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Legge regionale 20 marzo 1981, n. 10 (BUR n. 13/1981)
Contributo per la candidatura di Cortina d'Ampezzo quale sede dei giochi olimpici invernali 1988
Sommario
“Legge regionale 20 marzo 1981, n. 10 (BUR n. 13/1981) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONTRIBUTO PER LA CANDIDATURA DI CORTINA D'AMPEZZO QUALE SEDE DI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 1988
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 20 marzo 1981, n. 10 (BUR n. 13/1981) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONTRIBUTO PER LA CANDIDATURA DI CORTINA D'AMPEZZO QUALE SEDE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 1988
Art. 1
La Regione del Veneto, considerata l'importanza, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, per il Veneto e per la zona montana bellunese, dell'effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali del 1988 in Cortina d'Ampezzo, contribuisce con la somma di L. 350 milioni alle spese sostenute dal "Comitato di promozione per i XV Giochi Olimpici Invernali 1988 - Cortina d'Ampezzo" a sostegno della candidatura di detto Comune a sede della manifestazione.
Il contributo regionale è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) attività promozionali e pubblicitarie;
b) studi e progettazioni degli impianti sportivi, delle strutture ed infrastrutture necessari ai fini della presentazione della candidatura;
c) spese generali del Comitato di cui al precedente comma.
Il contributo regionale è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) attività promozionali e pubblicitarie;
b) studi e progettazioni degli impianti sportivi, delle strutture ed infrastrutture necessari ai fini della presentazione della candidatura;
c) spese generali del Comitato di cui al precedente comma.
Art. 2
Il contributo è corrisposto con deliberazione della Giunta regionale in unica soluzione a favore del Comitato di cui al precedente articolo, previa presentazione di domanda corredata dal programma di massima delle iniziative da realizzare.
Il Comitato è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro il termine stabilito dalla Giunta medesima, la rendicontazione dell'impiego della somma concessa.
Il Comitato è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro il termine stabilito dalla Giunta medesima, la rendicontazione dell'impiego della somma concessa.
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 350 milioni per l'esercizio finanziario 1981, si fa fronte mediante riduzione di L. 350 milioni del capitolo 196119720 "fondo di riserva per spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione: Cap. 196119720 |
Competenza 350.000.000 |
Cassa 350.000.000 |
Variazioni in aumento: Cap. 033003273 - "Contributo al Comitato di promozione per i XV Giochi Olimpici Invernali 1988 - Cortina d'Ampezzo" - (Capitolo di nuova istituzione) |
350.000.000 |
350.000.000 |
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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