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Legge regionale 29 giugno 1981, n. 33 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria)

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 , recante 'Istituzione dell'albo regionale delle Associazioni Pro-Loco'

Legge regionale 29 giugno 1981, n. 33 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 35 , RECANTE "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO"

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 , operata dall’articolo 9, della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 giugno 1981, n. 33 (BUR n. 29/1981) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 35 , RECANTE: "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO"

Art. 1
La legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 , è rifinanziata per l'esercizio 1981 per un importo di lire 400 milioni.
Alla copertura della suddetta spesa si provvede:
- per L. 300 milioni mediante diminuzione del "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: rifinanziamento contributo alle Associazioni iscritte all'albo regionale Pro Loco - legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 ), di cui al capitolo 196219740 del bilancio di previsione 1981;
- per L. 100 milioni mediante diminuzione di pari importo del "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: ulteriori interventi nel settore del turismo), di cui al cap. 196219760 del bilancio di previsione 1981;
- per L. 100 milioni mediante diminuzione di pari importo del "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: ulteriori interventi nel settore del turismo), di cui al cap. 196219760 del bilancio di previsione 1981.
Per gli esercizi successivi al 1981 la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 2
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 196219740
L. 300.000.000
L. 300.000.000
Cap. 1962219760
L. 100.000.000
L. 100.000.000

L. 400.000.000
L. 400.000.000
In aumento


Cap. 033003231
L. 400.000.000
L.400.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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