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Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 68 (BUR n. 58/1981)
Anticipazioni regionali per opere di irrigazione e di bonifica da effettuarsi ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984
Sommario
“Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 68 (BUR n. 58/1981) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ANTICIPAZIONI REGIONALI PER OPERE DI IRRIGAZIONE E DI BONIFICA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 68 (BUR n. 58/1981) - Testo storico”
S O M M A R I O
ANTICIPAZIONI REGIONALI PER OPERE DI IRRIGAZIONE E DI BONIFICA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984
Art. 1
Allo scopo di dare attuazione agli interventi nel settore della irrigazione e della bonifica, previsti dall'art. 27 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni di spesa sui finanziamenti, ammontanti a lire 93.824 milioni, assegnati alla Regione Veneto con provvedimento 14 dicembre 1979 del Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativamente al periodo 1983/1987.
L'autorizzazione vale nei limiti previsti dal provvedimento del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1105. Tale provvedimento sarà oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio regionale.
L'autorizzazione vale nei limiti previsti dal provvedimento del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1105. Tale provvedimento sarà oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio regionale.
Art. 2
Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di lire 93.824 milioni, assegnato alla Regione Veneto per il quinquennio 1983/1987. I pagamenti annuali complessivi possono superare in ciascun esercizio finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel Bilancio di Stato.
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