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Legge regionale 11 giugno 1981, n. 29 (BUR n. 26/1981)

Proroga della durata dei contributi a Cooperative edilizie di cui allalegge regionale 5 gennaio 1979, n. 1

Legge regionale 11 giugno 1981, n. 29 (BUR n. 26/1981) (Abrogata)

PROROGA DELLA DURATA DEI CONTRIBUTI A COOPERATIVE EDILIZIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1979, n. 1

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 giugno 1981, n. 29 (BUR n. 26/1981) (Novellazione)

PROROGA DELLA DURATA DEI CONTRIBUTI A COOPERATIVE EDILIZIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1979, n. 1


Articolo Unico
La durata massima delle agevolazioni di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1 , è prorogata di un anno.
La spesa sarà imputata al capitolo 045004606 "Contributi preammortamento a cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68/B della legge 22 ottobre 1971, n. 865" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.



SOMMARIO