Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 (BUR n. 62/1980)
Disciplina di organi collegiali sanitari
Sommario
“Legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 (BUR n. 62/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 (BUR n. 62/1980)
- DISCIPLINA DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI. (1)
- Art. 1 - (Commissioni sanitarie per l’accertamento della invalidità civile).
- Art. 2 - (Commissione sanitaria per i ciechi civili)
- Art. 3 - (Commissioni sanitarie per l’accertamento del sordomutismo)
- Art. 4 -(Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare)
- Art. 5 - (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti)
- Art. 6 - (Compensi). (7)
- Art. 7 - (Commissione provinciale per l’ampliamento dei cimiteri)
- Art. 8 - (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici)
- Art. 9
DISCIPLINA DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI. (1)
Art. 1 - (Commissioni sanitarie per l’accertamento della invalidità civile).
omissis (
2)
Art. 2 - (Commissione sanitaria per i ciechi civili)
omissis (
3)
Art. 3 - (Commissioni sanitarie per l’accertamento del sordomutismo)
omissis (
4)
Art. 4 -(Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare)
omissis (
5)
Art. 5 - (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti)
omissis (
6)
Art. 6 - (Compensi). (7)
La Giunta regionale fissa all’inizio di ogni anno i compensi da corrispondere ai componenti e ai segretari delle commissioni, nella misura stabilita dall’art. 5 della
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .(
8)
Art. 7 - (Commissione provinciale per l’ampliamento dei cimiteri)
La commissione già provinciale indicata dall’art. 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, opera in ciascuna unità sanitaria locale.
Essa è nominata dal comitato di gestione e la sua composizione è così modificata:
a) il funzionario medico igienista dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale è sostituito dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;
b) l’ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto settore.
Essa è nominata dal comitato di gestione e la sua composizione è così modificata:
a) il funzionario medico igienista dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale è sostituito dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;
b) l’ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto settore.
Art. 8 - (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici)
Nella commissione tecnica indicata dall’art. 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l'igiene pubblica nell’unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell’
art. 11 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
Note
(
1) Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, sono da ritenersi superate da successiva normativa statale in materia riportata nelle rispettive note.
(
2) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da considerarsi superate da quanto disposto dall’art. 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dalla successiva normativa statale in materia di accertamento della invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
(
3) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da considerarsi superate da quanto disposto dall’art. 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dalla successiva normativa statale in materia di accertamento della invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
(
4) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da considerarsi superate da quanto disposto dall’art. 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dalla successiva normativa statale in materia di accertamento della invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
(
5) Le disposizioni del presente articolo sono da ritenersi superate perché la legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui articolo 20 sosteneva le disposizioni del presente articolo, è stata abrogata dall’articolo 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68 che ha diversamente disciplinato l’accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell’invalido con le mansioni lavorative da affidare.
(
6) Le disposizioni del presente articolo sono da ritenersi superate in quanto le commissioni sanitarie provinciali previste dall’articolo 481 del regolamento attuativo del codice stradale come sostituito dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 995/1976 qui citato è stato abrogato dall’articolo 231 del decreto legislativo 285/1992 “Nuovo codice della strada” che con l’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 suo regolamento attuativo ha diversamente disciplinato la materia sostituendo alle commissioni sanitarie provinciali le commissioni mediche locali.
(
7) La normativa sui compensi è stata prima modificata dalla
legge regionale 19 marzo 1985, n. 26 , mentre, successivamente, è stata confermata la vigenza del presente articolo 6, dall’art. 2 della
legge regionale 10 luglio 1986, n. 29 , che ha abrogato la precedente
legge regionale 19 marzo 1985, n. 26 .
(
8) La
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che ha ridisciplinato la materia, vedi in particolare il titolo VIII e sulla indennità l'art. 187.
SOMMARIO
- Legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 (BUR n. 62/1980)
- DISCIPLINA DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI. (1)
-
- Art. 1 - (Commissioni sanitarie per l’accertamento della invalidità civile).
- Art. 2 - (Commissione sanitaria per i ciechi civili)
- Art. 3 - (Commissioni sanitarie per l’accertamento del sordomutismo)
- Art. 4 -(Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare)
- Art. 5 - (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti)
- Art. 6 - (Compensi). (7)
- Art. 7 - (Commissione provinciale per l’ampliamento dei cimiteri)
- Art. 8 - (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici)
- Art. 9
Sommario
“Legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 (BUR n. 62/1980) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 (BUR n. 62/1980)
- DISCIPLINA DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI
- Art. 1 - Commissioni sanitarie per l’accertamento della invalidità civile
- Art. 2 - Commissione sanitaria per i ciechi civili
- Art. 3 - Commissioni sanitarie per l’accertamento del sordomutismo
- Art. 4 - Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare
- Art. 5 - Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti
- Art. 6 - Compensi
- Art. 7 - Commissione provinciale per l’ampliamento dei cimiteri
- Art. 8 - Commissione tecnica provinciale per i gas tossici
- Art. 9
DISCIPLINA DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI
Art. 1 - Commissioni sanitarie per l’accertamento della invalidità civile
Le commissioni per l’accertamento della invalidità civile di cui all’art. 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall’art. 3 della legge 26 maggio 1975, n. 165, operano nell’ambito di ciascuna unità sanitaria locale e sono nominate dal relativo comitato di gestione.
La loro composizione è stabilita dalle leggi indicate nel primo comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale e l’ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico del predetto settore;
b) l’ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina di lavoro dipendente dall’unità sanitaria locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale scelto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale;
c) il medico già designato dall’associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 27 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La segreteria della commissione è affidata a un funzionario dell’unità sanitaria locale.
La commissione sanitaria regionale, di cui all’art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale del capoluogo di Regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da un medico dipendente di una unità sanitaria locale;
b) l’ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità sanitaria locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale, scelto dalla Giunta regionale;
c) il medico già designato dall’associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 27 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dalla Giunta regionale sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
I sanitari di cui al comma precedente non possono essere nè presidenti nè componenti di commissioni indicate nel primo comma del presente articolo.
La segreteria della commissione è affidata a un funzionario della Regione.
La Giunta regionale, in relazione al numero delle domande pervenute, può nominare più commissioni regionali.
La commissione regionale si riunisce presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali.
Le domande di accertamento della invalidità civile pervenute alle commissioni sanitarie devono essere esaminate entro 90 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 .
La loro composizione è stabilita dalle leggi indicate nel primo comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale e l’ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico del predetto settore;
b) l’ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina di lavoro dipendente dall’unità sanitaria locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale scelto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale;
c) il medico già designato dall’associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 27 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La segreteria della commissione è affidata a un funzionario dell’unità sanitaria locale.
La commissione sanitaria regionale, di cui all’art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale del capoluogo di Regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da un medico dipendente di una unità sanitaria locale;
b) l’ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità sanitaria locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale, scelto dalla Giunta regionale;
c) il medico già designato dall’associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 27 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dalla Giunta regionale sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
I sanitari di cui al comma precedente non possono essere nè presidenti nè componenti di commissioni indicate nel primo comma del presente articolo.
La segreteria della commissione è affidata a un funzionario della Regione.
La Giunta regionale, in relazione al numero delle domande pervenute, può nominare più commissioni regionali.
La commissione regionale si riunisce presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali.
Le domande di accertamento della invalidità civile pervenute alle commissioni sanitarie devono essere esaminate entro 90 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 .
Art. 2 - Commissione sanitaria per i ciechi civili
La commissione sanitaria, di cui all’art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, opera nell’ambito dell'unità sanitaria locale ed è nominata dal relativo comitato di gestione, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382:
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o per sua delega, da altro medico dello stesso settore;
b) l’oculista già designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è scelto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale;
c) l’oculista già designato dall’unione italiana ciechi, a seguito della estinzione del predetto ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è scelto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell’unità sanitaria locale.
La commissione di cui all’art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali ed è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382:
a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero dipendente da una unità sanitaria locale;
b) l’oculista già designato dall’unione italiana ciechi, a seguito della estinzione dell’ente ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è scelto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la Giunta regionale.
Il presidente e i componenti della commissione regionale non possono far parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo.
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o per sua delega, da altro medico dello stesso settore;
b) l’oculista già designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è scelto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale;
c) l’oculista già designato dall’unione italiana ciechi, a seguito della estinzione del predetto ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è scelto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell’unità sanitaria locale.
La commissione di cui all’art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali ed è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382:
a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero dipendente da una unità sanitaria locale;
b) l’oculista già designato dall’unione italiana ciechi, a seguito della estinzione dell’ente ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è scelto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la Giunta regionale.
Il presidente e i componenti della commissione regionale non possono far parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 3 - Commissioni sanitarie per l’accertamento del sordomutismo
La commissione sanitaria per l’accertamento del sordomutismo, di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, opera nell’ambito dell’unità sanitaria locale ed è nominata dal relativo comitato di gestione con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381:
a) il medico provinciale o l’ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;
b) il medico specialista in otorinolaringoiatria è designato dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale;
c) il medico designato dall’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell’unità sanitaria locale.
La commissione sanitaria regionale di cui all’art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali ed è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero dipendente da una unità sanitaria locale;
b) l’ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità sanitaria locale scelto dalla Giunta regionale ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale;
c) l’ufficiale sanitario è sostituito da altro medico scelto dalla giunta regionale, preferibilmente specializzato in foniatria;
d) il medico specialista in otorinolaringoiatria già designato dall’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da uno specialista in otorinolaringoiatria scelto dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un funzionario della Regione.
a) il medico provinciale o l’ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;
b) il medico specialista in otorinolaringoiatria è designato dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale;
c) il medico designato dall’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell’unità sanitaria locale.
La commissione sanitaria regionale di cui all’art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali ed è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero dipendente da una unità sanitaria locale;
b) l’ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità sanitaria locale scelto dalla Giunta regionale ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale;
c) l’ufficiale sanitario è sostituito da altro medico scelto dalla giunta regionale, preferibilmente specializzato in foniatria;
d) il medico specialista in otorinolaringoiatria già designato dall’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 113 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da uno specialista in otorinolaringoiatria scelto dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un funzionario della Regione.
Art. 4 - Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare
Il collegio medico indicato dall’art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è nominato dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482:
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore dell’unità sanitaria locale;
b) l’ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall’unità sanitaria locale ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale;
c) il medico già designato dall’associazione, opera o ente, di cui all’ultimo comma dell’art. 15 della stessa legge 2 aprile 1968,n. 482, ove la medesima venga estinta, ai sensi dell’art. 113 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da altro medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell’unità sanitaria locale.
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore dell’unità sanitaria locale;
b) l’ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall’unità sanitaria locale ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale;
c) il medico già designato dall’associazione, opera o ente, di cui all’ultimo comma dell’art. 15 della stessa legge 2 aprile 1968,n. 482, ove la medesima venga estinta, ai sensi dell’art. 113 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da altro medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell’unità sanitaria locale.
Art. 5 - Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti
Ai sensi dell'art. 11 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 , il medico provinciale, già presidente della commissione sanitaria prevista dall'art. 12 del DPR 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal responsabile del settore dell’igiene pubblica dell’unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.
Art. 6 - Compensi
La Giunta regionale fissa all’inizio di ogni anno i compensi da corrispondere ai componenti e ai segretari delle commissioni, nella misura stabilita dall’art. 5 della
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 7 - Commissione provinciale per l’ampliamento dei cimiteri
La commissione già provinciale indicata dall’art. 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, opera in ciascuna unità sanitaria locale.
Essa è nominata dal comitato di gestione e la sua composizione è così modificata:
a) il funzionario medico igienista dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale è sostituito dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;
b) l’ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto settore.
Essa è nominata dal comitato di gestione e la sua composizione è così modificata:
a) il funzionario medico igienista dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale è sostituito dal responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;
b) l’ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto settore.
Art. 8 - Commissione tecnica provinciale per i gas tossici
Nella commissione tecnica indicata dall’art. 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l'igiene pubblica nell’unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell’art. 11 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
SOMMARIO
- Legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 (BUR n. 62/1980)
- DISCIPLINA DI ORGANI COLLEGIALI SANITARI
-
- Art. 1 - Commissioni sanitarie per l’accertamento della invalidità civile
- Art. 2 - Commissione sanitaria per i ciechi civili
- Art. 3 - Commissioni sanitarie per l’accertamento del sordomutismo
- Art. 4 - Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare
- Art. 5 - Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti
- Art. 6 - Compensi
- Art. 7 - Commissione provinciale per l’ampliamento dei cimiteri
- Art. 8 - Commissione tecnica provinciale per i gas tossici
- Art. 9