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Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99 (BUR n. 70/1980)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 concernente interventi a favore dei Consorzi-Fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto
Sommario
“Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99 (BUR n. 70/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 19 CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99 (BUR n. 70/1980) (Abrogata)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 19 CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO
Sommario
“Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99 (BUR n. 70/1980) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 19 , CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI-FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO
Art. 1
L'ultimo comma dell'art. 4 della
legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , è sostituito dal seguente:
"In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell'art. 2, non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 15 milioni".
Il termine di presentazione delle domande per il contributo dell'anno 1980, stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , è riaperto e la nuova scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
"In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell'art. 2, non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 15 milioni".
Il termine di presentazione delle domande per il contributo dell'anno 1980, stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , è riaperto e la nuova scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo comma dell'art. 3 della
legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 , è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
In sede di prima applicazione della legge 20 marzo 1980, n. 19, possono beneficiare dei contributi regionali i Consorzi e le Società consortili che, già in essere alla data del 31 dicembre 1979, abbiano dovuto, al fine di adeguarsi alla nuova normativa regionale, costituire un nuovo consorzio o una nuova società per il conseguimento dei medesimi scopi, assumendosi le attività e passività preesistenti.
SOMMARIO
- Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99 (BUR n. 70/1980) (Novellazione)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 19 , CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI-FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO