crv_sgo_leggi

Legge regionale 15 maggio 1981, n. 22 (BUR n. 22/1981)

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 'Legge generale per gli interventi nel settore primario'

Legge regionale 15 maggio 1981, n. 22 (BUR n. 22/1981) (Abrogata)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 "LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 maggio 1981, n. 22 (BUR n. 22/1981) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 "LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO"

Art. 1
Per l'esercizio 1981 i contributi in unica soluzione di cui all'art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Provvidenze integrative del concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento a garanzia sezione orientamento" sono ulteriormente finanziati per L. 3.975.000.000.
Art. 2
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:
- mediante riduzione di L. 3.975.000.000 del cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 di cui:
- L. 2.175.000.000 (partita fondo regionale per l'attuazione direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura, intervento F.E.O.G.A. sulle infrastrutture in zone svantaggiate - quota regionale);
- L. 1.800.000.000 (partita fondo regionale per l'attuazione direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura - interventi F.E.O.G.A. per la Forestazione - quota regionale).
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981, sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Competenza
Cassa

a) Variazioni in diminuzione:
Cap. 196219760


3.975.000.000


3.975.000.000

3.975.000.000
3.975.000.000

b) Variazioni in aumento:


Cap. 012201525 - Contributi regionali in unica soluzione per l'attuazione direttive C.E.E. per la riforma della agricoltura, intervento F.E.O.G.A. sulle infrastrutture in zone svantaggiate. (Capitolo di nuova istituzione)





2.175.000.000





2.175.000.000

c) Variazioni in aumento:


Cap. 012101436 - Fondi regionali per l'attuazione direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura - interventi F.E.O.G.A. per la Forestazione. (Capitolo di nuova istituzione)




1.800.000.000




1.800.000.000

3.975.000.000
3.975.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.




SOMMARIO