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Legge regionale 30 aprile 1981, n. 21 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria)

Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , concernente 'Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica'

Legge regionale 30 aprile 1981, n. 21 (BUR n. 20/1981 ed. straordinaria) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1980, n. 16 , CONCERNENTE "DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1981, n. 21 (BUR n. 20/1981) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1980, n. 16 , CONCERNENTE "DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA"

Art. 1
Alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , concernente "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica", sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 4: Nel secondo comma, sono soppresse le parole "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
Art. 6: All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole "secondo criteri di professionalità".
Art. 7: E' soppresso.
Art. 12: Nel primo comma, la data "31 luglio" è sostituita dalla seguente "31 ottobre"; l'ultimo comma è soppresso.
Art. 15: Nel primo comma, le parole "entro il 31 maggio per le manifestazioni in programma nell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti "entro il quarantacinquesimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo".
Art. 2
In via transitoria, saranno prese in considerazione le domande per la concessione dei contributi, previsti dall'art. 12 lett. f), della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , presentate oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 17 della legge medesima e prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè in data antecedente l'inizio della manifestazione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


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