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Legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 (BUR n. 15/1981)

Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità

Legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 (BUR n. 15/1981) (Abrogata)

DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.

Legge abrogata a decorrere dal 10 gennaio 2004 dall’articolo 74, comma 1, lett. b), legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , fatta salva l'applicazione nelle fattispecie previste dell'articolo 70, comma 8, della medesima legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 (BUR n. 15/1981)

DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'


Art. 1
Le Province sono delegate ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative indicate dagli artt. 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione.
Art. 2
I Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione. e escluse quelle eseguite direttamente dall'amministrazione regionale, per le quali è competente ad adottare i necessari provvedimenti il dirigente dell'ufficio regionale del Genio Civile.
Detta delega concerne i provvedimenti relativi alle opere di spettanza di qualsiasi ente, anche non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del Comune in cui le opere stesse sono localizzate.
Art. 3
I provvedimenti di cui agli artt. 1 e 2 sono di competenza, rispettivamente, del Presidente dell’Amministrazione provinciale e del Sindaco del Comune.
Art. 4
I tecnici incaricati dell’esecuzione delle misure e dei rilievi ed altresì degli stati di consistenza possono essere scelti tra i funzionari degli uffici cui spetta istituire sia i provvedimenti di cui all’art. 2 sia quelli indicati nell’ultimo comma dell’art. 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 5
I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate limitatamente alle autorizzazioni di occupazioni temporanee e d'urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate nella Cassa Depositi e Prestiti saranno comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima..
Art. 6
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni delegate.
In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali da parte delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni delegati, il Presidente della Giunta regionale, invita gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali adotta in via sostitutiva i singoli atti.
Art. 7
Per il rimborso delle spese relative all’esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti destinatari della delega un fondo, la cui entita' e' stabilita annualmente con la legge di bilancio.
Per l’anno 1981, il predetto fondo e' determinato in lire 150.000.000.
Art. 8
Restano di competenza dell’amministrazione regionale i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità relativamente ai quali siano già intervenuti, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accettazione dell’indennità provvisoria oppure il deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 9
Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’art. 13 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e l’ultimo comma dell’art. 11 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
Art. 10
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 7 della presente legge previsti per l’anno 1981 in complessive lire 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 196219740 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1981, partita <<Spesa inerente a delega agli Enti Locali in materia di espropriazioni per pubblica utilità>>.
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Competenza
Cassa
Variazioni in diminuzione:


Cap. 196219740
150.000.000
150.000.000
Variazioni in aumento:


Cap. 197019882 <<Spese inerenti alle funzioni amministrative delegate agli Enti Locali in materia di espropriazioni per pubblica utilità>>
(Capitolo di nuova istituzione)




150.000.000




150.000.000
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO