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Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99 (BUR n. 70/1980)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 concernente interventi a favore dei Consorzi-Fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto

Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99 (BUR n. 70/1980) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 19 CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99 (BUR n. 70/1980) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 19 , CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI-FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO


Art. 1
L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , è sostituito dal seguente:
"In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell'art. 2, non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 15 milioni".
Il termine di presentazione delle domande per il contributo dell'anno 1980, stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , è riaperto e la nuova scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
In sede di prima applicazione della legge 20 marzo 1980, n. 19, possono beneficiare dei contributi regionali i Consorzi e le Società consortili che, già in essere alla data del 31 dicembre 1979, abbiano dovuto, al fine di adeguarsi alla nuova normativa regionale, costituire un nuovo consorzio o una nuova società per il conseguimento dei medesimi scopi, assumendosi le attività e passività preesistenti.


SOMMARIO