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Legge regionale 30 aprile 1981, n. 19 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria)
Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 concernente provvedimenti a favore della bachicoltura veneta alla produzione
Sommario
“Legge regionale 30 aprile 1981, n. 19 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) - Testo vigente”
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 74 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA BACHICOLTURA VENETA ALLA PRODUZIONE
Legge abrogata dall’articolo 6, della
legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1
SOMMARIO
- Legge regionale 30 aprile 1981, n. 19 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) (Abrogata)
- MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 74 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA BACHICOLTURA VENETA ALLA PRODUZIONE
Sommario
“Legge regionale 30 aprile 1981, n. 19 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) - Testo storico”
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 74 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA BACHICOLTURA VENETA ALLA PRODUZIONE
Art. 1
Il titolo della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 . è così modificato:
"Provvedimenti straordinari a favore della gelsi-bachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali".
"Provvedimenti straordinari a favore della gelsi-bachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali".
Art. 2
L'art. 1 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 , è così sostituito:
"Al fine di ridurre i danni subiti dalla gelsi-bachicoltura veneta, in conseguenza delle gelate primaverili verificatesi nel 1979, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai gesli-bichicoltori singoli o associati".
"Al fine di ridurre i danni subiti dalla gelsi-bachicoltura veneta, in conseguenza delle gelate primaverili verificatesi nel 1979, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai gesli-bichicoltori singoli o associati".
Art. 3
L'art. 2 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 , è così sostituito:
"Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta l'autorizzazione di spesa complessiva di L. 600 milioni per il triennio 1980-82".
"Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta l'autorizzazione di spesa complessiva di L. 600 milioni per il triennio 1980-82".
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta.
SOMMARIO
- Legge regionale 30 aprile 1981, n. 19 (BUR n. 20/1981) (Novellazione)
- MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 74 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA BACHICOLTURA VENETA ALLA PRODUZIONE