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Legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 (BUR n. 38/1981)

Interventi per il risanamento finanziario e per la gestione provvisoria del 'Consorzio obbligatorio per il nuovo ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera' fino all'adempimento delle procedure di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171

Legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 (BUR n. 38/1981) (Abrogata)

INTERVENTI PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO E PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL "CONSORZIO OBBLIGATORIO PER IL NUOVO AMPLIAMENTO DEL PORTO E DELLA ZONA INDUSTRIALE DI VENEZIA-MARGHERA" FINO ALL'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 16 APRILE 1973, N. 171

Legge abrogata per effetto dello scioglimento del Consorzio operata dall'articolo 15, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 (BUR n. 38/1981)

INTERVENTI PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO E PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL "CONSORZIO OBBLIGATORIO PER IL NUOVO AMPLIAMENTO DEL PORTO E DELLA ZONA INDUSTRIALE DI VENEZIA-MARGHERA" FINO ALL'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 16 APRILE 1973, N. 171


Art. 1
Sino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, previsto dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, il Consorzio Obbligatorio per il nuovo ampliamento del Porto e della Zona industriale di Venezia Marghera è retto da un Commissario nominato dalla Giunta regionale.
Art. 2
Sino allo stesso termine di cui all'art. 1 il personale dipendente dal Consorzio è posto a disposizione della Regione Veneto, conservando i livelli, attribuzioni ed il trattamento economico di cui al regolamento organico dell'Ente.
Art. 3
La Giunta regionale, sentito il Commissario del Consorzio, delibera le modalità di impiego del personale del Consorzio posto a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 2.
L'utilizzazione del predetto personale dovrà comunque garantire il funzionamento degli uffici consortili.
Art. 4
Le spese inerenti al personale del Consorzio posto a disposizione della Regione ed ammontanti, per l'esercizio in corso, a lire 400 milioni, sono assunte a carico del bilancio della Regione ed imputate al cap. 192019065 del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 che offre la necessaria disponibilità.
Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 5
Al fine di ripianare il bilancio del Consorzio, il Commissario di cui al precedente art. 1 è autorizzato a cedere aree di proprietà consortile, con esclusione di quelle comprese nella terza zona industriale.
La cessione dovrà avvenire a mezzo di licitazione privata.
Le aree dovranno esser cedute con il vincolo della loro utilizzazione industriale.



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