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Legge regionale 28 agosto 1981, n. 53 (BUR n. 38/1981)

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 “Mutui agevolati per l’edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati”

Legge regionale 28 agosto 1981, n. 53 (BUR n. 38/1981) (Abrogata)

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 45 "MUTUI AGEVOLATI PER L'EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI"

Legge abrogata dall’articolo 23, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1981, n. 53 (BUR n. 38/1981) (Novellazione)

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 45 "MUTUI AGEVOLATI PER L'EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI"

Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 . è così modificato:
"Il tasso di interesse praticato dall'I.C.L.E. è del 14,75 per cento annuo a scalare, più lo 0,50 per cento annuo sul capitale iniziale a titolo di rimborso imposte, tasse e spese".
Il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 magio 1980, n. 45 , è così modificato:
"L'importo massimo di ciascun mutuo ammesso a fruire del concorso regionale è di lire 50.000.000".
Il sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , è così sostituito:
"L'entità del contributo regionale per i mutui ammessi a fruire del concorso regionale sugli interessi è fissata nella misura del 5 per cento".
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 .
Art. 2
Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , è così sostituito:
"Le domande per la concessione dei contributi per l'anno 1980 dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 .
Per l'anno 1981 le domande dovranno essere presentate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'anno 1982 e seguenti le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno".
L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , è così sostituito:
"In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di presentazione delle domande, qualora non risultasse completamente impegnato lo stanziamento relativo a ciascun esercizio".
Art. 3
Per l'esercizio 1981 lo stanziamento di cui al Cap. 0422044427 è elevato da lire 250.000.000 a lire 500.000.000.
Alla maggiore spesa di lire 250.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del Cap. 196119720 "Fondo di riserva per spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196119720
250.000.000
250.000.000
In aumento:


Cap. 042204427 - "Contributi in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati ( legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 )




250.000.000




250.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


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