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Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 68 (BUR n. 58/1981)

Anticipazioni regionali per opere di irrigazione e di bonifica da effettuarsi ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984

Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 68 (BUR n. 58/1981) (Abrogata)

ANTICIPAZIONI REGIONALI PER OPERE DI IRRIGAZIONE E DI BONIFICA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 68 (BUR n. 58/1981)

ANTICIPAZIONI REGIONALI PER OPERE DI IRRIGAZIONE E DI BONIFICA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984

Art. 1
Allo scopo di dare attuazione agli interventi nel settore della irrigazione e della bonifica, previsti dall'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni di spesa sui finanziamenti, ammontanti a lire 93.824 milioni, assegnati alla Regione Veneto con provvedimento 14 dicembre 1979 del Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativamente al periodo 1983/1987.
L'autorizzazione vale nei limiti previsti dal provvedimento del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1105. Tale provvedimento sarà oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio regionale.
Art. 2
Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di lire 93.824 milioni, assegnato alla Regione Veneto per il quinquennio 1983/1987. I pagamenti annuali complessivi possono superare in ciascun esercizio finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel Bilancio di Stato.



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