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Legge regionale 24 novembre 1981, n. 62 (BUR n. 54/1981)

Rifinanziamento della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 , concernente 'Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola, zootecnica e lattiero-casearia'

Legge regionale 24 novembre 1981, n. 62 (BUR n. 54/1981) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, n. 9 , CONCERNENTE "FONDO DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA, ZOOTECNICA E LATTIERO-CASEARIA"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1981, n. 62 (BUR n. 54/1981) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, n. 9 , CONCERNENTE "FONDO DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA ZOOTECNICA E LATTIERO-CASEARIA"

Art. 1
Il fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola di cui alla legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 , è integrato con uno stanziamento straordinario di lire 25 miliardi.
Art. 2
Il regolamento previsto all'art. 2 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 , verrà adeguato in relazione alle finalità che si intendono raggiungere con la presente legge.
Art. 3
L'onere di cui all'art. 1 farà carico per lire 5 miliardi al bilancio per l'esercizio 1981 e per lire 20 miliardi al bilancio per l'esercizio 1982.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata


Variazioni in aumento:


Cap. 031003015 - "Interessi attivi su fondo di cassa regionale"

5.000.000.000

5.000.000.000
Spesa


Variazioni in aumento:


Cap. 011201310 - "Concorso per attuazione piani di ristrutturazione economica e associativa a favore di organismi cooperativi agricoli, in stato di crisi, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione ecc. di prodotti agricoli e zootecnici"






5.000.000.000






5.000.000.000

Alla copertura dell'onere di spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio 1982 si provvede:
- per lire 5 miliardi mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983;
- per lire 15 miliardi mediante la contrazione di un mutuo con idoneo credito.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al precedente comma con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiori al 20 per cento annuale per venti anni.
A copertura del relativo onere di ammortamento a decorrere dall'esercizio 1983, si provvede mediante utilizzazione della categoria IV del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983.


SOMMARIO