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Legge regionale 29 giugno 1981, n. 35 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria)

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio'

Legge regionale 29 giugno 1981, n. 35 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"

Legge abrogata dall’articolo 121, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 giugno 1981, n. 35 (BUR n. 29/1981) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, n. 40 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"

Art. 1
Alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , concernente: "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" sono apportate le seguenti modifiche:
- All'articolo 108 è aggiunto il seguente comma:
"Fino all'approvazione dei piani territoriali comprensoriali, ferme restando le competenze della Seconda Commissione consiliare, le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono di competenza della Giunta regionale, che si avvale, quali organi consultivi, della Commissione Tecnica Regione e del Comitato Tecnico Regionale di cui rispettivamente, agli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 2
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO