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Legge regionale 20 agosto 1981, n. 50 (BUR n. 37/1981)

Abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5 e norme transitorie

Legge regionale 20 agosto 1981, n. 50 (BUR n. 37/1981) (Abrogata)

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980, n. 5 E NORME TRANSITORIE

Legge abrogata dall’articolo 49, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 agosto 1981, n. 50 (BUR n. 37/1981)

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980, n. 5 E NORME TRANSITORIE


Art. 1 - Abrogazione legge
Art. 2 - Cave in atto
Le attività di cava autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano nei limiti dell'autorizzazione.
Chiunque non si attenga alle prescrizioni dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 50 milioni. Chiunque effettui lavori di coltivazione senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 15 milioni e non superiore a lire 75 milioni. Per quanto concerne l'autorità competente ad applicare la sanzione pecuniaria e il relativo procedimento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. La Giunta regionale ordina la sospensione dei lavori di coltivazione e la rimessa in pristino quando essi siano abusivi o difformi dal provvedimento ed ogni qualvolta fatti emergenti determinano la necessità di modificare il progetto di coltivazione.
In caso di ultimazione dei lavori di coltivazione di una cava già autorizzata oppure per necessità di adeguamento, previa verbalizzazione di accertamento dei competenti uffici regionali unitamente ad un tecnico del comune interessato, la Giunta regionale decide sullo svincolo del deposito cauzionale previsto nel provvedimento di autorizzazione.
Entro il 31 ottobre 1981 la Giunta regionale presenterà alla competente Commissione consiliare una relazione sulla situazione complessiva delle cave autorizzate.
Art. 3 - Nuove cave
Le domande per l'apertura di nuove cave e per l'ampliamento di cave in atto presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono decise dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e di merito dei Comuni interessati e sentite le competenti Commissioni consiliari Seconda e Terza.
Fino all'emanazione di una nuova legge regionale e comunque non oltre il 31-12-1981, è sospesa ogni determinazione sulle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Articolo d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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