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Legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 (BUR n. 41/1981)

Associazionismo dei produttori agricoli

Legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 (BUR n. 41/1981) (Abrogata)

ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 (BUR n. 41/1981)

ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI


Art. 1 - Finalità
Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina l'attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/78, n. 2083/80 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
Art. 2 - Requisiti e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali
La Regione, con le modalità di cui ai successivi commi, riconosce le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni regionali che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/78 e n. 2083/80 e dagli articoli 2 e 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
A tal fine, i requisiti inerenti al volume minimo di produzione annua e al fatturato, nonché il numero minimo di associati richiesto sono stabiliti nelle tabelle sub A) e B) che formano parte integrante della presente legge.
Le unioni regionali devono essere costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione.
Per ottenere il riconoscimento, le associazioni e le unioni regionali devono presentare al Presidente della Giunta regionale una domanda corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatto ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento CEE n. 1360/78 e degli articoli 2 e 5 della legge n. 674/78;
b) elenco aggiornato degli associati, in estratto autentico del libro sociale;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione o dell'unione attestante il volume di produzione annua o il fatturato dell'ente, secondo quanto è previsto nelle tabelle A) e B).
Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.
Art. 3 - Revoca del riconoscimento
Il riconoscimento di una associazione o di una unione è revocato qualora vengano compiute ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali o vengano a mancare i requisiti per i quali fu concesso.
La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida e sentito il comitato di cui all'articolo 6.
La revoca comporta l'immediata cancellazione dall'albo di cui al successivo articolo 4.
Art. 4 - Albo regionale delle associazioni e delle unioni regionali riconosciute
Presso la Giunta regionale è istituito l'albo pubblico regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali, nel quale esse sono iscritte d'ufficio non appena il decreto di riconoscimento è divenuto esecutivo.
Nell'albo devono essere registrate le indicazioni di cui all'articolo 33, secondo comma, del codice civile.
Art. 5 - Vigilanza
La vigilanza e il controllo sulle attività svolte dalle associazioni dei produttori agricoli e dalle relative unioni è esercitata dalla Giunta regionale.
Le associazioni di produttori iscritte all'albo e le relative unioni riconosciute hanno l'obbligo di tenere:
a) il libro giornale;
b) il libro degli inventari;
c) il libro degli associati, nel quale devono essere indicati: il nome di ciascun associato, terreni o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle proprie consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le variazioni di tali elementi;
d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell'associazione o dell'unione;
e) il registro di carico e scarico, nel quale debbono essere annualmente annotate le quantità di prodotto immesso sul mercato, tramite l'associazione, da parte dei singoli produttori associati o, per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno, inoltre, annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato.
Le associazioni e le relative unioni riconosciute devono trasmettere alla Giunta regionale - entro 15 giorni dall'adozione - le deliberazioni di approvazione di cui all'articolo 2 - secondo comma, punto 4) - della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
Art. 6 - Comitato regionale delle unioni tra associazioni dei produttori agricoli
Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di cui all'articolo 11 della legge n. 674/78 con il compito di coordinare le attività delle unioni regionali riconosciute.
Esso è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai rappresentanti designati da ciascuna delle unioni legalmente riconosciute in misura proporzionale al numero dei produttori delle associazioni aderenti con almeno un rappresentante per ciascuna unione fino ad un massimo di cinque, e da un rappresentante della Regione con funzioni consultive, senza diritto di voto, designato con deliberazione della Giunta regionale.
Il comitato è integrato ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
Il presidente del comitato viene eletto tra i rappresentanti delle unioni indicate al secondo comma del presente articolo.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della Giunta regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Il comitato dura in carica tre anni; i componenti possono essere riconfermati.
Il comitato può articolarsi in sottocomitati di settore per ognuno dei comparti produttivi omogenei.
Il comitato, oltre all'attività di coordinamento delle unioni, esprime pareri sui programmi di sviluppo agricolo e sulle leggi regionali concernenti il settore agricolo e ogni qual volta sia richiesto dagli organi regionali.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento per il funzionamento del comitato.
Per i primi due anno dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del Comitato regionale in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, un rappresentante delle associazioni dei produttori riconosciute.
Art. 7 - Contributi alle associazioni e alle unioni regionali
I contributi di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sono concessi dalla Giunta regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento CEE n. 1360/78 e dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2084/80, per i primi tre anni dalla data del riconoscimento:
a) alle associazioni per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente nella misura massima del 3 per cento, del 2 per cento e dell'1 per cento del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato che comunque non potrà superare, rispettivamente, il 60 per cento, il 40 per cento ed il 20 per cento delle spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo;
b) alle unioni per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente, nella misura massima del 60 per cento, del 40 per cento e del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo.
I contributi di cui al punto b) del comma precedente non potranno comunque superare l'importo globale pari a 50.000 unità di conto.
Art. 8 - Contributi per l'attuazione di programmi
La Giunta regionale può concedere alle associazioni e alle unioni regionali riconosciute contributi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione, qualificazione della produzione del settore produttivo di appartenenza.
Art. 9 - Anticipazioni
La Giunta regionale concede alle associazioni e alle unioni regionali riconosciute anticipazioni nella percentuale definita annualmente dalla Giunta nelle misure massime del 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, sulla base della documentazione presentata ai sensi del successivo articolo 11.
Art. 10 - Associazioni riconosciute da altre leggi
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni riconosciute da altre leggi.
Art. 11 - Presentazione delle domande di contributo
Per ottenere la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 le associazioni e le unioni regionali riconosciute devono presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una domanda corredata dalla seguente documentazione:
1) da una relazione programmatica di attività per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta, approvata dagli organi competenti dell'associazione o dell'unione;
2) dal bilancio preventivo per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta;
3) dall'estratto autentico del libro carico e scarico;
4) dall'estratto autentico del libro soci;
5) dalla copia del bilancio consuntivo degli anni precedenti, limitatamente alla domanda di aiuti riferita al secondo ed al terzo anno.
Art. 12 - Rinvii
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si fa rinvio alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, ed ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/80, n. 2083/80 e n. 2084/80 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 8 della presente legge si farà fronte mediante l'iscrizione in entrata delle assegnazioni statali previste dagli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e deliberate dal CIPAA.
In caso di insufficienza di assegnazioni statali, saranno disposti finanziamenti aggiuntivi con legge di bilancio.
Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


Allegato A - Requisiti per le associazioni di produttori (in base all’articolo 2 del Regolamento CEE n. 2083/80 la presente tabella sarà aggiornata ogni 5 anni)


Prodotto
Volume di produzione o fatturato
Numero minimo di membri
Bovini (vivi o macellati):


a) bufalini ( 1)
3.000 UBA
100
b) altri bovini ( 2)
48.000 UBA
200
Suini ( 3)
33.000 capi
200
Ovini e caprini ( 4) (vivi o macellati)
12.000 capi
150
Polli, altri volatili da cortile e conigli domestici ( 5) (vivi o macellati)

220.000 capi

200
Uova ( 6)
520.000 galline ovaiole
200
Latte, formaggi e latticini:


a) di vacca ( 7)
57.000 tonnellate
200
b) di bufala ( 8)
5.000 tonnellate
100
c) di pecora o di capra ( 9)
2.000 tonnellate
100
Miele naturale ( 10) (rimane fisso)
150.000 UCE
50
Piante vive e prodotti della floricoltura
2,5milioni di UCE( 11)
100
Patate( 12)


a) da consumo
16.000 tonnellate
300
b) novelle
5.000 tonnellate
300
Frutta tropicale
ba
10
Cereali ( 13) :


a) frumento tenero e granoturco
60.000 tonnellate
300
b) frumento duro
12.000 tonnellate
300
c) riso
10.000 tonnellate
150
Semi oleosi
2 milioni di UCE ( 14)
200
Piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc
0,8 milioni di UCE
40
Olive da olio (in olio)
1.200 tonnellate
300
Uva da vino:


a) da tavola (in vino)
443.000 hl
300
b) v.q.p.r.d.
30% del totale della zona classificata v.q.r.p.r.d.
30% dei produttori della zona classificata v.q.p.r.d.
Tabacco
1.000 tonnellate
300
Prodotti diversi da quelli sopra elencati ( 15)
1 milione di UCE
50

Il volume di produzione minimo di cui al presente allegato è ridotto del 30% a favore delle associazioni di produttori composte prevalentemente di imprenditori agricoli la cui azienda è situata nelle zone montane e svantaggiate di cui allegato alla L.R. 22 dicembre 1978, n. 69 “ Norme per l’attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell’agricoltura ”.

Allegato B - Requisiti per le Unioni regionali (in base all’articolo 2 del Regolamento CEE n. 2083/80 la presente tabella sarà aggiornata ogni 5 anni)
Prodotto
Volume di produzione o fatturato
Bovini (vivi o macellati):

a) bufalini ( 16)
9.000 UBA
b) altri bovini ( 17)
450.000 UBA
Suini ( 18)
446.000 capi
Ovini e caprini ( 19) (vivi o macellati)
448.000 capi
Polli, altri volatili da cortile e conigli domestici ( 20) (vivi o macellati)

660.000 capi
Uova ( 21)
1.560.000 galline ovaiole
Latte, formaggi e latticini:

a) di vacca ( 22)
468.000 tonnellate
b) di bufala ( 23)
15.000 tonnellate
c) di pecora o di capra ( 24)
63.000 tonnellate
Miele naturale ( 25)
450.000 UCE
Piante vive e prodotti della floricoltura
7,5 MUCE, ( 26)
Patate ( 27)

a) da consumo
20.000 tonnellate
b) novelle
20.000 tonnellate
Frutta tropicale
90 ha
Cereali ( 28) :

a) frumento tenero e granoturco
285.000 tonnellate
b) frumento duro
173.000 tonnellate
c) riso
47.000 tonnellate
Semi oleosi
6.000.000 UCE( 29)
Piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc

2,4 MUCE
Olive da olio (in olio)
13.000 tonnellate e
25.000 produttori
Uva da vino:

a) da tavola (in vino)
3.130.000 hl
b) v.q.p.r.d.
492.000 hl
Tabacco
5.480 tonnellate
Prodotti diversi da quelli sopra elencati ( 30)
3.000.000 UCE

(1) Se l'associazione riguarda diverse specie, il volume minimo di produzione è uguale al volume minimo più elevato, calcolato in UBA, tra quelli relativi alle specie interessate. Per i bovini, gli ovini e i caprini, la conversione in UBA ai sensi del presente regolamento è quella di cui all'allegato della direttiva 75/268 CEE Per i suini la conversione è la seguente:
- suinetti di peso vivo inferiore a 20 Kg. (per 100 capi): 2,7 UBA;
- scrofe riproduttirci di 50 kg. o più: 0,5 UBA;
- altri suini: 0,3 UBA
(2) Vedi nota 1
(3) Vedi nota 1
(4) Vedi nota 1
(5) Se l'associazione riguarda contemporaneamente gli allevamenti avicoli o di conigli e le uova, il volume di produzione minimo è il più elevato tra quelli previsti per ciascuno dei settori. Le note sono già contenute nel B.U.R.
(6) Vedi nota 5
(7) Se l'associazione riguarda contemporaneamente il latte di vacca e quello di bufala o di pecora o di capra, il volume di produzione minimo è quello previsto per il latte di vacca.
(8) Vedi nota 7
(9) Vedi nota 7
(10) Il valore previsto verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi agricoli.
(11) Vedi nota 10
(12) Se l'associazione riguarda contemporaneamente le patate da consumo e le patate novelle, il volume minimo è quello previsto per le patate da consumo.
(13) Se l'associazione riguarda i vari cereali, il volume minimo è il più elevato tra quelli previsti per i cereali interessati.
(14) Vedi nota 10
(15) Non si applica per il settore della barbabietola da zucchero.
(16) Vedi nota 1
(17) Vedi nota 1
(18) Vedi nota 1
(19) Vedi nota 1
(20) Vedi nota 5
(21) Vedi nota 5
(22) Vedi nota 7
(23) Vedi nota 7
(24) Vedi nota 7
(25) Vedi nota 10
(26) Vedi nota 10
(27) Vedi nota 12
(28) Vedi nota 13
(29) Vedi nota 1
(30) Vedi nota 15




Note

( 1) Se l’associazione riguarda diverse specie, il volume minimo di produzione è uguale al volume minimo più elevato, calcolato in UBA, tra quelli relativi alle specie interessate. Per i bovini, gli ovini e i caprini, la conversione in UBA ai sensi del presente regolamento è quella di cui all’allegato della direttiva 75/268 CEE Per i suini la conversione è la seguente:
- suinetti di peso vivo inferiore a 20 Kg. (per 100 capi): 2,7 UBA;
- scrofe riproduttirici di 50 kg. o più: 0,5 UBA;
- altri suini: 0,3 UBA
( 2) Vedi nota 3
( 3) Vedi nota 3
( 4) Vedi nota 3
( 5) Se l’associazione riguarda contemporaneamente gli allevamenti avicoli o di conigli e le uova, il volume di produzione minimo è il più elevato tra quelli previsti per ciascuno dei settori. Le note sono già contenute nel B.U.R.
( 6) Vedi nota 7
( 7) Se l’associazione riguarda contemporanemanete il latte di vacca e quello di bufala o di pecora o di capra, il volume di produzione minimo è quello previsto per il latte di vacca.
( 8) Vedi nota 9
( 9) Vedi nota 9
( 10) Il valore previsto verrà aggiornato annulamente sulla base dell’indice dei prezzi agricoli.
( 11) Vedi nota 12
( 12) Se l’associazione riguarda contemporaneamente le patate da consumo e le patate novelle, il volume minimo è quello previsto per le patate da consumo.
( 13) Se l’associazione riguarda i vari ceraeli, il volume minimo è il più elevato tra quelli previsti per i cereali interessati.
( 14) Vedi nota 12
( 15) Non si applica per il settore della barbabietola da zucchero.
( 16) Vedi nota 3
( 17) Vedi nota 3
( 18) Vedi nota 3
( 19) Vedi nota 3
( 20) Vedi nota 7
( 21) Vedi nota 7
( 22) Vedi nota 9
( 23) Vedi nota 9
( 24) Vedi nota 9
( 25) Vedi nota 12
( 26) Vedi nota 12
( 27) Vedi nota 14
( 28) Vedi nota 15
( 29) Vedi nota 3
( 30) Vedi nota 17


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