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Legge regionale 27 novembre 1980, n. 93 (BUR n. 65/1980)
Concessione di garanzia fidejussoria al Provveditorato al Porto di Venezia
Sommario
“Legge regionale 27 novembre 1980, n. 93 (BUR n. 65/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
- Legge regionale 27 novembre 1980, n. 93 (BUR n. 65/1980) (Abrogata)
- CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA
Sommario
“Legge regionale 27 novembre 1980, n. 93 (BUR n. 65/1980) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria al Provveditorato al Porto di Venezia per la contrazione di un mutuo dell'importo massimo di lire 2.000 milioni e per la durata di venti anni, da destinare al ripiano del disavanzo finanziario della gestione aeroportuale accertato al 31 dicembre 1979.
Art. 2
All'onere eventualmente derivante dalla concessione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge, si provvederà, a partire dall'esecizio 1981, con apposito stanziamento al bilancio da quantificare con legge di bilancio alla cui copertura si farà fronte mediante utilizzazione dello stanziamento della categoria VII, titolo 19°, della spesa del bilancio pluriennale 1980-1982.
Art. 3
La presente legge è dihiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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