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Legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 (BUR n. 54/1981)

Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate

Legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 (BUR n. 54/1981) (Abrogata)

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge reigonale 22 giugno 1993, n. 18.


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 (BUR n. 54/1981)

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE

Art. 1 - Finalità della legge
Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività artigiane e di perseguire un maggior equilibrio delle localizzazioni produttive nel territorio, la Regione concede contributi per la realizzazione di aree destinate a insediamenti produttivi per le imprese artigiane alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 2 - Iniziative ammissibili e contributi
I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi a titolo di concorso nella spesa per l'acquisizione della superficie compresa nel perimetro di uno strumento urbanistico attuativo vigente per la realizzazione di insediamenti produttivi artigianali nonché per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano stesso.
Nella concessione dei contributi è data priorità, nell'ordine, alle seguenti iniziative:
1) iniziative ricadenti nelle aree marginali;
2) iniziative ricadenti nelle aree di transazione.
Nell'ambito delle aree predette e dell'area centrale sono prioritariamente ammesse le iniziative di carattere intercomunale.
Il contributo regionale è concesso nella misura massima del 30 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile. Esso, in ogni caso, non può eccedere i seguenti importi:
- L. 120.000.000 per la realizzazione di un'area artigianale su almeno 30.000 mq di superficie territoriale;
- L. 170.000.000 per la realizzazione di un'area artigianale su almeno 40.000 mq di superficie territoriale;
- L. 220.000.000 per la realizzazione di un'area artigianale su almeno 50.000 mq di superficie territoriale;
- L. 300.000.000 per la realizzazione di un'area artigianale su almeno 70.000 mq di superficie territoriale.
Per le iniziative in aree definite di transazione e marginali dal programma regionale di sviluppo - approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 - il contributo può essere concesso rispettivamente nel limite del 40 per cento e nel limite del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nelle medesime aree, i limiti di superficie territoriale di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento, fermi restando gli importi massimali di contributo.
Nel caso di aree per insediamenti produttivi misti, i criteri di determinazione della misura del contributo regionale di cui al terzo e quarto comma, sono riferiti alla superficie territoriale e alla spesa complessiva afferenti alla realizzazione di lotti destinati a insediamenti di imprese artigiane.
Qualora la stessa iniziativa benefici di analogo contributo a carico di enti pubblici o pubbliche amministrazioni, l'agevolazione regionale è cumulabile fino a concorrenza dei limiti massimali stabiliti dal presente articolo.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Il contributo di cui alla presente legge può essere richiesto dai comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane e dai consorzi tra imprese artigiane ai quali possono partecipare altre piccole imprese operanti i settori diversi dall'artigianato purchè in via marginale e nel limite di un terzo di tutte le imprese associate.
Le domande dovranno essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate, in ogni caso, dalla seguente documentazione:
a) estratto dello strumento urbanistico attuativo vigente consistente in una planimetria della lottizzazione su mappa catastale in scala non inferiore a 1:2000 nonché il preventivo di massima delle spese per l'acquisizione della superficie territoriale e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
b) dichiarazione del sindaco attestante la regolare progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, la congruità delle spese preventivate nonché l'ammissibilità a contributo.
Gli organismi associativi privati dovranno allegare alla domanda anche copia autentica dell'atto costitutivo e dello stato sociale ovvero del contratto consortile nonché un elenco delle imprese associate, specificamente l'attività esercitata e la natura artigianale, industriale o commerciale, convalidato dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato.
Art. 4 - Concessione e liquidazione dei contributi
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la concessione del contributo a favore dei soggetti interessati e lo accredita su appositi conti vincolati al comune in cui l'iniziativa viene realizzata o ricade prevalentemente.
Il comune provvede all'erogazione del contributo per stati di avanzamento dell'iniziativa e alla liquidazione della ultima quota di contributo, pari almeno al 10 per cento dello stesso, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere.
Gli interessi maturati sugli accantonamenti di cui al primo comma sono a credito della regione.
Il contributo concesso a comuni, loro consorzi e associazioni e comunità montane deve essere scomputato dal prezzo di cessione delle aree alle imprese artigiane assegnatarie dei singoli lotti previa ripartizione per millesimi di superficie.
Quando il piano attuativo di iniziativa pubblica è affidato per l'esecuzione delle opere a imprese consorziate interessate agli insediamenti, il contributo di cui al precedente comma può essere devoluto a detti organismi che lo ripartiscono a favore dei soci artigiani per millesimi di superficie assegnata. Il medesimo criterio di ripartizione a favore delle imprese artigiane dovrà essere osservato nel caso di beneficio diretto del contributo da parte dei consorzi cui aderiscono imprese appartenenti a settori diversi.
Il comune deve informare la Giunta regionale sull'andamento delle iniziative e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi. In ogni caso esso deve trasmettere alla Giunta regionale ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento con particolare riferimento all'utilizzo del contributo regionale.
La Giunta regionale può revocare, sentito il sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o di modificazione dell'iniziativa finanziata e qualora non siano stati effettuati pagamenti per un periodo superiore a un anno.
Art. 5 - Norme finali e transitorie
Sono abrogate le leggi regionali 9 giugno 1975, n. 77, 12 marzo 1976, n. 11, 13 settembre 1978, n. 55, 13 aprile 1979, n. 25 e 21 dicembre 1979, n. 107.
Sono fatte salve le ammissioni alle provvidenze regionali operate ai sensi delle leggi regionali indicate al primo comma, anche se le superfici territoriali delle aree risultassero inferiori al limite minimo previsto dall'art. 2, qualora gli enti od organismi associativi interessati siano in possesso di strumento urbanistico attuativo approvato alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'ammontare del finanziamento o contributo concesso ai sensi delle leggi regionali abrogate, qualora non sia stato interamente erogato e le opere di urbanizzazione primaria non siano state completamente eseguite, è rideterminato d'ufficio e liquidato con le modalità e nei limiti stabili dagli articoli precedenti.
Le somme già erogate e non ancora rimborsate ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 , qualora le opere di urbanizzazione primaria siano state ultimate o qualora sia avvenuta l'assegnazione dei lotti, saranno devolute dagli enti beneficiari a favore di iniziative miranti allo sviluppo delle attività artigiane locali con priorità, ove possibile, per nuovi insediamenti in aree attrezzate.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai fini della ripartizione dello stanziamento previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1979, n. 107 , qualora il relativo procedimento amministrativo non sia concluso alla data della sua entrata in vigore.
In sede di prima applicazione, le domande di cui all'art. 3 dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 10 miliardi per l'esercizio 1981, si fa fronte:
- per lire 7 miliardi e 400 milioni mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo del cap. 022002060 "Provvidenze per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate";
- per lire 500 milioni mediante utilizzo per pari importo del cap. 022002066 "Contributi a società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree artigianali attrezzate ( L.r. 13 settembre 1978, n. 55 )";
- per lire 2 miliardi e 98 milioni con ricorso al fondo globale per le spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo cap. 196219760, partita "Interventi nel settore dell'artigianato" del bilancio di previsione 1981.
La determinazione degli oneri per gli esercizi successivi sarà fatta con la legge del bilancio.
Art. 7 - Variazione di bilancio
Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 022002060
7.402.000.000
7.400.000.000
Cap. 022002066
500.000.000
500.000.000
Cap. 196219760
2.098.000.000
2.098.000.000
Totale in diminuzione
10.000.000.000
9.998.000.000
In aumento:


Cap. 022002068 - "Provvidenze regionali per la realizzazione di aree destinate a insediamenti produttivi per le imprese artigiane" (Capitolo di nuova istituzione)




10.000.000.000




9.998.000.000
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.










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