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Legge regionale 15 maggio 1981, n. 23 (BUR n. 22/1981)

Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , contenente norme sulla costituzione di centri assistenza tecnica

Legge regionale 15 maggio 1981, n. 23 (BUR n. 22/1981) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 , CONTENENTE NORME SULLA COSTITUZIONE DI CENTRI ASSISTENZA TECNICA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .




SOMMARIO
Legge regionale 15 maggio 1981, n. 23 (BUR n. 22/1981) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 CONTENENTE NORME SULLA COSTITUZIONE DI CENTRI ASSISTENZA TECNICA

Art. 1
Il quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 88/1980 viene così integrato:
"In via transitoria per il 1981, il riconoscimento potrà essere ottenuto anche da Centri costituiti, sia da Gruppi di base di cui all'art. 21, che da altre forme associative per l'assistenza tecnica in agricoltura costituite tra produttori agricoli, riconosciute ed operanti ai sensi della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 e dell'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 , purchè venga raggiunto il numero minimo di aziende corrispondenti ad almeno 30 Gruppi di base e siano osservati gli altri requisiti richiesti dal presente articolo".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




SOMMARIO