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Legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97 (BUR n. 68/1980)

Estensione al personale degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 65

Legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97 (BUR n. 68/1980) (Abrogata)

ESTENSIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DELLE NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97 (BUR n. 68/1980)

ESTENSIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DELLE NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65


Art. 1
Sono estese al personale degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo le norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , di recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.
La presente legge copre il periodo dall'1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1978, ed ha valore ad ogni effetto dall'1 ottobre 1978.
Ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli Enti e Aziende di cui al primo comma, che sia incompatibile con quanto stabilito dalla presente legge, s'intende abrogata.
Gli Enti ed Aziende interessati provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche dei predetti regolamenti.
Art. 2
Il trattamento economico del personale degli Enti ed Aziende di cui alla presente legge è informato al principio dell'onnicomprensività ed è costituito:
- dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella A allegata alla presente legge;
- dalla tredicesima mensilità da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
- dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;
b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono dopo il 2., 5., 8., 12., 14., 17., 19. e 22. anno di servizio e sono assorbiti all'atto della acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 22° asnno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione;
c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati siano incorsi in una sanzione disciplinare.
In caso di passaggio al livello superiore per pubblico concorso nell'ambito dell'Ente di appartenenza, l'inquadramento viene effettuato nella posizione di stipendio del nuovo livello considerando il 50 per cento dell'anzianità giuridica riconosciuta nel livello di provenienza e, ove nella progressione economica del livello superiore per tale anzianità non coincida una posizione stipendiale precisa (scatto o classe), si opera la collocazione allo scatto o classe immediatamente precedente. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello in godimento nel livello di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio immediatamente superiore a quello goduto nel livello di provenienza.
Art. 3
Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa è corrisposto un compenso ragguagliato a 1/175.mo della retribuzione mensile iniziale del livello attribuito all'impiegato, maggiorata del rateo della relativa 13° mensilità e moltiplicando l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.
Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali, nonché nelle ore diurne dei giorni considerati festivi per legge, e a 1,50 per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati festivi per legge.
Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un importo pari a 1/175.mo dell'indennità integrativa speciale mensile vigente all'1 gennaio di ciascun anno.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario sono fissate nel limite individuale di 150 ore annue e debbono, in ogni caso, rispondere ad effettive, comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, previa ricerca d'intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le Organizzazioni Sindacali, può periodicamente deliberare che, in deroga al limite di cui al precedente comma, venga autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario sino ad un massimo di 300 ore annue individuali, per il personale impegnato in particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.
Tale autorizzazione deve essere preventivamente approvata dalla Giunta regionale.
I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposti, in quanto risultanti superiori alle aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono conservati fino al 31 dicembre 1979.
Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato, in accordo con l'impiegato, con il riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.
Art. 4
Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale degli Enti Turistici è disciplinato da apposito provvedimento dei singoli Consigli di Amministrazione, in conformità alle norme in vigore per gli impiegati della Regione Veneto.
Art. 5
Con decorrenza I ottobre 1978 gli impiegati degli Enti Turistici sono inquadrati nella posizione giuridico-economica individuale secondo i seguenti criteri:
- l'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei criteri di corrispondenza previsti dalla seguente tabella:
Qualifiche previste dalla legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6
Nuovo livello funzionale

Direttore E.P.T. A.A.C.S.T.
Cat. 1/A
Direttore A.A.C.S.T. Cat. 1

Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2

Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3

Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A
Collaboratore-Cooprdinatore
Collaboratore

Assistente - Coordinatore

Assistente


Direttore E.P.T. A.A.C.S.T. Cat. 1/A - 1



Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2 - 3



Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A
Collaboratore


Assistente - Interprete

Archivista dattilografo

Agente Tecnico

Commesso

---

Archivista dattilografo

Agente Tecnico

Commesso

Ausiliario
Art. 6
La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 - comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili - più i seguenti importi annuali lordi, sulla base degli stipendi in godimento di ogni qualifica così individuati:
Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. 1/A
Direttore A.A.C.S.T. 1
Direttore A.A.C.S.T. 2
Direttore A.A.C.S.T. 3
Direttore A.A.C.S.T. 3/A
Collaboratore E.P.T. - A.A.C.S.T. 1/A - 1


Collaboratore A.A.C.S.T. 2-3-3/A
500.000 oltre 6.000.000
500.000 oltre 5.200.000
500.000 oltre 4.500.000
500.000 oltre 3.650.000
500.000 oltre 3.200.000
500.000 fino 5.100.000
100.000 oltre 5.100.000
250.000 oltre 6.000.000
650.000 oltre 2.800.000
Assistente Interprete E.P.T.
A.A.C.S.T. 1/a




Assistente - Interprete A.A.C.S.T. 1-2




Assistente - Interprete a.a.c.s.t. 3-3/A

Archivista dattilografo E.P.T.
A.A.C.S.T. 1/A - 1

Archivista dattilografo A.A.C.S.T. 2-3

Archivista dattilografo A.A.C.S.T. 3/A



Agente Tecnico


Commesso

100.000 fino 2.600.000
660.000 oltre 2.600.000
400.000 oltre 4.000.000
250.000 oltre 4.500.000

100.000 fino 2.600.000
660.000 oltre 2.600.000
550.000 oltre 4.000.000
100.000 fino 2.600.000

660.000 oltre 2.600.000


330.000 oltre 2.350.000

330.000 oltre 2.350.000
400.000 oltre 3.500.000
330.000 oltre 2.350.000
500.000 oltre 2.600.000
660.000 oltre 2.900.000

300.000 oltre 2.350.000
500.000 oltre 2.700.000

200.000 oltre 2.250.000

La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta lo stipendio attribuito al dipendente con decorrenza 1 ottobre 1978, salva l'applicazione dei successivi criteri di cui al presente articolo.
La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale, come determinata al comma precedente. Ove non si riscontri coincidenza d'importi, la posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla detta posizione economica individuale.
All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato in itinere consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al comma precedente.
All'impiegato viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello di inquadramento.
Art. 7
Ai fini dell'inquadramento nei livelli funzionali di cui alla tabella A vengono prese in considerazione le posizioni derivanti dall'integrale applicazione della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6 , con riferimento alla data di attribuzione delle singole posizioni, se variate successivamente all'1 ottobre 1978.
Art. 8
Al personale degli Enti ed Aziende di cui alla presente legge verrà corrisposto per il periodo 1 gennaio 1977 - 30 settembre 1978 una somma pari all'importo lordo di lire 300.000, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato, non pensionabile e che non costituisce maturato economico.
Art. 9
Il maggiore onere derivante agli Enti ed Aziende di cui alla presente legge in conseguenza dell'applicazione della medesima deve essere coperto dai medesimi con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci.
Art. 10
Sono abrogati gli artt. 2, 3, secondo comma, 5 e 6 della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6 .


Tabella A
Livelli funzionali
Stipendio annuo iniziale
Parametri
VIII Direttore E.P.T.-A.A.C.S.T.
Cat. 1/A e 1
VII Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2-3
VI Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A
Collaboratore
V Assistente - Interprete
IV Archivista dattilografo
III Agente tecnico
II Commesso
I Ausiliario

5.994.000
3.960.000

3.204.000
3.006.000
2.556.000
2.340.000
2.088.000
1.800.000

333
220

178
167
142
130
116
100
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.




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