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Legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 (BUR n. 38/1980)

Norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

Legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 (BUR n. 38/1980) (Abrogata)

NORME PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E SEMISOLIDI.

Legge abrogata dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 85/1980
S O M M A R I O
Legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 (BUR n. 38/1980)

NORME PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E SEMISOLIDI



Titolo I
Principi Generali

Art. 1 - Finalità
Con la presente legge sono disciplinate le operazioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento viene stabilito negli articoli seguenti.
Art. 2 - Attività di pubblico interesse
Lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi costituisce attività di pubblico interesse, anche ai fini della protezione dall'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua.


Titolo II
Classificazioni, Attività e Competenze

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
I rifiuti solidi e semisolidi vengono classificati nelle seguenti categorie:
1. Rifiuti urbani:
a) rifiuti interni: le immondizie e gli ordinari rifiuti della vita civile provenienti da fabbricati a qualsiasi uso adibito e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
b) rifiuti esterni: le immondizie ed i rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree pubbliche o comunque anche temporaneamente destinate ad uso pubblico;
c) rifiuti voluminosi: i rifiuti insoliti per volume e dimensione, quali i beni di consumo durevole di arredamento o di impiego domestico.
2. Rifiuti speciali:
a) residui di lavorazioni industriali, artigianali e agricole, partite di merci avariate od obsolete;
b) rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, ambulatorie, laboratori di analisi e affini;
c) residui di olii combustibili, lubrificanti o materiali impregnati di tali sostanze;
d) residui della macellazione;
e) fanghi provenienti dalla depurazione delle acque di rifiuto urbano e industriali;
f) materiali provenienti da demolizioni e scavi;
g) carcasse di autoveicoli e pneumatici;
h) altri rifiuti con caratteristiche particolari e insolite per qualità e quantità.
3. Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani interni:
residui provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e agricole aventi la composizione di rifiuti urbani interni.
Art. 4 - Definizioni delle attività
Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
1) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
2) Raccolta: le operazioni di prelievo e ritiro dei rifiuti nell'ambito del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta;
3) Trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti per portarli al luogo di trattamento ;
4) Trattamento: le operazioni i eliminazione, trasformazione e recupero dei rifiuti;
5) Smaltimento: il complesso delle attività sopradescritte.
Art. 5 - Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti
La Giunta regionale predispone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di organizzazione territoriale dei servizi di smaltimento dei rifiuti che deve, tra l'altro, comprendere, ai fini di ottimizzare la gestione tecnica ed economica del servizio:
a) la determinazione dei perimetri ottimali dei comprensori dei servizi di trasporto e trattamento;
b) l'individuazione delle zone preferenziali per la localizzazione degli impianti di trattamento, ivi compresi quelli relativi ai rifiuti speciali;
c) l'individuazione dei sistemi di trattamento più idonei in relazione alle esigenze e alle caratteristiche delle aree servite;
d) la valutazione degli investimenti necessari per la realizzazione del piano.
Il piano deve altresì articolarsi in fasi di successive attuazioni, per tener conto delle situazioni di fatto che dovranno gradualmente essere uniformate agli obiettivi del piano medesimo in relazione alle disponibilità finanziarie.
Il piano deve, infine, tener conto delle necessarie interazioni con il piano regionale di risanamento delle acque di cui alle leggi regionali 7 settembre 1979, n. 71, e 3 aprile 1980, n. 22.
Il progetto di piano regionale viene inviato alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, ai Comprensori ed alle Unità Sanitarie Locali che, entro 60 giorni dal ricevimento fanno pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni e proposte di modifiche.
Entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale, sentite altresì le organizzazioni di categoria interessate, adotta il piano e lo trasmette al Consiglio regionale che l'approva con apposito provvedimento legislativo.
Il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti costituisce piano di settore di livello regionale ai sensi e per gli effetti del Capo I del Titolo IV della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , relativa a "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".
Nei confronti del predetto piano di applicano, in particolare, anche le norme degli artt. 35 e 36 della medesima legge regionale.
Art. 6 - Competenze della Regione
Il Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 , con proprio decreto autorizza le attività inerenti al trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi effettuate dai Comuni, comunità montane e loro Consorzi nonché le imprese specializzate ad esercitare le attività di trattamento dei rifiuti di cui al successivo articolo 34.
Quando si tratta di rifiuti speciali l'autorizzazione deve riguardare anche le attività di trasporto.
Art. 7 - Competenze dei Comuni, Comunità montane e loro Consorzi
Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei rifiuti speciali di cui alla lett. a) del punto II dell'art. 3 competono ai Comuni, Comunità montane o loro Consorzi che le esercitano direttamente o mediante concessione a imprese specializzate.
Alla disciplina del servizio delle attività di cui al comma precedente gli Enti interessati provvedono con apposito regolamento.
In particolare, tale regolamento deve stabilire:
a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti e le modalità della raccolta stessa;
b) le modalità atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti;
c) le modalità atte a favorire, fin dal conferimento dei rifiuti, del recupero dei materiali riutilizzabili;
d) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti nei limiti consentiti dalla vigente legislazione statale;
e) le modalità per l'eventuale smaltimento diretto dei rifiuti prodotti all'esterno del perimetro di raccolta.
Compete altresì, agli Enti locali predetti, lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dal trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani nonché lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali.
I regolamenti vigenti devono essere adeguati alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 8 - Competenze delle Provincie
Le Provincie, anche avvalendosi degli uffici e servizi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, provvedono ai controlli sugli impianti di trattamento dei rifiuti, fatta eccezione per gli impianti di trattamento dei fanghi derivanti da cicli produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali e urbane.


Titolo III
Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Art. 9 - Conferimento
I rifiuti urbani interni sono conferiti a cura del produttore nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti.
Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
E' fatto divieto di conferire assieme ai rifiuti interni, anche i rifiuti definiti voluminosi o speciali dalla presente legge.
Per quanto concerne i rifiuti voluminosi i regolamenti ne stabiliscono le modalità di smaltimento.
Art. 10 - Rifiuti urbani prodotti all'interno del perimetro di raccolta
La raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti all'interno del perimetro di raccolta stabilito ai sensi del precedente articolo 7, devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale o effetto maleodorante.
La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento devono essere tali da garantire, anche in rapporto alle attrezzature, ai mezzi ed ai sistemi adottati, il rispetto del pubblico decoro, delle norme igienico-sanitarie e di tutela dell'ambiente.
Art. 11 - Rifiuti urbani prodotti all'esterno del perimetro di raccolta
I rifiuti urbani interni o ad essi assimilabili prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio di raccolta devono essere conferiti dagli interessati nei luoghi indicati dai comuni, comunità montane o loro Consorzi.
I rifiuti di cui sopra possono altresì essere smaltiti direttamente dal produttore in opportuni depositi autorizzati e realizzati secondo le modalità fissate nel regolamento di cui al precedente articolo 7.
Art. 12 - Perimetro del servizio di pulizia delle aree pubbliche
L pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e lo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti, spettano ai Comuni e vengono eseguiti secondo le modalità e la periodicità indicate nei regolamenti comunali.
Il servizio è prestato entro limiti territoriali fissati dal comune e periodicamente aggiornati secondo le necessità.


Titolo IV
Disciplina dei rifiuti speciali

Art. 13 - Principio generale
Allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori dei rifiuti stessi, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16.
Art. 14 - Smaltimento dei rifiuti delle istituzioni sanitarie
I rifiuti comunque prodotti negli ospedali, istituti di cura e prevenzione, pubblici o privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, possono essere conferiti al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
I rifiuti che presentino pericolo per la saluti pubblica, devono essere inceneriti sul posto in appositi impianti.
Qualora risulti dimostrato che l'incenerimento in loco non è tecnicamente affidabile o conveniente, i rifiuti di cui al comma precedente possono, previa autorizzazione del Sindaco del Comune interessato che si esprime su conforme parere della U.S.L., essere trattati in altri impianti, purchè le modalità di trasporto e di trattamento non presentino comunque pericolo per la salute pubblica.
Art. 15 - Smaltimento dei fanghi
Lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane è effettuato a cura dei comuni singoli o associati o delle Comunità montane che gestiscono gli impianti di depurazione.
Lo smaltimento dei fanghi derivanti da cicli di lavorazione o dalla depurazione i acque industriali può essere effettuato:
a) mediante il servizio predisposto dal Comune, comunità montane o consorzio di comuni interessato sulla base di apposite convenzioni stipulate con i produttori dei fanghi medesimi;
b) da imprese specializzate;
c) dal produttore medesimo.
Qualora le caratteristiche qualitative dei fanghi di cui al comma precedente non consentano il ricevimento nelle pubbliche discariche controllate, in assenza di servizi pubblici per lo smaltimento dei fanghi, la scelta del sito di scarico sul suolo avviene in conformità alle indicazioni e prescrizioni del piano regionale di cui all'articolo 5.
In ogni caso devono essere osservati i criteri e le disposizioni impartiti con la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48.
Art. 16 - Smaltimento di altri rifiuti speciali
Lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati nei precedenti articoli 14 e 15, viene effettuato:
a) mediante il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del comune interessato, sulla base di apposite convenzioni;
b) da imprese specializzate;
c) direttamente dal produttore medesimo.
Le operazioni relative allo smaltimento comunque eseguite devono essere autorizzate dai comuni interessati.


Titolo V
Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti

Art. 17 - Gestione dei servizi
Per lo svolgimento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, i comuni possono fare ricorso ad una delle seguenti forme di gestione, anche limitatamente ad una sola fase dei servizi:
a) gestione autonoma da parte di ciascun comune;
b) gestione consortile, mediante costituzione di consorzio a norma delle vigenti disposizioni;
c) affidamento del servizio ad altro comune adeguatamente attrezzato;
d) gestione mediante altra forma associativa autorizzate dalla Regione.
Art. 18 - Ripartizione delle spese di gestione
I criteri di ripartizione delle spese delle gestioni di cui all'articolo 17 devono essere tali da attribuire equamente a tutti i Comuni interessati i benefici ottenibili dalle economie di scala.
A tal fine i criteri devono essere commisurati a parametri quali la popolazione, la quantità di rifiuti prodotta e la distanza dal centro di trattamento.


Titolo VI
Trattamento dei rifiuti urbani

Art. 19 - Recupero
I regolamenti comunali devono prevedere le modalità per l'eventuale recupero e l'utilizzazione dei rifiuti, ove possibile e conveniente.
Ai fini del recupero i rifiuti o loro derivati possono essere destinati a usi agricoli, industriali e a ogni altro uso che non contrasti con i principi e gli obiettivi indicati dalla presente legge.
In particolare, nel rispetto dei principi di economia, si devono mettere in atto gli accorgimenti tecnici per utilizzare anche il contenuto energetico dei rifiuti e loro derivati.
Art. 20 - Impianti di trattamento
Gli impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, nonché le località di scarico e di deposito, anche se temporanei, dei rifiuti stessi devono essere dotati di tutti gli apprestamenti tecnici ed igienici idonei a:
1) eliminare esalazioni maleodoranti o nocive, ratti e insetti;
2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque;
3) garantire il regolare e controllato deflusso delle acque di lavorazione;
4) evitare l'inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;
5) evitare l'inquinamento da rumore;
6) prevedere in caso di arresto dell'impianto, la possibilità di trattamento alternativo.
L'ubicazione degli impianti viene determinata anche tenendo conto del grado di efficacia degli apprestamenti adottati ai fini di cui al precedente comma.
Art. 21 - Progettazione degli impianti di trattamento
La progettazione degli impianti di trattamento deve:
1) essere corredata dagli elaborati necessari ad individuare compiutamente il sistema di trattamento adottato, sia dal punto di vista della funzionalità che della convenienza economica;
2) tenere conto delle situazioni territoriali anche in base alle previsioni future;
3) indicare gli apprestamenti tecnici e igienici di cui all'articolo precedente.
Art. 22 - Discarica controllata
La discarica controllata consiste nello sversamento dei rifiuti, su terreni adatti o predisposti allo scopo, e nel loro successivo ricoprimento con materiali e secondo tecniche adeguati, atti a garantire la tutela dagli inquinamenti del sottosuolo e dell'ambiente in generale e a evitare pericoli e inconvenienti alla salute pubblica.
Art. 23 - Requisiti dell'area per la discarica controllata
L'area da adibire a discarica controllata deve presentare condizioni geologiche e idrologiche che garantiscono le falde acquifere da eventuali fenomeni di inquinamento.
Dette condizioni possono essere ottenute anche attraverso l'esecuzione di idonei interventi.
La localizzazione dell'area per la discarica controllata deve tendere a conseguire i seguenti obiettivi:
a) permettere il recupero di terreni inutilizzati e inutilizzabili (quali: cave, terreni depressi, terreni industriali abbandonati, zone da bonificare), o il loro miglioramento dal punto di vista agricolo;
b) permettere una rapida mineralizzazione dei rifiuti, al fine di recuperare in tempi accettabili i terreni adibiti a discarica.
L'idoneità dell'area da adibire a discarica controllata deve essere documentata attraverso un'indagine geologica e idrologica di dettaglio e una progettazione a discarica controllata dell'area stessa, in conformità ai successivi articoli 24 e 25.
Art. 24 - Indagine geologica e idrologica di dettaglio
L'indagine geologica e idrologica di dettaglio dovrà indicare:
a) i rapporti esistenti tra l'area di deposito e le eventuali acque sotteranee e/o superficiali, definendo i principali parametri caratterizzanti i materiali del suolo e sottosuolo e le acque sotteranee;
b) l'ubicazione e l'utilizzo dei punti d'acqua attivi a monte e a valle della discarica al fine di valutare se vi sia una congrua distanza in rapporto alla diffusione;
c) i punti d'acqua più rappresentativi da sottoporre alle eventuali analisi periodiche di tipo batteriologico e chimico.
Art. 25 - Progettazione della discarica controllata
La progettazione deve indicare, oltre a quanto prescritto dall'articolo 24:
a) la capacità della discarica e la prevedibile durata di utilizzo;
b) l'indicazione della destinazione finale dell'area, anche in considerazione delle previsioni dello strumento urbanistico;
c) la natura, le caratteristiche e la localizzazione dei materiali da usare per il ricoprimento;
d) la necessità o meno di realizzare opere di impermeabilizzazione, di provvedere alla filtrazione o depurazione del percolato e di adottare provvedimenti atti a ridurre la quantità di percolato;
e) i limiti di accettabilità, compatibili con la natura della discarica, di eventuali rifiuti speciali;
f) l'ampiezza e lo spessore degli strati di rifiuti e di materiale di ricoprimento;
g) la definizione dei mezzi e delle modalità di conduzione più economiche e più idonee per consentire l'accumulo dei rifiuti nella minor superficie possibile;
h) i provvedimenti da adottare per evitare l'infiltrazione dei gas sviluppati dalla decomposizione dei rifiuti nelle falde sotterranee e/o nei terreni circostanti e per evitare lo sviluppo di insetti, larve o roditori, nonché la diffusione di cattivi odori, di polvere e altro, tenuto conto dei venti dominanti.
Art. 26 - Gestione della discarica controllata
In relazione alle varie operazioni deve essere assicurata la preventiva disponibilità sia dei mezzi meccanici sia dei materiali necessari alla corretta esecuzione delle operazioni stesse in conformità a quanto previsto nella progettazione.
L'area destinata a discarica controllata può esser frazionata in settori, ciascuno dei quali deve essere accuratamente riempito con successivi strati sovrapposti di rifiuti.
I rifiuti devono essere sistemati e costipati con idonei mezzi meccanici e ricoperti con uno strato di materiali inerti, opportunamente livellati al fine di evitare la formazione di depositi di acqua piovana.
Al termine di ogni giornata di lavoro sia lo strato dei rifiuti sia il fronte d'avanzamento devono comunque essere ricoperti da materiale inerte avente spessore minimo di 30 cm.
Al fine di evitare lo sviluppo di insetti, larve, roditori, ecc. devono essere eseguiti sulla discarica controllata, in conformità a quanto previsto nella progettazione e/o su indicazione delle competenti autorità sanitarie, trattamenti periodici con pesticidi completamente biodegradabili, innocui per l'uomo, gli animali domestici e la selvaggina in genere.
A tale scopo devono essere presenti e sempre disponibili, presso l'area della discarica controllata adeguate attrezzature per lo spargimento di tali prodotti, così come mezzi di rapido intervento per l'estinzione di eventuali incendi che si dovessero sviluppare sull'area medesima.
All'esaurimento delle capacità di ciascuno dei settori di cui al secondo comma del presente articolo o al momento dell'abbandono della discarica medesima, l'ultimo strato dei rifiuti, già ricoperto come previsto dal quarto comma, deve essere ricoperto, secondo quanto previsto dalla progettazione, con materiale inerte di qualità e spessore adeguati alle previste future utilizzazioni.
Art. 27 - Compostaggio
Il compostaggio consiste nella stabilizzazione per via aerobica e termofila dei materiali di natura organica contenuti nei rifiuti allo scopo di ottenere sostanze fertilizzanti atte all'impiego in agricoltura.
La scelta di questo sistema di trattamento deve essere effettuata anche in relazione alle condizioni territoriali e di mercato che ne possano garantire la collocabilità e la convenienza economica.
Gli impianti devono garantire in ogni fase della lavorazione l'ambiente dall'inquinamento e il prodotto deve essere innocuo sia chimicamente che batteriologicamente.
I residui derivanti dal processo di compostaggio devono essere trattati in conformità agli altri sistemi di trattamento.
Art. 28 - Incenerimento
L'incenerimento consiste nella scorificazione dei rifiuti per combustione controllata al fine di ottenere un prodotto inerte e stabile.
La scelta di questo sistema di trattamento deve essere accompagnata da uno studio preliminare che dimostri i recuperi energetici conseguibili e, in caso negativo, le motivazioni per cui si ricorra egualmente al sistema.
La potenzialità degli impianti, ad eccezione di quelli previsti per i rifiuti indicati nei precedenti articoli 14 e 15, non deve essere inferiore alle 100 tonnellate/giorno ed il funzionamento deve essere continuo nelle 24 ore.
Deroghe possono essere concesse in via eccezionale dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
Tutte le parti incenerite e i residui dell'incenerimento devono essere trattate in conformità a quanto previsto per gli altri sistemi di trattamento.
Art. 29 - Altri sistemi di trattamento
Altri sistemi di trattamento non contemplati nei precedenti articoli possono ugualmente essere impiegati, con particolare preferenza per quelli che prevedono il recupero dei materiali, su autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 , che, valutandone la rispondenza ai principi della presente legge, può impartire particolari prescrizioni per il loro impiego.


Titolo VII
Procedure

Art. 30 - Modalità della richiesta di autorizzazione
L'Ente interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 deve presentare istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata da una relazione tecnica nella quale deve essere indicato il sistema di trattamento che si intende adottare e da una planimetria del bacino di utenza. Nel caso di discariche controllate deve essere altresì presentata una relazione geologica e idrologica atta a dimostrare l'idoneità dell'area proposta.
Art. 31 - Idoneità dell'area
La scelta delle aree da destinare agli impianti di trattamento deve essere effettuata dagli Enti di cui all'articolo 7, in conformità alle indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
In assenza del piano le aree devono comunque essere individuate in zone idonee e in posizione tale da uniformarsi ai principi e agli obiettivi di cui alla presente legge.
Per le discariche controllate deve essere osservata una distanza di almeno 500 metri dai centri edificati.
L'accertamento dell'idoneità dell'area individuata dall'Ente di cui al primo comma è effettuata da una Commissione presieduta da un dirigente regionale e composta da un funzionario del Dipartimento Lavori pubblici, da un funzionario del Dipartimento Cave e Torbiere, da un funzionario del Dipartimento Urbanistica e da un esperto del settore nettezza urbana designato dal CRIPEL del Veneto.
Detta Commissione è di volta in volta integrata dal Direttore del Genio Civile regionale competente per territorio e da un funzionario designato dalla USL competente per territorio.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla nomina della Commissione.
Art. 32 - Approvazione dei progetti
I progetti degli impianti di trattamento sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
Art. 33 - Impianti già esistenti
Ai fini dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 6 e 30, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui all'articolo 7 devono far pervenire alla Giunta regionale e alla Provincia interessata, una relazione tecnico-economica sul sistema di smaltimento adottato evidenziando, in particolare, il sistema di trattamento in uso, la sua potenzialità e l'indicazione dell'area sulla quale è situato l'impianto.
Art. 34 - Smaltimento dei rifiuti per conto di enti pubblici o privati
Le imprese che intendono effettuare il trattamento dei rifiuti per conto di enti pubblici o privati, devono richiedere al Presidente della Giunta regionale un'apposita autorizzazione che per i rifiuti speciali deve riguardare anche la fase di trasporto.
Fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5 della presente legge i soggetti interessati allo smaltimento dei fanghi e rifiuti speciali, di cui agli articoli 15 e 16.
Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'impresa richiedente, del possesso di un'idonea capacità tecnica e di un'adeguata attrezzatura che risponda ai principi generali informativi della presente legge ed alle norme particolari relative alle singole attività che l'impresa intende svolgere.
Art. 35 - Eccezionali contingenze di igiene o salute pubblica
Ove eccezionali contingenze d'igiene o salute pubblica lo richiedano, la Giunta regionale, sentito il parere dell'autorità sanitaria competente, può disporre per periodi determinati il trattamento di rifiuti solidi urbani presso altri impianti ubicati fuori dal perimetro del comprensorio dei servizi di trasporto e trattamento o autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di trattamento.
Art. 36 - Norme transitorie per lo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti speciali
Fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5 della presente legge, possono richiedere alla Giunta regionale, anche allo scopo di avviare attività di sperimentazione e di impianti pilota, l'individuazione di aree da destinare alle attività di trattamento.
La Giunta regionale provvede all'individuazione delle aree, sentito il Comune interessato sia sotto il profilo della competenza di cui all'articolo 7 della presente legge, sia sotto ogni altro profilo igienico, tecnico e amministrativo e previo parere della Commissione di cui all'articolo 31.
Nell'autorizzazione saranno specificate le condizioni particolari per la realizzazione e la gestione dell'attività di smaltimento, nonché le modalità di controllo.
Sono a carico dei richiedenti anche le spese di istruttoria delle domande e di controllo delle gestioni.
Art. 37 - Statistiche sulla produzione dei rifiuti
E' fatto obbligo ai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi di provvedere periodicamente al rilevamento statistico di tutti i dati, inerenti la produzione dei rifiuti e il loro smaltimento, utili allo studio dell'evoluzione qualitativa e quantitativa della produzione stessa, in conformità con le indicazioni che saranno emanate con circolari dalla Giunta regionale.


Titolo VIII
Provvedimenti coattivi

Art. 38 - Divieti
E' fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, laghi, lagune o in mare.
Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica o al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.
Art. 39 - Sanzioni amministrative
Chiunque violi le disposizioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani o ad essi assimilabili è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a Lire 100.000.
Le imprese o le aziende che non osservino gli obblighi e divieti contenuti nella presente legge, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sono sottoposte alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Qualora dal comportamento vietato dovesse derivare situazione di grave pericolo o il fatto fosse realizzato con violazione delle disposizioni sanitarie e amministrative inerenti lo smaltimento dei rifiuti derivanti da sostanze tossiche o altrimenti nocive o pericolose detta sanzione è triplicata.
Art. 40 - Accertamento delle infrazioni
All'accertamento delle infrazioni sono competenti:
a) gli incarichi comunali della vigilanza sanitaria e urbana, nonché gli incaricati degli uffici comunali preposti ai controlli ecologici esistenti;
b) i dipendenti regionali a ciò incaricati dalla Giunta regionale.
Art. 41 - Applicazione delle sanzioni
Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si osservano le norme di cui alla legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .


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