crv_sgo_leggi

Legge regionale 24 novembre 1981, n. 64 (BUR n. 54/1981)

Modificazione della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 'Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura', della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 'Legge generale per gli interventi nel settore primario' nonché della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 'Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice'

Legge regionale 24 novembre 1981, n. 64 (BUR n. 54/1981) (Abrogata)

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1978, n. 69 “NORME PER L’ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA’ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL’AGRICOLTURA”, DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 “LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO” NONCHE’ DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1979, n. 85 “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETà DIRETTO-COLTIVATRICE”.


Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , dell’articolo 65, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , e della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , operata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1981, n. 64 (BUR n. 54/1981) (Novellazione)

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1978, n. 69 "NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONALE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA’ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA", DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 "LEGGE REGIONALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO" NONCHE’ DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1979, n. 85 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ DIRETTO COLTIVATRICE"

Articolo unico
Le misure del concorso nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 11, sesto comma, e 21, terzo comma, della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , quelle previste dall'art. 65, quinto e sesto comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , nonché quelle previste all'art. 5, quinto comma, della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , sono periodicamente stabilite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che viene comunicata al Consiglio regionale, tenuto conto del tasso di riferimento determinato dallo Stato.
Rimane fissato che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore a quanto già previsto con le leggi regionali 22 dicembre 1978, n. 85 e che il medesimo dovrà essere più favorevole di due punti per gli interventi creditizi effettuati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .



SOMMARIO