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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 79 (BUR n. 36/1980)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , recante disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 79 (BUR n. 36/1980) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1978, n. 30 , RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Legge abrogata dall’articolo 63, della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 79 (BUR n. 36/1980) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1978, n. 30 , RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA


Art. 1
All'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , i commi sesto ed ottavo sono sostituiti dai seguenti commi:
"La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al precedente comma, nelle aree non classificate zona faunistica alpina e zona faunistica lagunare e valliva, stabilisce la percentuale del territorio di ogni provincia da destinare a gestione sociale, sempre in regime di caccia controllata, nella misura massima del 30 per cento".
"Alle province spetta la scelta dei territori da destinare a detta utilizzazione sentita la C.T.C.P.C., preferendo le zone umide e quelle ad agricoltura svantaggiata e, se del caso, quelle classificate montane non comprese nella zona Alpi, come pure l'affidamento delle zone prescelte, su dimensione comunale e intercomunale, ai singoli consigli di gestione sociale composti dalle organizzazioni venatorie riconosciute e aperti alle strutture associative professionali agricole e naturalistiche locale".
All'ultimo comma dell'art. 1 la parola "selvativa" è sostituita con la parola "selvatica".
Art. 2
All'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , il nono comma è sostituito dal seguente comma:
"Il tesserino deve essere restituito alla Provincia all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva, ed entro il 30 settembre in caso di mancata richiesta di rinnovo".
Dopo il nono comma è aggiunto il seguente comma:
"Sul tesserino del cacciatore che esercita l'attività venatoria in una zona di gestione sociale deve essere apposto, da parte della Provincia rilasciante, apposito timbro indelebile, indicante la zona prescelta".
All'ultimo comma, lett. c), viene aggiunta la seguente dizione:
"e da L. 5 mila a L. 50 mila chi non restituisce il tesserino nei tempi stabiliti nel presente articolo".
Alla fine dell'ultimo comma, viene aggiunta una nuova lettera:
"g) da L. 5 mila a L. 50 mila, oltre alla quota dovuta a titolo di contributo ai sensi del settimo comma dell'art. 1, chi esercita la caccia in territorio adibito a gestione sociale senza avervi titolo".
Art. 3
L'art. 7 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , viene sostituito come segue:
"La durata della stagione venatoria è regolata in conformità delle leggi dello Stato.
Il calendario venatorio annuale, valido sull'intero territorio della Regione, è emanato dalla Giunta regionale entro il 15 di giugno di ogni anno, sentite le Province e la Commissione Tecnica Consultiva regionale per la caccia.
Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia, il martedì e il venerdì di ogni settimana, anche se festivi, e i sei giorni che precedono l'apertura generale.
La caccia nei territori della zona faunistica delle Alpi e della zona faunistica lagunare e valliva è disciplinata dalle norme di cui ai successivi artt. 10, 12, 13, 14 e dai rispettivi regolamenti, n. 13 e n. 14 del 20 settembre 1978.
Ogni cacciatore non può esercitare alcuna forma di caccia per più di tre giornate alla settimana, da conteggiare dal lunedì, anche se usufruite nelle riserve e aziende faunistico-venatorie.
Sull'intero territorio regionale la caccia, ad alcune specie migratorie, è consentita dal 18 agosto da appostamento fisso e temporaneo e con l'uso di richiami vivi delle specie oggetto di caccia.
L'apertura generale della caccia alla selvaggina migratoria e stanziale, da appostamento e con l'uso di richiami vivi, vagantiva e con l'ausilio del cane, è stabilita alla terza domenica di settembre.
La data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, eccezione fatta per il fagiano maschio, il cinghiale, la donnola e la volpe, è stabilita alla seconda domenica di dicembre. Può essere anticipata, rispetto alla predetta data, dalla Giunta regionale, a protezione dei ripopolamenti invernali o per comprovati urgenti motivi di tutela del patrimonio faunistico stanziale, sentiti gli organi di cui al comma secondo.
Dopo la seconda domenica di dicembre e fino alle previste date di chiusura alla specie di cui alle lett. d), h) e i) dell'art. 9, la caccia, in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma, può essere esercitata solo nelle località indicate nel calendario venatorio, nelle riserve e aziende faunistico-venatorie, nelle zone lagunari e vallive.
La chiusura della caccia, da appostamento e vagantiva, alla selvaggina migratoria è stabilita a date differenziate in ragione delle esigenze biologiche delle varie specie faunistiche, come previsto al successivo art. 9, comunque non oltre la data prevista dalle leggi statali in materia.
Negli appostamenti fissi e temporanei allestiti per la caccia alla selvaggina migratoria costituita da acquatici e trampolieri, dall'apertura alla chiusura della caccia, è consentito l'uso di richiami e zimbelli vivi, impagliati e stampi di qualsiasi specie acquatica oggetto di caccia durante la stagione venatoria.
Nei territori sottoposti a particolare disciplina venatoria - zona faunistica delle Alpi, zona faunistica lagunare e valliva, zone a gestione sociale - le Province possono deliberare o autorizzare i singoli organi di gestione, di ridurre i giorni settimanali di caccia, prevedendoli a scelta del cacciatore oppure a giorni fissi, stabilendo per essi anche un orario di durata della giornata venatoria.
L'impiego e l'addestramento dei cani da caccia durante la stagione venatoria sono regolati dall'art. 30.
L'addestramento dei cani da caccia per gare e prove cinofile, anche in tempi e zone di divieto della caccia, è regolato dall'art. 31.
Nei territori non soggetti a particolare disciplina la giornata venatoria inizia un'ora prima della levata del sole e termina al tramonto.
Le operazioni destinate alla posa dei richiami e degli zimbelli sono consentite due ore prima della levata del sole, quelle del ritiro fino ad un'ora dopo il tramonto.
Le Giunta provinciali, attenendosi alle norme della legge e dei regolamenti regionali, sentite le Comunità montane e le C.T.C.P.C., entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano il calendario venatorio relativo alla caccia nella zona faunistica delle Alpi.
Le Giunte provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, nel territorio libero della zona faunistica di collina e pianura, possono autorizzare la caccia al capriolo maschio, dalla terza domenica di settembre al I di novembre. Possono altresì autorizzare, sull'intero territorio provinciale, l'abbattimento selettivo di esemplari di capriolo maschio e femmina, anche in tempo di caccia chiusa, nonché la cattura per il loro trasferimento in zone libere più idonee.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50 mila a L. 500 mila chi esercita la caccia in periodo di divieto o in orario non consentito o in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate, la caccia è vietata; in caso di recidiva, da L. 200 mila e L. 2 milioni.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chi espone e utilizza, a fine caccia, richiami e zimbelli in orario non consentito".
Art. 4
L'art. 9 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , viene sostituito come segue:
"Fermo restando quanto previsto dal calendario venatorio in relazione ai modi, tempi e giornate di caccia, le specie cacciabili sono:
a) dall'apertura della stagione venatoria fino al 31 dicembre:
Uccelli: calandro (Anthus campestris), merlo (Turdus merula), prispolone (Anthus trivialis), tortora (Streptopelia turtur);
mammiferi: donnola (Mustela navalis).
b) Dall'apertura della stagione venatoria al 31 gennaio:
germano reale (Anas platyrhynchos).
c) Dall'apertura della stagione venatoria all'ultimo giorno di febbraio:
alzavola (Anas crecca), chiurlo (Numenius arquata), combattente (Philomabus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), passera mattugia (Passer montanus), pettegola (Tringa totanus), pittima minore (Limosa lapponica).
d)Dall'apertura della stagione venatoria fino alla data di chiusura della caccia:
uccelli: beccaccino (Capella gallinago), codone (Anas acuta), colombaccio (Columba palumbus), fischione (Anasa penelope), frullino (Lymocryptes minimus), marzaiola (Anas querquedula), moretta (Aythya) fuligula), passero (Passer italiae), passera oltremontana (Passer domesticus), pavoncella (Vanellus vanellus), piviere (Charadrius apricarius), porciglione (Rallus acquaticus), storno (Sturnus vulgaris);
mammiferi: volpe (vulpes vulpes).
e) Dalla terza domenica di settembre all'1 novembre:
capriolo maschio (Capreolus capreolus).
f) Dalla terza domenica di settembre all'ultima domenica di novembre:
uccelli: fagiano femmina (Phasianus Colchicus);
mammiferi: lepre comune (Lepus europaeus).
g) Dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre:
uccelli: colino della virginia (Colinus virginianus), coturnice (Alectoris gracca), fagiano di monte maschio (Lyrurus tetrix), gallo cedrone maschio (Tetrao urogallus), pernice bianca (Lagopus mutus), pernice rossa (Alectoris rufa), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix);
mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra), cervo (Cervus elaphus hippelaphus), coniglio selvatico (Orvctalagus cuniculus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon), lepre bianca (Lepus timidus).
h) Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
allodola (Alauda arvensis), canapiglia (Anas strepera), cappellaccia (Galerida cristata), cornacchia nera (Corvus corone), corvo (Corvus frugilegus), fagiano maschio (Phasianus colchicus), fanello (Carduelis cannabina), fringuello (Fringilla coelebs), frosone (Coccothraustes coccothraustes), peppola (Fringilla montifringilla), pispola (Anthus pratensis), spioncello (Anthus spinoletta), strillozzo (Emberiza calandra), verdone (Chloris chloris), taccola (Coloeus monedula), tordo bottaccio (Tordus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tottavilla (Lullula arborea).
i) Dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:
beccaccia (scolopax rusticola), cesena (Turdus pilaris).
l) Dal I novembre al 31 gennaio:
cinghiale (Sus scropha).
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da L. 10 mila a L. 500 mila chi cattura od uccide, specie comprese nell'elenco di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dalla successiva lett. b); in caso di recidiva, da L. 100 mila a L. 1 milione; in caso di ulteriore recidiva, da L. 200 mila a L. 2 milioni;
b) da L. 500 mila a L. 3 milioni chi cattura o uccide aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, stambecchi ed altri ungulati di cui sia vietato l'abbattimento.
Art. 5
All'art. 10 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , dopo il quarto comma, vengono aggiunti i seguenti commi:
"Il Consiglio provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia e su richiesta delle Comunità montane, subdelega le funzioni amministrative, di cui alla presente legge, alle Comunità stesse, per il territorio compreso nella circoscrizione delle medesime. In caso di accertato inadempimento da parte della Comunità montana subdelegataria o di inosservanza delle direttive emanate dalla provincia, quest'ultima, previa formale diffida, può sostituirsi alla Comunità montana nel compimento dell'atto o revocare la subdelega".
"Per quanto concerne le disposizioni della presente legge e della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , nel caso di subdelega da parte delle Provincie delle proprie funzioni in materia venatoria alle Comunità montane, al Presidente, alla Giunta e al Consiglio della Provincia si intendono sostituiti rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio delle singole Comunità montane".
Il decimo comma del citato art. 10 viene soppresso.
Al dodicesimo comma del medesimo art. 10, dopo la parola "vigilanza" viene aggiunta la seguente dizione:
"in collaborazione con le strutture locali di gestione delle riserve alpine".
Al diciassettesimo comma dell'art. 10 citato, viene inserita la congiunzione "e" dopo le parole "consorzio di riserve".
Art. 6
All'art. 11 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti commi:
"La cattura può avere luogo anche in tempi e con mezzi vietati".
"Il Presidente della Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, quando ne ravvisi la necessità, a tutela dei ripopolamenti invernali di selvaggina da caccia, degli animali da cortile e degli allevamenti ittici intensivi, oppure per comprovati motivi di carattere sanitario, può concedere l'autorizzazione all'abbattimento, con mezzi selettivi, di animali di qualsiasi specie, esclusi i rapaci diurni e notturni, anche in tempo di divieto generale, a guardiacaccia, a cacciatori in battuta accompagnati da guardiacaccia o a persone nominativamente indicate".
Art. 7
All'art. 15 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , il punto c) del dodicesimo comma è sostituito dal seguente comma:
"da L. 5 mila a L. 50 mila per ciascun capo, chi uccida volontariamente gli uccelli legittimamente catturati ai sensi del presente articolo".
Art. 8
All'art. 17 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , il primo comma - lett. a), è sostituito dal seguente comma:
"gli impianti predisposti per la caccia alla selvaggina migratoria costituita da acquatici e trampolieri, anche con l'uso di richiami vivi e con preparazione di sito: essi possono essere allestiti nella zona lagunare e valliva, in conformità a quanto disposto dall'art. 13, e nelle paludi, nei laghi, nelle cave di prestito, negli specchi d'acqua artificiali lungo fiumi e corsi d'acqua elencati nel calendario venatorio".
Il sesto, l'ottavo ed il nono comma del medesimo art. 17 sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti commi:
"L'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare, a distanza minore di metri 200 dal capanno principale di un appostamento fisso di cui alla lett. a) e minore di metri 100 da un appostamento di cui alla lett. b), purchè siano in funzione".
"Gli appostamenti fissi possono essere utilizzati da non più di altri due cacciatori diversi dal titolare, purchè siano in grado di esibire l'autorizzazione stessa o sua copia autenticata".
"Non è consentito allestire appostamenti fissi o temporanei a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti o dal confine delle zone di cui agli artt. 15, 16, 20 e 21 o da altro appostamento di cui alla lett. a) in funzione".
Art. 9
Gli articoli 18 e 19 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:
"Art. 18 (Appostamenti temporanei - Numero di cacciatori in essi consentito) - Sono appostamenti temporanei di caccia tutti gli impianti che non possono essere compresi fra quelli indicati al primo comma dell'art. 17 - lett. a) e b).
Detti appostamenti qualora richiedano preparazione di sito, sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo, nel qual caso saranno rimossi, su invito dello stesso, oppure a stagione venatoria conclusa.
L'appostamento senza preparazione di sito deve essere rimosso dal cacciatore che lo ha allestito al termine della giornata venatoria.
A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 100.
In ciascun appostamento, sia temporaneo che fisso, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.
E' punito con la sanzione amministrativa di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila: chiunque effettui l'impianto di un appostamento temporaneo o, comunque, eserciti la caccia ad una distanza inferiore a metri 100 da altro appostamento, chiunque eserciti la caccia da un appostamento in soprannumero, chiunque non rimuova, quando dovuto, l'appostamento allestito".
Art. 10
L'art. 19 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , soppresso dal precedente art. 9, è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Fondo di tutela delle colture agrarie contro i danni arrecati dalla selvaggina) - La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 59 - primo comma - lett. c), provvede a restituire alle Province le somme dalle stesse erogate per il risarcimento di danni arrecati, dalla selvaggina delle specie da caccia, stanziale e migratoria, a colture agricole, previa presentazione di apposito rendiconto entro il 31 gennaio di ogni anno.
Salvo i casi previsti dagli art. 20, 21, 27 e 28 riferentesi alla selvaggina stanziale, il proprietario o il conduttore del fondo, per ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare di aver provveduto a segnalare alla Provincia competente per territorio, la presenza di selvaggina della specie da caccia in quantità ritenuta eccessiva, tale da arrecare danno alle colture in atto, richiedendo l'accertamento del danno in tempo utile per consentirne la valutazione, segnalando altresì l'imminente modifica dello stato di fatto per motivi connessi alle attività colturali o alla raccolta dei prodotti.
Per i danni denunciati su territori ricadenti in due o più province, la richiesta di risarcimento è indirizzata all'Amministrazione provinciale nella cui giurisdizione ricade la maggior parte dei terreni del denunciante.
L'accertamento e la valutazione dei danni, comunque arrecati dalla selvaggina di cui al primo comma, a colture arboree o erbacee, vengono effettuati dal competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, in contraddittorio con il conduttore del fondo interessato, con l'obbligo di trasmettere le risultanze alla Provincia.
L'ammontare delle somme da erogare a titolo di risarcimento, è stabilito dalla Giunta provinciale, sentito l'apposito Comitato dalla stessa nominato, composto da un rappresentante delle organizzazioni agricole e di quelle venatorie più rappresentative e riconosciute sul piano nazionale, segnalati dalle singole organizzazioni.
Gli animali catturati o abbattuti, per la tutela delle produzioni agricole, vengono destinati al ripopolamento o ceduti a scopo di richiamo oppure per fini alimentari dal Presidente della Giunta provinciale e i proventi da ciò derivanti sono introitati nel fondo di gestione della caccia".
Art. 11
All'art. 20 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , la rubrica viene così modificata:
"- Zone di rifugio, ripopolamento e produzione della selvaggina".
Ogni riferimento al predetto istituto, contenuto in altre disposizioni della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , si intende sostituito con quello indicato nella nuova dizione della rubrica.
Art. 12
All'art. 24 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , il terzo comma viene sostituito dal seguente comma:
"I ripopolamenti con capi riproduttori di starna e lepre europea, al fine di garantire la riproduzione, devono essere effettuati successivamente alla quarta domenica di novembre e fino all'ultimo giorno di febbraio.
In mancanza di detta attestazione, il trasgressore è punito ai sensi dell'art. 8 - comma secondo - della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 ".
Art. 13
All'art. 26 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , il primo comma viene sostituito dal seguente comma:
"L'impianto e l'esercizio di tutti gli allevamenti di selvaggina in cattività a scopo alimentare o di ripopolamento o a scopo ornamentale e amatoriale, è sottoposto ad autorizzazione, rilasciata ad associazioni venatorie riconosciute e a persone nominativamente indicate".
Alla lett. a) del secondo comma del medesimo art. 26, vanno soppresse le parole: "al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare".
Il terzo comma del citato art. 26 è sostituito dal seguente:
"Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza sono tenuti le associazioni e l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento; restano fermi gli obblighi imposti dal D.P.R. 12 novembre 1976, n. 1000 e dal decreto del Ministro per la Sanità 7 settembre 1977".
Dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma:
"I confini perimetrali di detti allevamenti devono essere tabellati, nei modi previsti dall'art. 3, con tabelle recanti la scritta "Allevamento di selvaggina" - art. 26 legge regionale 30/1978 - Divieto di caccia".
Art. 14
All'art. 22 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - primo comma, seconda riga - dopo le parole "od il loro conduttore" sono aggiunte le parole: "e le associazioni venatorie riconosciute".
Alla fine del primo comma, dopo le parole "art. 27" sono aggiunte le seguenti parole "- Divieto di caccia".
Dopo il terzo comma del citato art. 27 è aggiunto il seguente comma:
"Da detta tassa sono esenti i centri di produzione gestiti, senza fine di lucro, da associazioni venatorie riconosciute".
Sono soppressi gli attuali commi quinto e sesto dell'art. 27 citato.
Al medesimo art. 27, dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente comma:
"E' punito con la sanzione amministrativa da L. 5 mila a L. 50 mila per ciascun capo di selvaggina, chi costituisce un centro di produzione senza la prescritta autorizzazione".
Art. 15
All'art. 29 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , il quarto comma viene sostituito dal seguente comma:
"E' vietata a chiunque la caccia, in qualunque forma, nei vivai, nei giardini, nei terreni rimboschiti o dove tale operazione sia in corso e fino a cunque anni dal loro impianto, nelle coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo; nelle colture erbacee da semente e nelle coltivazioni di tabacco dal trapianto fino al raccolto; nelle colture di mais da granella e da foraggio dall'apertura della caccia fino al raccolto, purchè tabellate; negli erbai autunnovernini di crocifere o di crocifere e leguminose e graminacee fino al raccolto, purchè tabellate; nelle foraggere dei prati naturali ed artificiali prossime a maturazione purchè tabellate".
Al penultimo comma del citato art. 29, le parole "terzo comma" vanno sostituite con le parole "quarto comma".
Art. 16
All'art. 30 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , dopo il secondo comma viene inserito il seguente comma:
"Nella zona faunistica delle Alpi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è regolamentato dalle provincie".
L'originario terzo comma del medesimo art. 30 è sostituito dal seguente comma:
"Le operazioni di addestramento sono vietate a distanza inferiore a 200 metri dalle riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina, oasi naturali di produzione della fauna e dalla linea di demarcazione della "zona Alpi".
Dopo il penultimo comma del citato art. 30, aggiungere i seguenti commi:
"Il Presidente della Giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., può consentire l'addestramento dei cani da caccia sull'intero territorio libero a partire dalla terza domenica di dicembre e fino al 31 marzo dell'anno successivo.
Tale attività può essere consentita anche nelle zone a gestione sociale, nelle riserve alpine e nelle riserve e aziende faunistico-venatorie, previo consenso delle locali strutture di gestione.
L'addestramento deve effettuarsi dalle ore 8 alle ore 15 limitatamente ai giorni di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana. E' fatto divieto assoluto di portare qualsiasi arma o arnese atti alla caccia".
Art. 17
L'art. 31 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , viene così sostituito:
"In determinate zone di ciascuna provincia non prevalentemente investite da coltivazioni intensive e specializzate, di dimensioni non superiori a 100 ha, su specifica richiesta di organizzazioni venatorie e cinofile e previo assenso dei conduttori dei terreni interessati, il Presidente della Giunta provinciale, con le cautele del caso, può autorizzare, per una o più annualità, gli allevatori e addestratori di professione nonché i dilettanti che notoriamente partecipano alle manifestazioni cinofile ad allenare e addestrare i propri cani da caccia o quelli loro affidati da terzi, salvo il periodo compreso tra l'1 aprile ed il 31 luglio. Tale territorio sarà delimitato con tabelle recanti la scritta: "Art. 31 L.R. n. 30/1978 - Campo addestramento cani".
Per l'utilizzo di tali zone per detta finalità, la Giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., stabilisce, con apposita deliberazione, la quantità e le specie dei selvatici da liberare all'inizio di ogni stagione e durante la medesima a carico degli addestratori. L'inadempienza comporta la revoca dell'autorizzazione.
Per lo svolgimento di gare e importanti prove cinofile di livello provinciale e regionale, nazionale ed internazionale per cani da ferma e da seguito iscritti al LOI, organizzate dall'E.N.C.I. o da Organizzazioni venatorie riconosciute, il Presidente della Giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., può autorizzare, per il tempo indispensabile allo svolgimento di dette gare e manifestazioni, l'utilizzo di tutto o di parte del territorio adibito a zone di rifugio, ripopolamento e produzione o ad oasi di protezione, di cui agli artt. 20 e 21, come pure nelle riserve e nelle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 46, previo assenso dei concessionari interessati, con divieto di abbattimento di selvaggina, però con sparo a salve.
Del pari può autorizzare lo svolgimento delle gare e prove cinofile di interesse locale e provinciale, nelle riserve e nelle aziende faunistico-venatorie di pianura, di montagna e nelle zone a gestione sociale, consentendo, anche in tempo di divieto di caccia, l'uso del fucile e l'abbattimento di selvaggina liberata, la cui provenienza deve essere attestata da regolari bolle di consegna, o, se allevata in riserva o in zona a gestione sociale, contrassegnata preventivamente con anelli recanti la denominazione delle strutture medesime.
I capi di selvaggina abbattuti in periodi di divieto di caccia durante le predette manifestazioni, devono essere ceduti gratuitamente ad Istituti di beneficenza. Detto evento dovrà essere comprovato da una nota di ricevuta rilasciata dall'Istituto interessato.
Eventuali danni prodotti alle colture agricole, ad animali o cose dei conduttori dei terreni in dette zone a seguito delle attività di addestramento dei cani o alle predette gare e manifestazioni, sono a totale carico degli addestratori che, solidalmente agli Enti richiedenti, sono obbligati a risarcirli entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Il Presidente della Giunta provinciale, su richiesta delle Associazioni venatorie e cinofile e di privati, può istituire, in zone particolarmente adatte, campi per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, anche con facoltà di sparare su quaglie di allevamento, su aree di dimensioni non inferiori a 5 ha e non superiori a 30 ha circa, previo assenso dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni da includere.
L'utilizzo del territorio destinato alla detta finalità, agibile per tutto l'anno, è regolamentato dalla Giunta provinciale, mentre la gestione può essere affidata alle predette organizzazioni o a privati.
Detto territorio sarà delimitato da tabelle recanti la scritta "Articolo 31 L.R. n. 30/1978 - Campo addestramento cani" nel modo indicato dall'art. 33 della presente legge regionale.
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 mila a L. 50 mila chiunque non osservi le norme contenute nel presente articolo".
Art. 18
All'art. 34 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , sono apportate le seguenti variazioni:
Alla lett. c) - seconda riga - dopo le parole "ed in quelle", inserire la parola "zone";
Alla lett. d) le parole "strada carrozzabile" vengono sostituite dalle parole "strade carrozzabili";
Alla lett. o) dopo le parole "usare richiami vivi accecati" togliere la congiunzione "o" e aggiungere le parole: "e usare e detenere durante l'attività di caccia";
Il contenuto della lett. zb) viene sostituito dal seguente:
"La caccia vagante o da appostamento agli acquatici e trampolieri nella zona lagunare e valliva, paludi, specchi d'acqua artificiali, laghi, cave di prestito, fiumi, corsi d'acqua, quando dette località sono coperte del tutto o nella maggior parte da ghiaccio".
Il contenuto della lett. zd) viene sostituito dal seguente:
"L'impianto e l'uso di appostamenti fissi o temporanei a distanza minore di mt. 200 dal confine di zone di rifugio e produzione, oasi di protezione della fauna, parchi nazionali, regionali, riserve naturali, foreste appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, salvo quelle indicate ai sensi della precedente lett. b), centri di produzione".
Art. 19
All'art. 38 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - primo comma - lett. d), la parola "con" viene sostituita con la parola "col".
Art. 20
All'art. 41 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , vengono tolte le prime tre parole: "Gli agenti venatori".
Art. 21
All'art. 44 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - secondo comma - lett. d), le parole "Dipartimento regionale per l'agricoltura" sono sostituite con le parole "Dipartimento regionale per i Servizi speciali dell'agricoltura".
Art. 22
All'art. 45 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - secondo comma - lett. h), le parole "di quelle maggiormente rappresentative" vengono sostituite dalle parole "di quella maggiormente rappresentativa".
Art. 23
All'art. 46 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - ottavo comma, la parola "riserve" viene sostituita con la parola "aziende".
Art. 24
All'art. 47 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - nono comma, le parole "Aziende faunistiche venatorie. - Divieto di caccia" sono sostituite dalle seguenti parole "Azienda faunistico-venatoria - Art. 47 L.R. n. 30/1978 ".
Dopo l'ultimo comma del citato art. 47, aggiungere il seguente comma:
"Ai cacciatori ammessi a praticare la caccia nelle riserve o nelle aziende faunistico-venatorie, deve essere rilasciato un foglio di autorizzazione prima di ogni uscita, usufruendo di blocchi numerati madre e figlia, sul quale, a fine battuta, a cura del concessionario del territorio riservato o di un suo delegato, dovranno essere segnati numero e specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti e in possesso di ciascun cacciatore, da valere come attestazione della legittima provenienza della selvaggina medesima".
Art. 25
All'art. 51 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 il quarto comma è sostituito dal seguente comma:
"Nelle zone di rispetto comprese tra le perimetrazioni dei suddetti particolari territori protetti e le riserve o le aziende faunistoco-venatorie, la caccia è vietata a chiunque, salvo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 14 ".
Art. 26
All'art. 52 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 sono soppresse, al secondo e terzo comma, le parole "e soprattasse".
Art. 27
All'art. 57 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , dopo il quarto comma viene inserito il seguente comma:
"Non è soggetto al pagamento delle tasse erariali il territorio delle riserve di terraferma eventualmente costituito in oasi di rifugio di estensione non superiore ad un terzo dell'intera concessione, se denunciato alla Provincia, e da questa controllato, entro il 10 gennaio di ogni anno e non modificabile da tale data in avanti, segnalato con tabelle nei modi di cui all'art. 33 recante la scritta: "Art. 57 - L.R. n. 30/1978 - Divieto di caccia" permanendo al concessionario l'obbligo della vigilanza e il mantenimento degli apprestamenti più idonei, naturali e artificiali, per facilitare la sosta e la riproduzione della selvaggina".
Art. 28
All'art. 60 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - primo comma, vanno apportate le seguenti rettifiche:
dopo la parola "amministrative" viene tolta la virgola;
la parola "pecuniarie" viene sostituita con la parola "pecuniarie";
la dizione "D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1099" viene sostituita con la dizione "D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".
Art. 29
All'art. 37 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , sono apportate le seguenti variazioni:
al primo comma - lett. b) le parole "all'art. 10 commi 13 e 14" sono sostituite con le parole "all'art. 10 commi 14 e 15";
al terzo comma - punto 2, le parole "all'art. 10 commi 13 e 14" sono sostituite dalle parole "all'art. 10 commi 14 e 15".
All'art. 42 - secondo comma, le parole "art. 10 commi tredicesimo e quattordicesimo" sono sostituite dalle parole "art. 10 commi quattordicesimo e quindicesimo".





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