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Legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 (BUR n. 38/1981)

Inquadramento nei ruoli dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV) del personale di cui all'art. 22 della Legge Regionale 9 settembre 1977, n. 57

Legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 (BUR n. 38/1981) (Abrogata)

INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL VENETO -IRSEV- DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1977, n. 57

Legge tacitamente abrogata per effetto della soppressione dell’ente operata dall’articolo 1, della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 (BUR n. 38/1981)

INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL VENETO (IRSEV) DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1977, n. 57

Art. 1 - Inquadramento del personale di cui all'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 )
Il personale di cui all'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , è inquadrato nei ruoli dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV) con decorrenza giuridica ed economica del 14 settembre 1977 in una delle qualifiche funzionali previste dall'art. 16 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , in base alla seguente tabella di corrispondenza:
Qualifiche regionali
(L.R. 25/1973
Qualifiche I.R.S.E.V.
al 14 settembre 1977
Direttore di Dipartimento
Direttore, con laurea e almeno 18 anni in carriera direttiva al 14 settembre 1977
Direttore di Servizio
Ricercatore, con laurea e almeno 10 anni nella qualifica al 14 settembre 1977
Funzionario
Ricercatore, con laurea e meno di 10 anni nella qualifica al 14 settembre 1977
Collaboratore
Aiuto ricercatore, con diploma di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado
Coadiutore
Operatore Capo
Tecnico di ricerca, Disegnatore, Contabile e Segretario Generale: con diploma di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado
Applicato
Operatore Qualificato
Stenodattilografo, Centralinista, Capo Stamperia: con compimento della scuola dell'obbligo secondo le norme in vigore al momento del conseguimento del relativo diploma
Operatore
Ausiliario
Commesso
Art.2 - Modalità di inquadramento nei ruoli
L'inquadramento del personale di cui alla presente legge è disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il personale è inquadrato con decorrenza 14 settembre 1977 nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente rivestita presso l'Istituto di provenienza alla data immediatamente precedente a quella di decorrenza dell'inquadramento, sulla base della tabella di equiparazione approvata all'articolo precedente.
Con decorrenza primo ottobre 1978 ed in applicazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , il personale in questione è reinquadrato nel livello funzionale corrispondente alla qualifica funzionale attribuita con decorrenza 14 settembre 1977.
Con decorrenza primo febbraio 1981 al personale in questione si applicano le norme di cui alla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 .
Nell'ambito del livello funzionale come sopra determinato, sono attribuite a ciascun dipendente le mansioni obiettive previste dall'ordinamento del personale dell'istituto Regione di Studio e Ricerche Economico-sociale del Veneto
Il personale dell'Istituto non può in alcun caso fruire di un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello del personal regionale in ciascun periodo di riferimento.
L'istruttoria dei provvedimenti di inquadramento e reinquadramento è svolta da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e composta, oltre al Presidente della stessa, di 4 Componenti di cui 2 designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 3 - Posizione economica e giuridica di inquadramento al I ottobre 1978. Maturato in itinere. Completamento della operazione di primo inquadramento del personale di cui all'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57
La posizione economica nel livello di inquadramento di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è determinata dallo stipendio in godimento al giorno precedente al data di decorrenza del reinquadramento stesso, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, nonché degli importi mensili lordi di cui alla lett. E, dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto nel livelli di inquadramento immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.
Al dipendente viene altresì riconosciuto il "maturato in itinere" con le modalità indicate all'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , riferito alla data del 30 settembre 1978.
Tale somma viene temporizzata per la riduzione dei tempi occorrenti nel nuovo ordinamento per passare dalla posizione stipendiale inferiore a quella superiore.
Se il "maturato in itinere" dà un risultato quantitativamente maggiore di quello necessario per il passaggio alla posizione superiore, il dipendente acquisisce questa l'atto del reinquadramento e utilizza l'eventuale residuo agli effetti della riduzione dei tempi necessari per la maturazione della classe e degli scatti successivi.
La frazione monetaria, comunque costituita, in relazione alla nuova progressione economica viene temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione.
Al fine di completare l'operazione di primo inquadramento del personale di cui all'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , entro il 31 dicembre 1981 sono espletati concorsi interni per titoli ed esami per la copertura di 5 posti di Dirigente, 2 posti di esperto, 3 posi di Istruttore e 3 posti di Collaboratore.
Ai concorsi interni di cui al precedente comma, che saranno espletati nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono ammessi gli impiegati collocati nel livello funzionale immediatamente inferiore, purchè in possesso di tutti i requisiti generali e di titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso e di una anzianità di servizio di almeno 8 anni senza demerito.
L'inquadramento nei livelli acquisiti per effetto del superamento dei concorsi interni di cui ai precedenti 2 commi ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di adozione della deliberazione per la approvazione delle risultanze concorsuali.
Art. 4 - Trattamento assistenziale di previdenza e di quiescenza.
Ai fini del trattamento assistenziale, di previdenza e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alla competente gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL).
Al personale di cui al precedente comma è fatto salvo il diritto di optare, ai fini del trattamento previdenziale, per il mantenimento dell'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed ai superstiti.
L'opzione deve essere effettuata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento.
Art. 5 - Organico dell'Istituto
L'organico del personale dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche Economico-sociali del Veneto (IRSEV) è definito nella seguente tabella:
Livelli funzionali
parametri
posti
Dirigente
333
12
Esperto
220
4
Istruttore
178
7
Collaboratore
167
7
Applicato

1
Operatore Specializzato

2
Operatore Qualificato
130
--
Commesso
116
1
Ausiliario
100
--

Totale
34
Art. 6 - Norma finanziaria
Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 15.000.000 farà carico per lire 6.000.000 al capitolo 5 e per lire 9.000.000 al capitolo 10 dello stato di previsione della spesa - bilancio 1981, dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche Economico - sociali del Veneto (IRSEV).
Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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