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Legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 (BUR n. 32/1981)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 'Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali' e successive modifiche e integrazioni
Sommario
“Legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 (BUR n. 32/1981) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1978, n. 41 "NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 , operata dall’articolo 8, della
legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 (BUR n. 32/1981) (Abrogata)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1978, n. 41 "NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Sommario
“Legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 (BUR n. 32/1981) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1978, n. 41 "NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Articolo Unico
Alla
legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 , concernente "Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali", sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
Il testo della lettera a) dell'articolo 2 è così sostituito:
"a) dal Presidente della Giunta regionale che la presiede o da un suo delegato;".
Il testo dell'art. 5 è così sostituito:
"L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la revoca o la modifica dello stesso elenco anche a norma del penultimo comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono assunte con deliberazione del Consiglio regionale.
La scelta del Presidente e degli esperti all'interno delle Commissioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 e la nomina delle Commissioni stesse spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare".
Il testo della lettera a) dell'articolo 2 è così sostituito:
"a) dal Presidente della Giunta regionale che la presiede o da un suo delegato;".
Il testo dell'art. 5 è così sostituito:
"L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la revoca o la modifica dello stesso elenco anche a norma del penultimo comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono assunte con deliberazione del Consiglio regionale.
La scelta del Presidente e degli esperti all'interno delle Commissioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 e la nomina delle Commissioni stesse spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare".
SOMMARIO
- Legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 (BUR n. 32/1981) (Novellazione)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1978, n. 41 "NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI