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Legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 (BUR n. 29/1981)

Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro Consorzi e alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650

Legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 (BUR n. 29/1981) (Abrogata)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI, ALLE COMUNITA' MONTANE O A LORO CONSORZI E ALLE PROVINCE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA NEL SETTORE DELLE OPERE FOGNARIE E ACQUEDOTTISTICHE, AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 (BUR n. 29/1981)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI, ALLE COMUNITA' MONTANE O A LORO CONSORZI E ALLE PROVINCE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA NEL SETTORE DELLE OPERE FOGNARIE E ACQUEDOTTISTICHE, AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650


Art. 1
La Regione concede contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane o a loro Consorzi, per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti necessari all’espletamento dei servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico, ai sensi dell’art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Art. 2
La misura del contributo in conto capitale può variare dal 25 per cento al 75 per cento dell’importo ritenuto ammissibile in relazione al grado di necessita' dell’opera e alle condizioni finanziarie degli enti beneficiari dei contributi, nei limiti del finanziamento assentito alla Regione ai sensi del terzo comma dell’art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Art. 3
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il programma delle opere da ammettere a contributo e determina la misura dei contributi da concedere per ogni singola opera.
Il programma deve essere articolato nei due esercizi finanziari 1981- 1982, comprendendo nell’esercizio 1981 anche i fondi previsti al terzo comma dell’art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per l’esercizio 1980, in relazione ai tempi tecnici necessari per la realizzazione delle opere.
Il programma deve essere redatto sulla base di un'indagine ricognitiva sullo stato di fatto delle strutture acquedottistiche e fognarie e sulle relative ulteriori necessita' effettuate dalla Giunta regionale.
Viene data priorità alle opere per le quali il progetto generale sia stato formalmente approvato o abbia riportato il parere favorevole degli organi tecnici consultivi della Regione, nonchè ai lavori di completamento e a quelli che rivestano carattere di urgenza ai fini dell’approvvigionamento idrico e del disinquinamento dei corpi idrici.
Nell’assegnazione dei finanziamenti la Giunta regionale deve tener conto dei contributi che risultino già concessi per la realizzazione delle medesime opere.
In ogni caso le opere ammesse in graduatoria devono adeguarsi agli indirizzi ed agli obiettivi del primo programma di risanamento delle acque e degli altri strumenti di pianificazione regionale.
Art. 4
La formale concessione dei contributi è disposta con il decreto di approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta regionale, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale ed è subordinata alla dimostrazione da parte degli enti beneficiari di disporre dei mezzi finanziari per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad utilizzare eventuali finanziamenti resisi disponibili a causa della mancata assunzione da parte degli enti della quota di spesa a loro carico, per concessione di contributi ad altri Enti utilmente inclusi nel programma o da individuarsi con i criteri di cui al precedente articolo 3.
La spesa ammissibile a contributo comprende oltre a quella necessaria per i lavori, le espropriazioni ed imposta sul valore aggiunto, una quota del 15 per cento per revisione prezzi e una quota del 5 per cento per spese tecniche e generali.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1 della presente legge, determinati per gli esercizi 1981- 1982 in complessive lire 36.716.666.000 per contributi in conto capitale, si farà fronte coi fondi assegnati alla Regione ai sensi dell’art. 4 - terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Alle spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni di opere pubbliche, determinati in lire 1.500.000.000 e alle spese per la installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, determinate in lire 941.095.238, necessarie per l’attuazione dei compiti previsti dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650, e dalle leggi regionali 7 settembre 1979, n. 71 e 3 aprile 1980, n. 22, si farà fronte coi fondi assegnati alla Regione ai sensi delle leggi statali citate.
Le Amministrazioni Provinciali possono essere delegate all’esecuzione dei rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni di cui al precedente comma.
Le variazioni di bilancio relative a quanto previsto dai commi precedenti saranno effettuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 20 - secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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