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Legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 (BUR n. 17/1981)

Interventi per incentivare l'associazionismo tra le imprese artigiane

Legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 (BUR n. 17/1981) (Abrogata)

INTERVENTI PER INCENTIVARE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE IMPRESE ARTIGIANE

Legge abrogata dall’articolo 16, della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35



SOMMARIO
Legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 (BUR n. 17/1981)

INTERVENTI PER INCENTIVARE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE IMPRESE ARTIGIANE


Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
In conformità agli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo e, in particolare, al fine di promuovere la razionalizzazione e il consolidamento delle attività artigiane, la Regione favorisce l'associazionismo e la cooperazione tra le imprese artigiane nelle forme e con le modalità d'intervento disciplinate dalla presente legge.
Art. 2
I contributi, di cui ai titoli II, III e IV della presente legge, possono essere concessi alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili costituiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile tra imprese artigiane del Veneto, per una delle seguenti attività effettivamente svolta in via principale:
a) acquisto in comune di materie prime, prodotti semi-lavorati, macchinari, impianti e attrezzature;
b) creazione di una rete distributiva comune, svolgimento di iniziative promozionali per favorire la commercializzazione dei prodotti artigiani anche mediante l'adozione e diffusione di marchi di qualità;
c) acquisizione di ordini di produzione e assunzione di lavori anche mediante la partecipazione a gare d'appalto;
d) costruzione ed esercizio di impianti di depurazione degli scarichi delle lavorazioni delle imprese associate;
e) costituzione e funzionamento di centri di servizi sociali quali mense, luoghi di riunione, ambulatori e asili-nido;
f) svolgimento di una determinata fase delle lavorazioni normalmente eseguite da ciascuna delle imprese associate;
g) prestazioni di assistenza e consulenza tecnica per la diffusione di tecnologie;
h) svolgimento di programmi di ricerca tecnologica anche con la costituzione e il funzionamento di uffici tecnici di progettazione e ricerche;
i) gestione di centri meccanografici, contabili e amministrativi;
l) gestione di insediamenti produttivi.
Art. 3
Alle cooperative, ai consorzi, alle società consortili di cui all'articolo precedente possono partecipare altre piccole imprese del Veneto operanti in settori diversi dell'artigianato purchè in via marginale e, in ogni caso, nel limite di un terzo di tutte le imprese associate.
I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese artigiane.
Lo statuto sociale o il contratto consortile deve prevedere espressamente:
a) la possibilità di ingresso di altre imprese artigiane che ne abbiano titolo e interesse;
b) la facoltà di ciascuna impresa partecipante di sottoscrivere quote sociali sino al massimo del 20 per cento del capitale sociale o del fondo consortile;
c) la possibilità per ciascuna impresa associata di beneficiare dei servizi e di partecipare all'attività degli organi sociali indipendentemente dall'apporto sociale;
d) la durata per almeno 10 anni;
e) la facoltà della Giunta regionale, nel caso di scioglimento, di indicare le modalità di devoluzione dell'importo del fondo consortile o del patrimonio sociale che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dalla Regione o da altri enti pubblici e pubbliche amministrazioni;
f) l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale ogni modifica del contratto consortile o dello statuto sociale deliberata dall'assemblea.
Art. 4
Possono concorrere all'ammissione ai benefici, di cui ai titoli II, III e IV della presente legge, anche gli organismi costituiti da almeno 5 cooperative, consorzi e società consortili aventi singolarmente i requisiti di cui ai precedenti articoli.
Le finalità delle forme associative di secondo grado debbono essere idonee al conseguimento di più elevati livelli di efficienza organizzativa ed economica degli associati.
Art. 5
La concessione dei contributi di cui ai titoli II; III e IV della presente legge, è deliberata dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti disposti.
Art. 6
Le domande intese ad ottenere i contributi, di cui ai titoli II, III e IV della presente legge, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredate della documentazione prescritta dagli articoli successivi.
Entro i successivi 120 giorni la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la concessione dei contributi.


Titolo II
Contributi per agevolare la costituzione di consorzi

Art. 7
Il contributo di cui al presente titolo è erogato al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo degli organismi associativi costituitisi a partire dall'1 gennaio 1979. Esso non può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario per più di due esercizi consecutivi ed è destinato ad integrare il patrimonio sociale.
Il contributo è erogato, in sede di prima concessione, nella misura di L. 200.000 per ogni socio, fino al massimo di L. 5.000.000 e in seconda concessione, nella misura pari all'incremento del patrimonio sociale apportato dai nuovi soci con il limite massimo di L. 3.000.000.
Art. 8
Alla domanda intesa ad ottenere il contributo di primo avviamento devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia conforme del contratto consortile o dello statuto sociale qualora non risultante già agli atti dei competenti uffici regionali;
b) estratto del verbale di nomina dell'attuale rappresentante legale;
c) elenco nominativo delle imprese associate con indicazione della sede e dell'attività esercitata;
d) elenco delle imprese associate iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane con attestazione della Commissione provinciale per l'artigianato;
e) bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato dall'Assemblea dei soci e, limitatamente alle forme associative già operanti nell'anno precedente, una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno con allegato il bilancio approvato dall'Assemblea.
Qualora gli organismi amministrativi ne siano tenuti per legge dovrà essere prodotta l'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui alle precedenti lettere a) ed e) presso l'ufficio del registro delle imprese.
Gli organismi associativi di secondo grado sono tenuti alla presentazione dei documenti indicati alla lettera a), b) ed e) del primo comma ed alla presentazione di una dichiarazione del presidente concernente la denominazione dei singoli organismi di primo grado associati e la sussistenza per essi dei requisiti prescritti al titolo I della presente legge.


Titolo III
Contributi per agevolare la gestione di consorzi

Art. 9
Il contributo di cui ala presente titolo è riferito alle spese sostenute dagli organismi associativi, derivanti:
a) da contratti di locazione di beni immobili;
b) da contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, servizi di pulizia;
c) da convenzioni con enti o privati per consulenze o prestazioni professionali anche a carattere ricorrente;
d) da polizze di assicurzione;
e) da rapporti di lavoro fino ad un massimo di due dipendenti.
Il contributo, di cui al precedente comma, è erogato nella misura del 25 per cento delle sese ammissibili per ciascun esercizio e per non più di tre anni, entro il limite massimo di 10 milioni annui.
Art. 10
Alla domanda intesa ad ottenere il contributo di cui al presente titolo devono essere allegati i documenti indicati all'art. 8 e inoltre:
a) originale o copia conforme dei contratti, convenzioni e polizze regolari a termine di legge;
b) attestazioni dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente l'anno nel quale è stata presentata la domanda del contributo.


Titolo IV
Contributi per agevolare gli investimenti per finalità consortili

Art. 11
Per agevolare gli investimenti in beni mobili o immobili necessari all'attuazione delle finalità consortili, sono concessi:
a) contributi in conto capitale in unica soluzione;
b) contributi in annualità su operazioni di locazione finanziaria ("leasing").
Art. 12
I contributi in conto capitale sono concessi per le seguenti iniziative:
a) acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento di immobili, compreso l'acquisto delle aree necessarie;
b) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;
c) realizzazione di opere ed installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché della salvaguardia dell'ambiente.
Le iniziative predette non sono ammissibili a contributo se attuate in data antecedente di sei mesi quella della domanda.
Il contributo, di cui al primo comma, è concesso fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nel limite massimo di L. 100.000.000.
La liquidazione del contributo è effettuata previa acquisizione della documentazione definitiva di spesa.
Il contributo in conto capitale non può essere concesso per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane e non è cumulabile con altre provvidenze contributive.
Art. 13
Alla domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale devono essere allegati i documenti indicati all'art. 8 e inoltre:
a) il progetto dell'opera corredato di computo metrico estimativo o il preventivo di spesa per l'iniziativa;
b) una relazione illustrativa tecnico-finanziaria;
c) una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che la medesima iniziativa non è attuata con credito agevolato ovvero dalla quale risulti la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con credito agevolato o con contributi da parte di qualsiasi ente;
d) una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti l'impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere e i beni ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del contributo per le macchine ed attrezzature e a 10 anni per gli immobili.
La documentazione di cui alla lettera a) può essere sostituita dalla documentazione definitiva di spesa se l'iniziativa è stata attuata nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda.
Art. 14
I contributi in annualità su operazioni di locazione finanziaria relativi a macchinari, impianti ed attrezzature sono concessi in rate posticipate costanti per ogni anno di durata del contratto relativo e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.
E' demandata alla Giunta regionale la determinazione della misura dei contributi che nel limite della durata di cui al precedente comma, non possono essere complessivamente superiori al 30 per cento del valore originario del bene locato al netto della somma convenuta per l'esercizio della facoltà di riscatto a fine locazione.
I contributi erogabili a ciascun beneficiario non possono essere d'importo superiore a L. 12.000.000 annue.
Agli effetti della presente legge, per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di macchine, impianti e attrezzature acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
Art. 15
La domanda intesa ad ottenere il contributo annuale su operazioni di locazione finanziaria deve essere corredata dei documenti indicati all'art. 8 e inoltre di:
a) copia del contratto di locazione;
b) copia della fattura di acquisto dei macchinari, degli impianti o delle attrezzature, debitamente autenticata;
c) relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi, anche di carattere occupazionale, cui tende l'investimento;
d) dichiarazione che l'operazione non gode di agevolazioni concesse da enti pubblici.
Art. 16
L'utilizzazione dei contributi di cui al presente titolo, in difformità dalle modalità eventualmente stabilite dalla Giunta regionale o per finalità diverse da quelle addotte nella richiesta accolta, comporta la revoca del beneficio e la restituzione immediata dei contributi concessi ed erogati.
Agli effetti del provvedimento di revoca, di cui al precedente comma, sono considerate destinazioni diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo anche l'alienazione o la locazione dei beni acquisiti con il contributo regionale prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 13 - lettera d), fatte salve le condizioni di riscatto o di restituzione dei beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria.
Al recupero delle somme erogate si provvede in conformità alle norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.


Titolo V
Contributo per agevolare l'accesso al credito ai consorzi

Art. 17
Il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto è autorizzato ad istituire uno speciale fondo di garanzia per fidejussione da accordare alle forme associate di cui all'art. 2 della presente legge per crediti a breve o a medio termine.
La Regione concorre alla formazione del fondo con un contributo di L. 300.000.000.
Il fondo dovrà essere incrementato:
- dagli interessi attivi che matureranno sulla consistenza del contributo regionale;
- da contributi versati dalle cooperative artigiane di garanzia nella misura che di volta in volta sarà stabilita dall'assemblea del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia;
- da specifiche elargizioni, donazioni o contributi.
Art. 18
Possono accedere al fondo di garanzia di cui al precedente articolo le forme associate di cui all'art. 2 della presente legge aventi i requisiti stabiliti al titolo I della presente legge, qualora siano soci di una cooperativa artigiana di garanzia a sua volta aderente al consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia.
I crediti garantiti devono essere di importo eccedente quello massimo assistibile dalle cooperative artigiane di garanzia di primo grado ai sensi delle convenzioni in atto con istituti ed aziende di credito.
E' data facoltà ai competenti organi del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia di stipulare apposite convenzioni con uno o più istituti o aziende di credito per la disciplina della garanzia mediante il fondo speciale, di cui al precedente articolo, facendo salve le disposizioni al riguardo date dalla presente legge.
Art. 19
Le cooperative artigiane di garanzia di primo grado ed il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del veneto sono autorizzati ad apportare adeguate modifiche ai propri statuti sociali ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.
Dopo il primo comma dell'art. 8 dello Statuto-tipo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
"Possono far parte delle cooperative, inoltre, le cooperative, i consorzi e le società consortili costituite ai sensi degli artt. 2602, e seguenti del codice civile con sede nel territorio della provincia purchè ad essi partecipino, per non meno di due terzi dei soci, imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e purchè per essi sussista l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese".
Art. 20
Il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto può richiedere il contributo di cui al presente titolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredando la domanda di copia autenticata dello statuto sociale adeguato alle disposizioni della presente legge nonché di copia delle convenzioni di cui al terzo comma del precedente articolo 18.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.


Titolo VI
Contributi per promuovere l'associazionismo nell'artigianato

Art. 21
Per la promozione dell'associazionismo tra le imprese artigiane la Regione concede contributi ad enti, associazioni ed altri organismi pubblici o privati di categoria.
Sono sovvenzionabili:
a) le iniziative idonee a promuovere una migliore organizzazione delle attività produttive artigiane al fine di creare linee autonome di commercializzazione in Italia e all'estero;
b) le iniziative miranti al potenziamento delle attività artigiane nelle aree e nei settori particolarmente carenti di forme associazionistiche;
c) le iniziative intese a promuovere strutture consortili idonee ad agevolare le imprese nell'attuazione di piani di ristrutturazione o di riconversione dalle attività produttive secondo i programmi finalizzati previsti dalle direttive emanate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
d) le iniziative per la creazione di marchi di origine di prodotti delle attività tipiche della regione;
e) le iniziative atte a favorire studi di carattere tecnologico a sostegno di quei consorzi che hanno come finalità la realizzazione di opere a tutela dell'inquinamento;
f) le iniziative tese a dare assistenza giuridica e legale agli associati.
Art. 22
Le domande per i contributi, di cui all'articolo precedente, devono essere corredate dei seguenti documenti:
a) relazione programmatica indicante i settori, le forme e gli strumenti organizzativi nonché i modelli tecnici ed operativi che si intendono attivare;
b) preventivo analitico delle spese.
Art. 23
Per l'esercizio 1981 la Regione concorre allo sviluppo delle forme associative mediante:
- un contributo straordinario sulla gestione al Centro regionale di assistenza per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato - Federazione regionale dell'Artigianato Veneto, di L. 80.000.000;
- un contributo straordinario di avviamento per un Centro regionale tra le forme consortili, facente riferimento alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato - Comitato regionale Veneto, di L. 40.000.000.
Art. 24
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla concessione dei contributi di cui all'art. 21 con propria deliberazione, previa valutazione dell'idoneità dell'iniziativa ai fini voluti dalla presente legge, approvazione dei programmi e determinazione delle spese ammissibili. I contributi, nel limite dello stanziamento previsto, possono essere erogati entro il limite massimo del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili, previa acquisizione di particolareggiata relazione sull'attività promozionale svolta con allegati gli eventuali elaborati e le fatture debitamente quietanziate o copia autenticata delle stesse.


Titolo VII
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 25
E' abrogata la legge regionale 4 febbraio 1977, n. 19 .
Per l'utilizzazione dello stanziamento disposto dalla presente legge per l'esercizio 1981, sono valide le domande dei contributi di primo avviamento, in conto spese di gestione e in conto capitale già pervenute o che perverranno alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla legge regionale di cui al precedente comma. La relativa istruttoria sarà definita con le modalità previste dalla legge regionale predetta, tenuto conto, tuttavia, dei limiti massimali di contributo stabiliti dalla presente legge.
Art. 26
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 1.350.000.000 annue si fa fronte, nell'esercizio 1981, per L. 350.000.000 mediante l'utilizzo dello stanziamento di pari importo del capitolo 022002045 "Provvidenze a favore di cooperative e consorzi costituiti da imprese artigiane ( Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 19 ) che viene, pertanto, soppresso per la sola parte di competenza dell'esercizio 1981 e per L. 1.000.000.000 mediante prelevamento per pari importo dal fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo, capitolo 196219760 - partita "Interventi nel settore dell'artigianato" - del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.
Per gli esercizi successivi, al finanziamento della presente legge si provvederà con la legge del bilancio.
Art. 27
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:

Cap. 022002045
Cap. 196219760

Totale in diminuzione
Competenza

350.000.000
1.000.000.000
________________
1.350.000.000
Cassa

350.000.000
1.000.000.000
__________________
1.350.000.000
In aumento:

Cap. 022002046 - "Provvidenze a favore di organismi consortili tra imprese artigiane" (Capitolo di nuova istituzione)






880.000.000






880.000.000
Cap. 022002047 - "Contributo straordinario per la costituzione di un fondo di garanzia dei prestiti a breve, contratti da organismi consortili fra le imprese artigiane" (Capitolo di nuova istituzione)







300.000.000







300.000.000
Cap. 022002048 - "Contributi per iniziative rivolte a promuovere l'associazionismo tra le imprese artigiane" (Capitolo di nuova istituzione)





50.000.000





50.000.000
Cap. 022002049 - "Contributi straordinari a centri sindacali di assistenza alle forme associative artigiane" (Capitolo di nuova istituzione)

Totale in aumento





120.000.000
__________________
1.350.000.000





120.000.000
_________________
1.350.000.000
Art. 28
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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