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Legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria)
Modifica agli articoli 3 e 6 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 'Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale'
Sommario
“Legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA AGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, n. 10 "DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE"
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
SOMMARIO
- Legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria) (Novellazione)
- MODIFICA AGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, n. 10 "DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE"
Sommario
“Legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA AGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, n. 10 - DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Articolo unico
Alla
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"Al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, gli Enti di cui all'art. 1 introitato l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.
Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti delegati, sull'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.
Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dell'importo delle somme introitate"
b) Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
"a decorrere dall'esercizio 1981 è iscritto nel bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato: Parte spesa "Corrispettivo ai comuni e province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie" (con stanziamento pari al 100 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata)".
a) Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"Al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, gli Enti di cui all'art. 1 introitato l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.
Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti delegati, sull'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.
Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dell'importo delle somme introitate"
b) Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
"a decorrere dall'esercizio 1981 è iscritto nel bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato: Parte spesa "Corrispettivo ai comuni e province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie" (con stanziamento pari al 100 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata)".
SOMMARIO
- Legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 (BUR n. 29/1981) (Novellazione)
- MODIFICA AGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, n. 10 - DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE