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Legge regionale 27 novembre 1980, n. 92 (BUR n. 65/1980)

Modificazioni delle leggi regionali 3 agosto 1978, n. 39, 23 agosto 1979, n. 59 e 16 maggio 1980, n. 59

Legge regionale 27 novembre 1980, n. 92 (BUR n. 65/1980) (Abrogata)

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 3 AGOSTO 1978, N. 39, 23 AGOSTO 1979, N. 59 E 16 MAGGIO 1980, N. 59

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 novembre 1980, n. 92 (BUR n. 65/1980) (Novellazione)

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 3 AGOSTO 1978, N. 39, 23 AGOSTO 1979, N. 59 E 16 MAGGIO 1980, N. 59


Art. 1
Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 , per la presentazione dei progetti esecutivi è prorogato al 60° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 è aggiunto il seguente:
"La Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a concedere proroghe al termine previsto dal terzo comma del presente articolo nel caso di ritardata concessione da parte dell'Istituto mutuante del finanziamento necessario all'esecuzione dell'opera".
Art. 3
Il termine di 120 giorni, previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 è prorogato al 60° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
L'importo di L. 1.000 milioni relativo alla strada provinciale n. 45 "di Bonavicina" in provincia di Verona, contenuto nell'elenco allegato alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 , è rettificato in L. 100 milioni.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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