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Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980)
Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni concernente gli interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia
Sommario
“Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CONCERNENTE GLI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , operata dall’articolo 19, della
legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980) (Abrogata)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CONCERNENTE GLI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
Sommario
“Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980) - Testo storico”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CONCERNENTE GLI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
Art. 1
Lo stanziamento previsto dalla
legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato, per l'esercizio 1980, di lire 1 miliardo e 900 milioni.
Art. 2
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, per l'importo di lire 1 miliardo e 900 milioni, del Cap. 196219760 del bilancio di previsione 1980 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: Interventi a favore dell'Artigianato).
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 196219760 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" "Fondo finale di cassa" |
Competenza
L. 1.900.000.000 --- |
Cassa
--- L. 1.900.000.000 |
In aumento
Cap. 022002040 "Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia" |
L. 1.900.000.000 |
L. 1.900.000.000 |
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
SOMMARIO
- Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 94 (BUR n. 67/1980) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CONCERNENTE GLI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA