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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 (BUR n. 36/1980)

Concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti da cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68 - lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 (BUR n. 36/1980) (Abrogata)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DA COOPERATIVE EDILIZIE FINANZIATE AI SENSI DELL’ART. 68 - LETTERA B) DELLA LEGGE 22- 10- 1971, N. 865.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 (BUR n. 36/1980)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DA COOPERATIVE EDILIZIE FINANZIATE AI SENSI DELL’ART. 68 - LETTERA B) DELLA LEGGE 22- 10- 1971, N. 865

Art. 1
Alle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1 , è concesso, con deliberazione della Giunta regionale, un contributo annuo della durata di 15 anni per il pagamento degli interessi per l’ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell’art. 68, lettera b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Il contributo è concesso in misura tale da far gravare sulle cooperative un onere residuo pari a quello stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni.
Art. 2
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni l’anno, decorrente dall’esercizio 1982 e sino all’esercizio 1996, si fa fronte mediante utilizzazione della categoria VII del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1980- 1982.


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