crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 aprile 1981, n. 18 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria)

Concessioni di contributi in conto capitale alle imprese per la tutela delle acque dall'inquinamento in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319

Legge regionale 30 aprile 1981, n. 18 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) (Abrogata)

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1981, n. 18 (BUR n. 20/1981)

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319


Art. 1
In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Regione concede contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, che, per le attività in esercizio alla data del primo gennaio 1975, abbiano realizzato, realizzato o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento, per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del primo gennaio 1975.
Art. 2
La concessione dei benefici di cui all'art. 1 è riservata agli insediamenti produttivi.
La Giunta regionale, sulla base delle vigenti normative statale e regionale in materia, è autorizzata ad emanare precisazioni, istruzioni e direttive atte ad individuare, sulla base delle caratteristiche delle acque di scarico e delle attività svolte, gli insediamenti produttivi assimilabili ad insediamenti civili e che sono pertanto esclusi dai predetti benefici.
Art. 3
Sono parimenti escluse dai benefici di cui all'art. 1 le imprese che abbiano usufruito o usufruiscano, per l'esecuzione delle medesime opere, di altri contributi in conto capitale, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, a meno che questi non siano in misura inferiore a quelli derivanti dalla applicazione della presente legge. In quest'ultimo caso, le imprese possono ottenere il contributo previsto dalla presente legge per la sola differenza.
Art. 4
I titolari delle imprese devono presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'ufficio del Genio Civile regionale, competente per territorio, una domanda tendente ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 e relativa alle opere che si intendono eseguire o che sono state eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319.
La domanda di finanziamento deve essere redatta su apposito modello predisposto dalla Giunta regionale, che verrà messo a disposizione dei richiedenti presso i predetti uffici del Genio Civile entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'ammissibilità a contributo saranno presi in considerazione i soli lavori relativi agli impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi idonei per il raggiungimento dei limiti di accettabilità fissati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modifiche, o dal D.P'.R. 20 settembre 1973, n. 962, o, in caso di recapito in pubblica fognatura, dai limiti previsti dai regolamenti comunali o consortili.
All'atto della presentazione della domanda i richiedenti dovranno dimostrare, con idonea documentazione, di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 e l'appartenenza al settore merceologico dichiarato.
Art. 5
Entro 60 giorni successivi al termine di cui al primo comma dell'articolo 4 l'Ufficio del Genio Civile regionale, eseguiti gli accertamenti necessari, invierà alla Giunta regionale gli elenchi degli aventi diritto con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.
La giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, provvede a fissare la misura dei contributi, secondo i criteri di cui ai successivi articoli, entro i limiti del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Art. 6
La Giunta regionale, al fine di determinare la percentuale del contributi rispetto alla spesa ammissibile da concedere alle imprese industriali, artigiane, singole o associate, provvederà a redigere una graduatoria delle aziende richiedenti, attribuendo a ciascuna azienda un punteggio da stabilire, sentita la competente Commissione Consiliare, per ciascuna delle seguenti caratteristiche:
1) l'appartenenza dell'impresa ad aree geografiche dove più grave è l'inquinamento, così come sono individuate nel primo programma per il risanamento delle acque o nei suoi eventuali aggiornamenti;
2) l'appartenenza dell'impresa ad uno dei settori merceologici di maggiore pericolosità per l'inquinamento delle acque, così come indicato nelle classi seconda e terza della deliberazione 13 maggio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque;
3) la partecipazione dell'azienda alla realizzazione di un impianto di depurazione forma consortile privata o mista, oppure la costruzione di un impianto di pretrattamento con allacciamento degli scarichi a depuratori centralizzati pubblici o privati;
4) la costruzione di impianti di depurazione già predisposti per rispettare i limiti imposti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue successive modificazioni;
5) l'anno di realizzazione dell'impianto i depurazione o di pretrattamento.
Per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente punto 5), sarà assegnato un punteggio decrescente a seconda che gli impianti siano stati realizzati nell'anno 1976, nel biennio 1977/789 o negli anni 1979 e seguenti, in conformità agli indirizzi della comunità Economica Europea.
Sulla base della predetta graduatoria si individueranno 5 classi di merito assegnando a ciascuna di esse percentuali decrescenti di contributo, in maniera tale che la percentuale assegnata alla prima classe sia pari al triplo di quella assegnata all'ultima classe.
Art. 7
La Giunta regionale, all'atto della determinazione dei contributi alle imprese agricole, è autorizzata a concedere, sentita la competente Commissione Consiliare, una maggiore percentuale di contributo alle cooperative e alle associazioni di produttori che gestiscono impianti collettivi per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Sarà inoltre assegnata una percentuale decrescente di contributo a seconda che gli impianti siano stati realizzati nell'anno 1976, nel biennio 1977/78 o negli anni 1979 e seguenti.
Art. 8
La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, determina le percentuali di contributo da concedere ai singoli richiedenti, e impegna la relativa spesa dandone comunicazione agli interessati entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della propria delibera. Entro tale data la giunta regionale provvede ad accreditare ai Direttori degli Uffici del Genio Civile regionale i fondi necessari.
Il contributo è corrisposto in unica soluzione, a lavori ultimati, su presentazione dei titoli giustificativi della spesa sostenuta, accompagnati da un certificato di collaudo, eseguito, a cura e spesa del titolare dello scarico, da un tecnico abilitato ai sensi di legge, da cui dovrà risultare la regolare esecuzione dei lavori e la funzionalità dell'impianto di depurazione.
Il Direttore dell'Ufficio del Genio Civile regionale è delegato, previo accertamento sopralluogo, a verificare la regolarità della documentazione presentata, a definire la quantificazione del contributo in conto capitale ed a provvedere alla erogazione dello stesso.
Il direttore dell'Ufficio del Genio Civile regionale è tenuto all'obbligo del rendiconto di cui all'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 9
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio 1981 in L. 22.783.907.05 di cui L. 15.911.000.000 per contributi alle imprese industriali ed artigiane e L. 6.872.907.05 per contributo ad imprese agricole, si farà fronte con i fondi assegnati alla Regione, a' sensi degli articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, giusta delibera C.I.P.E. dell'11 luglio 1980.



SOMMARIO