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Legge regionale 20 agosto 1981, n. 51 (BUR n. 37/1981)

Legge regionale n. 69/1978. Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

Legge regionale 20 agosto 1981, n. 51 (BUR n. 37/1981) (Abrogata)

LEGGE REGIONALE n. 69/1978 . NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 agosto 1981, n. 51 (BUR n. 37/1981) (Novellazione)

LEGGE REGIONALE n. 69/1978 . NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA


Art. 1
Il terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , è così modificato:
"Le domande per l'approvazione del piano di sviluppo e per la concessione delle relative provvidenze vanno presentate dagli interessati al Presidente del Consiglio di Comprensorio o della Comunità Montana in base a due scadenze annuali, cioè entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, con la segnalazione dell'Istituto finanzirio esercente il credito agrario prescelto. I termini di cui al successivo comma decorrono a partire dalle predette scadenze".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO