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Legge regionale 30 aprile 1981, n. 17 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria)

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (I provvedimento)

Legge regionale 30 aprile 1981, n. 17 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981 (I PROVVEDIMENTO)

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .



SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1981, n. 17 (BUR n. 17/1981) (Bilancio)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981 (I PROVVEDIMENTO)

Art. 1
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata
Competenza
Cassa
Variazioni in aumento


Cap. 051005010 - "Prestiti a lungo termini per spese di investimento"

5.000.000.000

5.000.000.000
Stato di previsione della spesa


Variazioni in diminuzione


Cap. 196119720- "Fondo riserva spese impreviste"

250.000.000

250.000.000
Variazioni in aumento


Cap. 192019121 - "Costruzione, acquisto e sistemazione uffici adibiti a uffici regionali"


5.000.000.000


5.000.000.000
Cap. 052005136 - "Attività di formazione professionale, finanziamento e contributi ( L.R. 13 aprile 1978, n. 59 )



250.000.000



250.000.000

5.250.000.000
5.250.000.000
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata alla contrazione del prestito di cui all'articolo precedente per la durata massima di 20 anni ed al saggio d'interesse massimo del 20 per cento.
Alla maggiore spesa per servizio del prestito a decorrere dall'esercizio 1981 si provvede mediante utilizzazione della categoria VI del Titolo XIX, degli esercizi 1982 e 1983, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981/1983.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigori il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


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