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Legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 (BUR n. 4/1981 ed. straordinaria)

Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65

Legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 (BUR n. 4/1981 ed. straordinaria) (Abrogata)

RECEPIMENTO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65

Legge abrogata dall’articolo 189,della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12


SOMMARIO
Legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 (BUR n. 4/1981)

RECEPIMENTO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 .


Titolo I
Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale

Art. 1 – Finalità della legge
Il recepimento nell'ordinamento della Regione del Veneto del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario, a valere per il periodo 1 gennaio 1979- 31 dicembre 1981, è disciplinato dalla presente legge, che modifica ed integra la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge scade il 31 dicembre 1981.
Art. 2 - Accesso ai livelli del ruolo regionale
Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di accesso ai livelli del ruolo regionale, è anche consentito, per il reclutamento del personale avente peculiari professionalità , di adottare procedure speciali articolate nelle seguenti fasi:
a) la prima, consistente in una selezione dei candidati previo esame dei titoli professionali e di servizio, quindi previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
b) la seconda, consistente in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso, con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.
Con successiva legge saranno espressamente individuate le peculiari professionalità per le quali è consentito il reclutamento del personale secondo la procedura di cui al precedente comma del presente articolo.
Con la stessa legge di cui al comma precedente, saranno altresì stabiliti i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché le modalità di espletamento del colloquio e della prova finale di accertamento.
Art. 3 - Personale del ruolo della formazione professionale
Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Fermo restando l' orario settimanale di lavoro del personale regionale, è demandato alla contrattazione decentrata a livello regionale l' articolazione dell' orario medesimo, finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze della attività di formazione.
Art. 4 - Orario di servizio e riposo settimanale
Il primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è sostituito dal seguente comma:
“Salvo quanto sarà eventualmente disposto da una normativa a carattere generale concernente il comparto del pubblico impiego, l' orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali a decorrere dal 1 gennaio 1982; a decorrere dal 1 luglio 1981 esso è fissato in 37 ore settimanali; fino al 30 giugno 1981 esso resta fissato in 37,30 ore settimanali“.
Il quinto comma dell' articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è sostituito dai seguenti due commi:
“La distribuzione giornaliera dell' orario di lavoro settimanale è stabilita con provvedimenti della Giunta Regionale, previa contrattazione con i rappresentanti sindacali del personale e, per il personale addetto agli Organi di Controllo, sentiti i rispettivi Presidenti “.
“A decorrere dall' 1 febbraio 1981, all' impiegato competono:
per il servizio ordinario notturno un compenso pari a L. 600 orarie; per il servizio ordinario festivo un compenso pari a L. 675 orarie; per il servizio ordinario notturno festivo un compenso pari a L. 1.000 orarie “.
Art. 5 - Congedo ordinario
All' articolo 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono aggiunti i seguenti commi:
“La Regione organizza i propri servizi in modo da consentire a tutto il personale, la effettiva fruizione nel corso dell’anno, delle quattro giornate di riposo previste dall’articolo 1 lett.b), della legge n. 937/1977”.
“Il congedo ordinario in corso di fruizione è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero, di gravi malattie e di infortuni gravi, adeguatamente documentati”.
Art. 6 - Assenze per malattia
Il primo comma dell' art. 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è sostituito dal seguente:
“L'impiegato, nell' ipotesi di malattia ed anche per attendere a cure idropiniche e termali, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di 26 mesi “.
Art. 7 - Informazione, consultazione e aggiornamento professionale degli impiegati
All' art. 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono aggiunti i seguenti commi:
“La Giunta Regionale approva i piani periodici delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli impiegati, ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto integrale dell' orario di servizio e della funzionalità degli uffici, favoriscano la partecipazione del personale “.
“La Giunta Regionale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, determina inoltre le modalità per l' uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario retribuito di cui alla lett. h) dell' art. 10 della presente legge“.
“Il personale che è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione o di aggiornamento previa ordinanza del Presidente della Regione, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri di partecipazione sono a carico della Regione stessa“.
“Qualora le iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l' indennità di missione ed il rimborso delle spese”.
Art. 8 - Trasferimento di impiegati fra le Regioni e gli Enti Locali
Ferma restando la normativa prevista dagli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , in materia di mobilità , è consentito il trasferimento di impiegati di ruolo dalla Regione agli Enti Locali e viceversa.
Il relativo provvedimento è adottato col consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con deliberazione dei competenti Organi delle Amministrazioni interessate, a condizione che nell'Ente di destinazione esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dall'impiegato presso l Ente di provenienza.
Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito l' inquadramento presso la Regione del Veneto di impiegati che siano in posizione di comando, con provenienza da altra Regione, alla data del 22 luglio 1980.
Art. 9 – Diritto di associazione, di informazione e di attività sindacale
All'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono aggiunti i seguenti commi:
“Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Giunta Regionale garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione “.
“L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, la organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi“.
“L' informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.
“A decorrere dal 1° gennaio 1981, il limite annuo per assemblee da tenere da parte degli impiegati in orario di lavoro nei luoghi ove prestano servizio è elevato a 12 ore“.
Art. 10 – Contrattazione decentrata
Nell' ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, sono demandate alla contrattazione decentrata tra la Giunta Regionale e le Organizzazioni Sindacali del personale le decisioni sulle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;
b) articolazione degli orari di lavoro;
c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;
d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi, nonché connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale;
f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.
Qualora a seguito della ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali, si provvederà a disciplinare con apposita legge l' inquadramento del personale interessato nei livelli spettanti, sulla base di apposite intese intervenute in sede di contrattazione decentrata: a tale fine la Regione procederà a riqualificare professionalmente detto personale, che sarà successivamente ammesso a sostenere un concorso interno il cui superamento costituirà titolo per l'attribuzione dei nuovi profili professionali e dei correlati livelli funzionali.
Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità dell'accordo contrattuale nazionale.
Art. 11 – Trattamento economico
A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi iniziali annui lordi di cui alla Tabella B) approvata all'articolo 47 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono così modificati:
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Livelli funzionali Stipendio annuo iniziale:
Dirigente: L. 8.700.000
Esperto: L. 5.964.000
Istruttore: L. 4.920.000
Collaboratore: L. 4.140.000
Applicato - Operatore Specializzato: L. 3.372.000
Operatore Qualificato: L. 3.012.000
Commesso: L. 2.688.000
Ausiliario: L. 2.160.000 e
L. 2.400.000 (dopo 6 mesi di servizio)
A decorrere dal 1° febbraio 1981, l'incremento degli stipendi iniziali annui lordi di cui al precedente comma si realizza per classi e per scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;
b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale aumentato del valore delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile, per ciascun livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
“In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio o al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi”.
“Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con la decorrenza stabilita al quarto comma dell'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312”.
Art. 12 - Compenso per lavoro straordinario
All'articolo 26 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono aggiunti i seguenti commi:
“Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979/ 81, negli importi determinati ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale “.
“In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, può essere deliberato dalla Giunta Regionale che un numero complessivo di impiegati, individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli Organi istituzionali della Regione, non superiore al 2 per cento dell'organico, sia autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue“.
“Il provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma precedente non può comunque comportare eccedenze di spesa rispetto ai limiti ammessi in applicazione dell'accordo relativo al primo contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario“.
Art. 13- Trattenute in caso di scioperi brevi
Nel caso di scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinaziona della tariffa predetta, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia.
Art. 14 –La funzione di coordinamento
Al quarto comma dell'articolo 39 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è aggiunto il seguente periodo:
“Il compenso per la funzione di coordinamento, non pensionabile, a decorrere dal 1° febbraio 1981 è stabilito nella misura fissa del 20 per cento della retribuzione iniziale annua del livello funzionale di Dirigente“.


Titolo II
Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 - Anticipazione dei benefici contrattuali
Per l'anno 1979 a ciascun impiegato di ruolo della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di lire 120.000, in relazione al servizio effettivamente prestato.
Per l'anno 1980, al personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:
------------------------------------------------------------------------------------------
Livelli funzionali parametri benefici mensili
Dirigente: 333, L. 95.000
Esperto: 220, L. 65.000
Istruttore: 178, L. 55.000
Collaboratore: 167, L. 55.000
Applicato - Operatore
Specializzato: 142, L. 50.000
Operatore Qualificato: 130, L. 50.000
Commesso: 116, L. 45.000
Ausiliario: 100, L. 45.000.
Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio sopra specificato è ridotto del 50 per cento.
Il beneficio una tantum di lire 120.000, rapportato a mese, per l' anno 1979 ed i benefici mensili corrisposti nel 1980 e nel gennaio 1981 ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.
Al personale di cui al successivo articolo 19 sono attribuiti i seguenti benefici economici:
- per il 1979, lire 10.000 per ogni mese di servizio effettivo;
- per il 1980, lire 45.000 per ogni mese di servizio effettivo.
Per la 13a mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio di cui sopra è ridotto del 50 per cento.
Art. 16 - Beneficio da riparametrazione a regime
A decorrere dall' 1 febbraio 1981, al personale di ruolo della Regione è assicurato un beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione a regime, negli importi di seguito specificati:
--------------------------------------------------------------------------------------
Livelli funzionali beneficio mensile
Dirigente: L. 180.416
Esperto: L. 133.600
Istruttore: L. 128.700
Collaboratore: L. 101.250
Applicato - Operatore Specializzato: L. 61.200
Operatore Qualificato: L. 55.000
Commesso: L. 51.500/
Ausiliario: L. 45.000 e
L. 51.500 (dopo 6 mesi di servizio).
Art. 17 - Valutazione dell' anzianità
L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , ai fini dell'inquadramento, viene valutato, al 1° febbraio 1981, nella misura di lire 800 al mese per ogni anno di servizio.
Per le frazioni di anno è attribuito un dodicesimo di lire 800 al mese per ogni mese di servizio.
Le frazioni di 16 o più giorni si arrotondano al mese, quelle inferiori si trascurano.
Art. 18 - Inquadramento economico
L'attribuzione degli stipendi e della progressione economica previsti dall'articolo 11 della presente legge decorrono dal 1° febbraio 1981.
L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico, così determinato:
a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti (escluso il beneficio mensile di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 15);
b) beneficio da riparametrazione a regime, di cui al precedente articolo 16, moltiplicando lo stesso per dodici;
c) beneficio da riconoscimento della anzianità di servizio, valutato con i criteri e secondo le modalità di cui al precedente articolo 17.
L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'articolo 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento, o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.
Art. 19 - Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti
Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del contratto degli Enti pubblici, sarà inquadrato secondo le tabelle di inquadramento e le altre modalità che saranno definite in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali, e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.
Nei confronti del personale degli Enti soppressi ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e della legge 20 marzo 1975, n. 70, che all'atto della soppressione dell'Ente non abbia usufruito di rinnovi contrattuali e che sia stato messo a disposizione o trasferito alla Regione, le norme di cui alla presente legge si applicano dalla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli della stessa Regione.
Art. 20 - Commissione d'inquadramento
L istruttoria dei provvedimenti di inquadramento economico previsti all'articolo 18 della presente legge è svolta dalla commissione di cui alla lettera h) dell'articolo 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Art. 21 - Norma finanziaria
Per l' attuazione di quanto previsto all' art. 15 della presente legge, la spesa, calcolata in complessive L. 1.500.000.000, fa carico al Cap. 192019065 << Stipendi ed assegni al personale e oneri relativi >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità .
Per gli esercizi successivi, gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico al corrispondente Capitolo dei rispettivi bilanci.
Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO