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Legge regionale 20 agosto 1981, n. 52 (BUR n. 37/1981)
Riqualificazione infermiere generico. Trasformazione posti
Sommario
“Legge regionale 20 agosto 1981, n. 52 (BUR n. 37/1981) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIQUALIFICAZIONE INFERMIERE GENERICO - TRASFORMAZIONE POSTI.
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .
SOMMARIO
- Legge regionale 20 agosto 1981, n. 52 (BUR n. 37/1981) (Abrogata)
- RIQUALIFICAZIONE INFERMIERE GENERICO - TRASFORMAZIONE POSTI.
Sommario
“Legge regionale 20 agosto 1981, n. 52 (BUR n. 37/1981) - Testo storico”
S O M M A R I O
RIQUALIFICAZIONE INFERMIERE GENERICO - TRASFORMAZIONE POSTI
Art. 1
Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico e psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonchè della frequenza di corsi ex DPR 13 ottobre 1975, n. 867 è inquadrato nel posto di infermiere professionale.
Ai fini di cui al precedente comma le UUSSLL interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari e al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.
Alla trasformazione e all’inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, da primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento.
Ai fini di cui al precedente comma le UUSSLL interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari e al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.
Alla trasformazione e all’inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, da primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento.
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