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Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 96 (BUR n. 67/1980)

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980

Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 96 (BUR n. 67/1980) (Abrogata)

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL 23 NOVEMBRE 1980

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 96 (BUR n. 67/1980)

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL 23 NOVEMBRE 1980


Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata:
a) a provvedere all'acquisto, anche mediante trattativa privata, ed alla distribuzione di beni, ivi compresi quelli destinati ad alloggi, nonché a corrispondere servizi nell'interesse delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980;
b) a provvedere all'invio dei beni predetti nei luoghi ove si è verificata la catastrofe;
c) ad utilizzare personale dipendente e beni già in dotazione della Regione per gli stessi fini di cui alla lettera a).
La Giunta regionale riferirà al Consiglio sugli interventi effettuati e sulla spesa sostenuta.
Art. 2
Alla copertura della nuova spesa di L. 2.000.000.000 viene provveduto mediante l'utilizzo della maggiore entrata di pari importo accertata per interessi attivi su giacenze di cassa.
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrate
In aumento:
Cap. 03100315 "Interessi attivi su fondo di cassa"

Totale in aumento

Competenza

L. 2.000.000.000
______________
L. 2.000.000.000

Cassa

L. 2.000.000.000
_______________
L. 2.000.000.000
Spese
In aumento:
Cap. 042204461 "Intervento a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980"
(Capitolo di nuova istituzione)







L. 2.000.000.000







L. 2.000.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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