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Legge regionale 29 giugno 1981, n. 38 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria)

Trattamento di previdenza del personale regionale

Legge regionale 29 giugno 1981, n. 38 (BUR n. 29/1981 ed. straordinaria) (Abrogata)

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 giugno 1981, n. 38 (BUR n. 29/1981)

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE.

Art. 1 - Prestazioni previdenziali
La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'I.N.A.D.E.L. eroga ai propri iscritti.
Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.
Art. 2 - Misura del trattamento previdenziale
Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari a un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.
La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.
Art. 3 - Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione
Nei riguardi del personale cessato dal servizio prima della maturazione di un anno di retribuzione non opera la disposizione di cui al precedente articolo.
Gli impiegati cessati dal servizio dopo la maturazione dell'anno di retribuzione, ma senza diritto a pensione hanno titolo ad ottenere la liquidazione del trattamento di fine servizio, come indicato nel precedente articolo, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.
Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti, il cui personale è iscritto all'I.N.A.D.E.L. ed all'E.N.P.A.S.
art. 4 - Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale
I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
b) i servizi prestati presso Enti locali con iscrizione all'I.N.A.D.E.L. ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, dell'indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
c) i servizi riscattati dal dipendente con l'I.N.A.D.E.L. e con l'E.N.P.A.S. anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. e con l'E.N.P.A.S. anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
d) i servizi riconoscibili allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.
Art. 5 - Personale proveniente dagli Enti disciolti
Al personale trasferito alla Regione in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;
b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli Enti disciolti;
c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso Ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione.
Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale, deve far conoscere se intenda optare, all'atto della cessazione dal servizio, per la riscossione della indennità accreditata dall'Ente di provenienza oltre quella eventualmente spettante per i periodi di servizio prestati in Regione.
In tali casi l'indennità versata alla Regione dalle gestioni degli Enti soppressi viene accantonata in apposito libretto bancario nominativo a risparmio, i cui interessi maturati nel corso degli anni saranno interamente devoluti agli interessati al momento dello svincolo delle quote capitale.
Con successiva legge saranno stabiliti i criteri di utilizzo e di gestione delle somme introitate ai sensi del primo comma - lett. b), del presente articolo.
Art. 6 - Adempimenti di attuazione
Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.
Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.
Art. 7 - Contribuzione
In applicazione dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per il calcolo del contributo previdenziale dovuto all'I.N.A.D.E.L. l'indennità integrativa speciale è da considerare nella misura massima fissata alla data del 1 febbraio 1977, come stabilito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91; mentre, ai fini del calcolo dei contributi assistenziali e GESCAL, si fa riferimento all'intera misura dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.
Dalla stessa data dell'1 febbraio 1977, nei confronti del personale regionale in servizio, si opera il conguaglio tra i contributi trattenuti sull'indennità in parola e quelli da trattenere ai sensi del precedente comma.
Art. 8 - Abrogazione
E' abrogato il quarto comma dell'art. 29 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Art. 9 - Oneri finanziari
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1981 in complessive L. 750.000.000, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo dei fondi stanziati e disponibili al Cap. 192019095, che prende la denominazione: "Liquidazione premio di fine servizio al personale dipendente collocato a riposo".
Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio in ragione del prevedibile andamento dei collocamenti a riposo del personale.
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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