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Legge regionale 24 novembre 1981, n. 66 (BUR n. 54/1981)
Norme per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione della società per azioni 'Val Fiorentina'
Sommario
“Legge regionale 24 novembre 1981, n. 66 (BUR n. 54/1981) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "VAL FIORENTINA"
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 24 novembre 1981, n. 66 (BUR n. 54/1981) - Testo storico”
S O M M A R I O
NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETà PER AZIONI "VAL FIORENTINA"
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione, gravate del sovraprezzo di lire 2.500 cadauna, fino alla concorrenza di 250 milioni di valore nominale della s.p.a. "Val Fiorentina", con sede sociale in Selva di Cadore (BL), avente per oggetto sociale la valorizzazione turistico-ricettiva della Val Fiorentina e Monte Fertazza.
Art. 2
La spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 è fissata in lire 375 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196119720 "Fondo di riserva per spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 196119720 |
375.000.000 |
375.000.000 |
In aumento:
Cap. 021002016 (sottoscrizione aumento capitale società regionali) |
375.000.000 |
375.000.000 |
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