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Legge regionale 24 luglio 1981, n. 42 (BUR n. 33/1981)

Norme per l'esercizio del trasporto in conto proprio in navigazione interna e norme integrative della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47

Legge regionale 24 luglio 1981, n. 42 (BUR n. 33/1981) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DEL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO IN NAVIGAZIONE INTERNA E NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 47 "

Legge abrogata dall’articolo 48, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .



SOMMARIO
Legge regionale 24 luglio 1981, n. 42 (BUR n. 33/1981)

NORME PER L'ESERCIZIO DEL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO IN NAVIGAZIONE INTERNA E NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 47


Art. 1 - Trasporto in conto proprio
Si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione.
I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli Ispettorati di Porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione.
Art. 2 - Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio
Per la condotta dei natanti muniti di motore fuoribordo di cilindrata complessiva non superiore ai 500 cc. se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP effettivi, se di altro tipo, non è richiesto il possesso di alcuna abilitazione.
Tale agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione del natante.
Per la condotta dei natanti muniti di motore entrobordo o fuoribordo superiore ai 500 cc. se a scoppio o di potenza superiore agli 11 HP effettivi, se di altro tipo e fino al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, è richiesto il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813 o di quella da diporto, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificaizoni.
Per la condotta dei natanti di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è richiesto il possesso dei titoli professionali previsti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Interna.
La composizione dell'equipaggio ed i titoli professionali prescritti devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.
Art. 3 - Trasporto occasionale di persone
I natanti adibiti a trasporto merci in conto proprio, oltre all'equipaggio indicato nella licenza di navigazione, possono trasportare anche persone, quando la presenza delle stesse sia connessa all'espletamento dell'attività professionale od istituzionale dell'armatore.
Il numero massimo delle persone trasportabili deve essere indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità, e sulla licenza di navigazione.
Art. 4 - Rimorchio e traino di natanti in conto proprio
Si definiscono in conto proprio il rimorchio e il traino di natanti effettuati dall'armatore o da un suo dipendente con natanti tutti appartenenti o nella disponibilità dello stesso armatore.
Il rimorchio ed il traino di natanti in conto proprio si effettua senza necessità di autorizzazione.
I predetti natanti devono essere muniti del certificato di navigabilità e della licenza di navigazione.
Per la condotta di tali natanti è richiesto il possesso dei titoli professionali prescritti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Interna.
La composizione dell'equipaggio e i relativi titoli professionali devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.
Art. 5 - Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato in conto proprio
I natanti iscritti nei registri degli Ispettorati di Porto per il trasporto in conto proprio possono essere utilizzati anche per il rimorchio di persone munite di sci acquatici, purchè non sussista il fine di lucro. Il rimorchio in conto proprio di persona munita di sci acquatici si effettua senza necessità di autorizzazione.
Tali natanti devono essere dotati di idoneo gancio di traino, della cui esistenza deve essere apposta annotazione sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione ed ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste dal D.M. 26 gennaio 1960.
Per la condotta dei natanti di cui al presente articolo è richiesto il possesso dei titoli previsti dall'art. 2 della presente legge.
Art. 6 - Norma transitoria
I proprietari dei natanti già adibiti al trasporto, rimorchio o traino in conto proprio alla data di entrata in vigore della presente legge e sprovvisti del certificato di navigabilità o di idoneità pperchégià esenti, devono provvedere a fornirsene entro un anno dalla data predetta.
Art. 7 - Modificazioni agli artt. 12 e 14 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47
Dopo il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 , è aggiunto il seguente comma:
"Le cooperative di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere costituite almeno da un numero di soci minimo previsto dalla legislazione statale vigente, tutti in possesso di autorizzazione".
Dopo il settimo comma dell'art. 14 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 , è aggiunto il seguente comma:
"Le cooperative di motoscafisti potranno chiedere l'assegnazione di collaboratori motoscafisti nella misura massima del 20 per cento dei soci titolari di autorizzazione qualora non intendano avvalersi in tutto o in parte della facoltà di ottenere soci privi di autorizzazione.
In ogni caso la somma del numero dei soci privi di autorizzazione e del numero dei collaboratori motoscafisti non potrà superare il 20 per cento del numero dei soci titolari di autorizzazione, con arrotondamento all'unità superiore".




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