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Legge regionale 24 luglio 1981, n. 43 (BUR n. 33/1981)

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 'Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento ricettivo e turistico, per la promozione e diffusione del turismo sociale'

Legge regionale 24 luglio 1981, n. 43 (BUR n. 33/1981) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1979, n. 28 "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO RICETTIVO E TURISTICO, PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL TURISMO SOCIALE"

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 luglio 1981, n. 43 (BUR n. 33/1981) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1979, n. 28 "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO RICETTIVO E TURISTICO, PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL TURISMO SOCIALE"

Art. 1
Lo stanziamento di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , successivamente aumentato con legge regionale 8 maggio 1980, n. 55 , è ulteriormente elevato a L. 2.700 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, per dieci anni.
Art. 2
Per far fronte agli interventi di cui all'art. 4, lett. a), della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , per l'esercizio finanziario 1981, è autorizzata la spesa di L. 550 milioni.
Art. 3
Alla copertura della maggior spesa prevista dal precedente art. 1 si provvede mediante riduzione del cap. 106219760 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Contributo decennale per potenziamento patrimonio ricettivo e turistico"), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.
Alla copertura della spesa derivante dal precedente art. 2 si provvede mediante riduzione del cap. 196219760 "fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Rifinanziamento interventi con contributi in unica soluzione per potenziamento patrimonio ricettivo e turistico - art. 4, lett. a - legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 "), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.
La spesa per gli interventi di cui all'art. 4, lett. b), della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , per gli esercizi successivi al 1981 troverà copertura nella spesa programmata alla Categoria III, del Titolo III del bilancio pluriennale 1981-83.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenze
Cassa
Cap. 196219760
1.250.000.000
1.250.000.000
In aumento:


Cap. 03003258 "Contributi annuali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico (art. 4, lett. b), legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 " (Capitolo di nuova istituzione)





700.000.000





700.000.000
Cap. 033003256 "Contributi una tantum in conto capitale per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico"



550.000.000



550.000.000

1.250.000.000
1.250.000.000
Art. 5
Per l'esercizio 1981 non si fa luogo all'approvazione del programma annuale di intervento di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 27 aprile 1979, n. 28.
La Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio in corso e nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere contributi a completamento del piano annuale e della graduatoria relativa all'esercizio 1980.
Art. 6
L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , è così sostituito:
"La Giunta regionale provvede alla vigilanza ed alla verifica della esecuzione delle opere a mezzo del dipartimento per il Turismo. Quando le verifiche comportano accertamenti di ordine tecnico dovrà essere richiesta la partecipazione di un funzionario tecnico dell'ufficio del Genio Civile competente per territori".
Art. 7
Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , è così sostituito:
"I contributi "una tantum" in conto capitale per le iniziative che comportino esecuzione di lavori e di opere sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta verifica effettuata ai sensi del precedente articolo. Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base i stati di avanzamento dei lavori e comunque fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo".
Art. 8
Le modalità di verifica di cui all'art. 6 della presente legge si applicano anche alle opere eseguite o finanziate in base alla legge regionale 31 gennaio 19774, n. 13 e successive modifiche.





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