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Legge regionale 24 novembre 1981, n. 65 (BUR n. 54/1981)

Inquadramento negli organici comunali del personale proveniente dagli enti comunali di assistenza

Legge regionale 24 novembre 1981, n. 65 (BUR n. 54/1981) (Abrogata)

INQUADRAMENTO NEGLI ORGANICI COMUNALI DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1981, n. 65 (BUR n. 54/1981)

INQUADRAMENTO NEGLI ORGANICI COMUNALI DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA


Art. 1
Il personale dei soppressi ECA, in servizio alla data del 18 marzo 1978 o successivamente assunto nel rispetto della legge regionale 14 marzo 1978, n. 15 , già trasferito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 26 , il cui secondo comma è stato sostituito con legge regionale 21 luglio 1978, n. 34 è inquadrato nei ruoli organici dei rispettivi comuni con effetto dalla data di trasferimento.
Art. 2
Il personale viene inquadrato nell'organico comunale nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello risultante da provvedimenti formalmente adottati dall'ente di provenienza ed esecutivi ai sensi di legge.
Qualora nell'ordinamento comunale il contenuto professionale di singole qualifiche non si riscontri o sia inserito in livelli retributivi diversi da quelli in cui lo stesso contenuto è inserito presso l'ente di provenienza, l'individuazione del livello retributivo funzionale, ai fini dell'inquadramento, avviene sulla base di apposita tabella di corrispondenza determinata dal consiglio comunale, che deve tener conto della collocazione dello stesso o di analogo contenuto professionale nel proprio ordinamento.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato sulla base della posizione giuridica quale risulta dal relativo provvedimento di assunzione.
Art. 3
Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'ente di provenienza, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, viene valutato con le stesse modalità già applicate da ciascun consiglio comunale ai propri dipendenti, nel rispetto del contratto di lavoro per i dipendenti comunali.
Art. 4
Al personale inquadrato a norma degli articoli precedenti che goda, alla data di scioglimento dell'ente di provenienza, di un livello retributivo funzionale superiore a quello attribuibile, nell'organico comunale, in applicazione dei precedenti articoli, viene riconosciuto un numero di classi o di aumenti periodici di stipendio tale da garantire un trattamento economico non inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1978.
Art. 5
Il consiglio comunale, in applicazione dell'art. 4 del DL 10-11-1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, apporta le necessarie variazioni alla pianta organica del personale e provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'inquadramento del personale trasferito dall'ECA.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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