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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 82 (BUR n. 36/1980)

Norme per la concessione in locazione ai dipendenti regionali di immobili ad uso abitazione

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 82 (BUR n. 36/1980) (Abrogata)

NORME PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE AI DIPENDENTI REGIONALI DI IMMOBILI AD USO ABITAZIONE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 82 (BUR n. 36/1980)

NORME PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE AI DIPENDENTI REGIONALI DI IMMOBILI AD USO ABITAZIONE


Art. 1 - Finalità
Con la presente legge la Regione del Veneto si propone di contribuire al risanamento edilizio di Venezia mediante l'acquisto di fabbricati o di singole unità immobiliari, sui quali compiere operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, da adibire ad uso di abitazione per i dipendenti regionali.
Art. 2 - Intervento della regione
La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, nel centro storico di Venezia e isole dell'estuario, fabbricati e singole unità immobiliari sui quali realizzare gli interventi indicati nell'articolo precedente.
A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi anche dei benefici previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive integrazioni e modifiche, nonché da altre leggi in materia di recupero edilizio, ivi compresa la facoltà a contrarre mutui a tasso agevolato.
Le abitazioni che si renderanno in tal modo disponibili saranno concesse in locazione ai dipendenti regionali in servizio presso gli uffici che hanno sede nel Comune di Venezia, ed il relativo rapporto contrattuale sarà regolato dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con il divieto di sublocazione.
Art. 3 - Esclusioni e prescrizioni
I dipendenti ammessi al beneficio sono obbligati, pena la decadenza, a trasferire la propria residenza in Comune di Venezia nell'abitazione concessa.
Sono esclusi dal beneficio previsto dalla presente legge i dipendenti che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una casa di abitazione, nel Comune di Venezia, ovvero i dipendenti il cui coniuge, non legalmente separato o i figli conviventi sinao titolari di analoghi diritti.
Art. 4 - Commissione per la concessione delle provvidenze
La concessione in locazione sarà disposta, sulla base dell'ordine di priorità di cui al successivo art. 5, da una commissione nominata con delibera della Giunta regionale e composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o assessore regionale da lui delegato che la presiede;
b) il Segretario generale per la programmazione;
c) un funzionario del dipartimento Piani, Programmi e Legislativo;
d) un funzionario del servizio Demanio e Patrimonio;
e) tre rappresentanti designati dalle tre organizzazioni sindacali del personale regionale maggiormente rappresentative.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario nominato dalla Giunta regionale.
Ogni componente della Commissione può farsi sostituire da altro membro dello stesso ufficio o organizzazione sindacale rappresentata.
La Commissione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei componenti; essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 5 - Domande
Le domande per la concessione in locazione delle abitazioni, indirizzate al Presidente della Giunta regionale e corredate da idonea documentazione, devono indicare:
a) la composizione del nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia;
b) il luogo di residenza;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
d) ogni altro elemento atto a comprovare la necessità dell'assegnazione in locazione dell'alloggio ed i titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 7;
e) di non risultare proprietari di beni immobili.
Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilitàm che non sussistono nei suoi confronti le cause di esclusione di cui al precedente art. 3.
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'aggiornamento della graduatoria negli anni successivi, le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Art. 6 - Graduatoria
Per la formazione della graduatoria dei beneficiari dovranno essere osservati i seguenti criteri di precedenza:
a) reddito lordo pro-capite, del nucleo familiare del richiedente, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, ottenuto dividendo il reddito lordo dell'intero nucleo familiare per il numero dei componenti il nucleo stesso. Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, si intende quello formato dal dipendente, dal coniuge non separato e dai parenti ed affini entro il primo grado conviventi con il richiedente, secondo le risultanze anagrafiche;
b) anzianità di servizio del dipendente presso gli uffici della Regione del Veneto alla data di scadenza della presentazione della domanda. Non concorre ai fini di detta anzianità quella maturata in precedenti rapporti di lavoro presso altri Enti pubblici o privati, comunque riconosciuta;
c) distanza tra il Comune di Venezia ed il luogo di residenza anagrafica.
Hanno in ogni caso titolo di priorità i dipendenti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio di immobili ad uso di abitazione non fondati sulla morosità nel pagamento del canone di locazione.
La prima graduatoria sarà formata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi essa sarà formata entro il 31 marzo di ciascun anno.
La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito.
Art. 7 - Procedimento per l'assegnazione
La Commissione di cui al precedente art. 4 provvede alla formazione della graduatoria mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
1) reddito lordo pro-capite del nucleo familiare dei richiedenti:
a) inferiore a L. 2.000.000 punti 3
b) compreso tra L. 2.000.000 e L. 3.000.000 punti 2
c) compreso tra L. 3.000.000 e L. 4.000.000 punti 1
2) anzianità di servizio:
a) superiore a otto anni punti 4
b) compresa tra sei e otto anni punti 3
c) compresa tra quattro e sei anni punti 2
d) compresa tra due e quattro anni punti 1
3) distanza tra il Comune di Venezia e il luogo di residenza anagrafica:
a) superiore a 60 chilometri punti 4
b) compresa tra 40 e 60 chilometri punti 3
c) compresa tra 20 e 40 chilometri punti 2
d) inferiore a 20 chilometri punti 1
L'assegnazione degli alloggi è disposta dalla Commissione di cui al precedente art. 4, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
Agli assegnatari viene data immediata comunicazione, con lettera raccomandata, dell'assegnazione con l'indicazione del termine di quindi giorni entro il quale deve pervenire l'accettazione dell'assegnazione stessa a pena di decadenza.
A parità di punteggio, prevale nell'ordine il punteggio relativo al reddito, alla anzianità di servizio e alla distanza. In caso di ulteriore parità si procederà alla presenza di un notaio.
Art. 8 - Cessazione della locazione
La cessazione della locazione si verifica nei seguenti casi:
a) per rinuncia del dipendente assegnatario;
b) per trasferimento ad altri uffici situati fuori del Comune di Venezia;
c) per cessazione del rapporto di lavoro con la Regione.
In caso di decesso del dipendente assegnatario, la Giunta regionale potrà deliberare la prosecuzione della locazione in favore dei familiari conviventi fino a due anni.
Art. 9 - Disposizioni finali e finanziarie
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge in L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 "Fondo globale spese investimento - ulteriori programmi di sviluppo (partita - iniziativa di edilizia abitativa in favore dei dipendenti regionali dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1980)". Per gli esercizi successivi al 1980 la spesa sarà determinata con legge di bilancio.
Art. 10
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione
Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza
1.000.000.000
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1.000.000.000
Cassa
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1.000.000.000
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1.000.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 047004710 - "Interventi per l'edilizia abitativa a favore dei dipendenti regionali" (capitolo di nuova istituzione)






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