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Legge regionale 29 giugno 1981, n. 34 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria)

Integrazione del finanziamento della legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 'Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps'

Legge regionale 29 giugno 1981, n. 34 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 46 "INTERVENTI PER L'INSERIMENTO SOCIALE, SCOLASTICO E LAVORATIVO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 giugno 1981, n. 34 (BUR n. 29/1981) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 46 "INTERVENTI PER L'INSERIMENTO SOCIALE, SCOLASTICO E LAVORATIVO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS"


Art. 1
Lo stanziamento del cap. 042204423/10840 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 di lire 1.600 milioni, così come previsto dall'art. 16 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 è elevato a lire 2.100 milioni.
Art. 2
A copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante utilizzazione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 72 , della partita "Interventi a favore degli handicappati" del fondo globale per le spese correnti normali del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, cap. 196219740.
Per l'esercizio finanziario 1982 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa relativo alla presente legge sarà determinato con legge di bilancio in misura non inferiore allo stanziamento complessivo prvisto dalla presente legge.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:

Cap. 196219740

In aumento:

Cap. 042204423/10840
Competenza

L. 500.000.000



L. 500.000.000
Cassa

L. 500.000.000



L. 500.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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