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Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980)

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni concernente gli interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia

Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CONCERNENTE GLI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , operata dall’articolo 19, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CONCERNENTE GLI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA


Art. 1
Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato, per l'esercizio 1980, di lire 1 miliardo e 900 milioni.
Art. 2
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, per l'importo di lire 1 miliardo e 900 milioni, del Cap. 196219760 del bilancio di previsione 1980 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: Interventi a favore dell'Artigianato).
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 196219760
"Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo"
"Fondo finale di cassa"
Competenza



L. 1.900.000.000
---
Cassa



---
L. 1.900.000.000
In aumento
Cap. 022002040
"Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia"




L. 1.900.000.000




L. 1.900.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



SOMMARIO