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Legge regionale 11 giugno 1981, n. 27 (BUR n. 26/1981)
Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 , recante 'Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative'
Sommario
“Legge regionale 11 giugno 1981, n. 27 (BUR n. 26/1981) - Testo vigente”
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 60 , RECANTE "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE"
Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 , operata dall’articolo 12, della
legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 11 giugno 1981, n. 27 (BUR n. 26/1981) (Abrogata)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 60 , RECANTE "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE"
Sommario
“Legge regionale 11 giugno 1981, n. 27 (BUR n. 26/1981) - Testo storico”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 60 RECANTE "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE"
Art. 1
La
legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 , recante "Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative", è rifinanziata per:
- lire 500 milioni per ciascun esercizio dal 1981 al 2000, per gli interventi previsti dall'art. 9 lett. a) di cui alla citata legge;
- lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio 1981, per gli interventi previsti dall'art. 9 lettera b) di cui alla citata legge;
- lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio 1981, per le provvidenze previste dall'art. 19 di cui alla citata legge.
- lire 500 milioni per ciascun esercizio dal 1981 al 2000, per gli interventi previsti dall'art. 9 lett. a) di cui alla citata legge;
- lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio 1981, per gli interventi previsti dall'art. 9 lettera b) di cui alla citata legge;
- lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio 1981, per le provvidenze previste dall'art. 19 di cui alla citata legge.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti per l'esercizio finanziario 1981 a complessive lire 1.100 milioni, si farà fronte: mediante prelevamento di lire 300 milioni dal Cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (lire 200 milioni dalla partita: "Contributi per diffusione attività motorie sportive" e lire 100 milioni dalla partita: "Iniziative per il tempo libero") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981; e mediante prelevamento di lire 800 milioni dal Cap. 196219760 "Fondo globale spese d'intervento ulteriori programmi di sviluppo" (Partite: "Contributi in annualità per ristrutturazione ed ampliamento impianti sportivi" per lire 500 milioni e "Rifinanziamento per contributi in unica soluzione per ristrutturazione impianti sportivi" per lire 300 milioni) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.
Alla copertura degli oneri relativi agli esercizi dal 1982 al 2000 si provvede mediante utilizzazione della spesa programmata nella categoria III - titolo IV del bilancio pluriennale 1981-1983.
Alla copertura degli oneri relativi agli esercizi dal 1982 al 2000 si provvede mediante utilizzazione della spesa programmata nella categoria III - titolo IV del bilancio pluriennale 1981-1983.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 196219740 Cap. 196219760 |
Competenza
300.000.000 800.000.000 ________________ 1.100.000.000 |
Cassa
300.000.000 800.000.000 _________________ 1.100.000.000 |
In aumento:
Cap. 043004501 "Contributi per la ristrutturazione degli impianti sportivi" Cap. 043004502 "Contributi per favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva" Cap. 043004504 "Contributi in annualità per favorire la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sportivi: piano 1981" (Capitolo di nuova istituzione) |
300.000.000 300.000.000 500.000.000 ________________ 1.100.000.000 |
300.000.000 300.000.000 500.000.000 _________________ 1.100.000.000 |
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 11 giugno 1981, n. 27 (BUR n. 26/1981) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 60 RECANTE "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE"