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Legge regionale 30 aprile 1981, n. 17 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria)
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (I provvedimento)
Sommario
“Legge regionale 30 aprile 1981, n. 17 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) - Testo vigente”
S O M M A R I O
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981 (I PROVVEDIMENTO)
SOMMARIO
- Legge regionale 30 aprile 1981, n. 17 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) (Bilancio) (Abrogata)
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981 (I PROVVEDIMENTO)
Sommario
“Legge regionale 30 aprile 1981, n. 17 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) - Testo storico”
S O M M A R I O
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981 (I PROVVEDIMENTO)
Art. 1
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata
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Competenza
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Cassa
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Variazioni in aumento
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Cap. 051005010 - "Prestiti a lungo termini per spese di investimento"
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5.000.000.000 |
5.000.000.000 |
Stato di previsione della spesa
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Variazioni in diminuzione
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Cap. 196119720- "Fondo riserva spese impreviste"
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250.000.000 |
250.000.000 |
Variazioni in aumento
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Cap. 192019121 - "Costruzione, acquisto e sistemazione uffici adibiti a uffici regionali"
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5.000.000.000 |
5.000.000.000 |
Cap. 052005136 - "Attività di formazione professionale, finanziamento e contributi (
L.R. 13 aprile 1978, n. 59 )
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250.000.000 |
250.000.000 |
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5.250.000.000
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5.250.000.000
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Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata alla contrazione del prestito di cui all'articolo precedente per la durata massima di 20 anni ed al saggio d'interesse massimo del 20 per cento.
Alla maggiore spesa per servizio del prestito a decorrere dall'esercizio 1981 si provvede mediante utilizzazione della categoria VI del Titolo XIX, degli esercizi 1982 e 1983, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981/1983.
Alla maggiore spesa per servizio del prestito a decorrere dall'esercizio 1981 si provvede mediante utilizzazione della categoria VI del Titolo XIX, degli esercizi 1982 e 1983, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981/1983.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigori il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
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