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Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 (BUR n. 58/1981)

Interventi per agevolare il credito di esercizio alle imprese artigiane

Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 (BUR n. 58/1981) (Abrogata)

INTERVENTI PER AGEVOLARE IL CREDITO DI ESERCIZIO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Legge abrogata dall’articolo 25, della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 (BUR n. 58/1981)

INTERVENTI PER AGEVOLARE IL CREDITO DI ESERCIZIO ALLE IMPRESE ARTIGIANE



Titolo I
Finalità e disposizioni generali


Art. 1
In conformità ai propri indirizzi programmatici, con particolare riferimento agli obiettivi di sviluppo dell'artigianato, la Regione agevola la gestione delle imprese artigiane favorendone l'accesso al credito a breve termine.
A tal fine, la Regione concorre al potenziamento della capacità operativa e contrattuale delle cooperative artigiane di garanzia e allo sgravio degli interessi inerenti a prestiti di esercizio contratti con la fidejussione delle cooperative medesime.
Art. 2
Quali destinatari delle provvidenze regionali, le cooperative artigiane di garanzia devono associare almeno 500 imprese, operare nell'ambito della provincia ed essere regolate a decorrere dall'1 gennaio 1983 con statuto conforme allo statuto-tipo, che sarà approvato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'approvazione dello statuto-tipo e delle successive eventuali modifiche di specifiche clausole statutarie, rese necessarie da giustificate esigenze operative, la Giunta regionale terrà conto dei principi stabiliti negli articoli seguenti.

Titolo II
Disciplina delle cooperative artigiane di garanzia

Art. 3
Costituisce scopo principale delle cooperative artigiane di garanzia la prestazione di fideiussione a favore dei propri soci per le operazioni di credito a breve termine finalizzate alle occorrenze di esercizio delle imprese.
Le cooperative artigiane di garanzia possono prestare la loro fidejussione costituendo apposti fondi, anche per operazioni di credito a medio termine, per operazioni di locazione finanziaria e per operazioni diverse da quelle indicate, finalizzate allo sviluppo delle imprese.
Art. 4
Per le fidejussioni concesse e per i servizi resi ai soci nessun onere può essere imposto agli interessati che non sia specificatamente previsto dallo statuto. L'eventuale pagamento di provvigione non può eccedere, in ogni caso, lo 0,75 per cento dell'importo del capitale prestato.
Le fidejussioni devono essere concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte e versate dal socio interessato.
Art. 5
Qualora alla cooperativa artigiana di garanzia aderiscano più di 5.000 soci, essa dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2533 cod. civ. nel caso di convocazione delle assemblee straordinarie.
Lo statuto stabilisce le modalità per l'effettuazione delle assemblee separate.
Art. 6
La Giunta regionale nomina il componente del collegio sindacale e del collegio dei probiviri della cooperativa artigiana di garanzia che fungono da presidente di detti organi.
Art. 7
Ogni richiesta di fidejussione alla cooperativa artigiana di garanzia deve essere motivata e corredata da idonea documentazione informativa anche in ordine alle finalità dell'operazione.
Il consiglio di amministrazione per tutta la durata delle operazioni di credito ammesse alla garanzia, e agevolate con contributi regionali sugli interessi, accerta periodicamente:
a) la regolare esecuzione del piano di rimborso del capitale prestato;
b) il regolare svolgimento dell'attività artigiana dell'impresa;
c) il mantenimento della destinazione del prestito dichiarata nella richiesta di fidejussione.
Di eventuali irregolarità rilevate dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.
Art. 8
Il Consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto, costituito ai sensi e agli effetti della legge regionale 14 marzo 1978, n. 14 , assume tra le sue finalità principali:
a) la rappresentanza obbligatoria delle cooperative artigiane di garanzia associate per la stipulazione di convenzioni con la Regione e con gli istituti e aziende di credito o finanziarie;
b) la prestazione di garanzie sussidiarie o integrative di quelle prestate dalle cooperative artigiane di garanzia associate;
c) il coordinamento dell'attività delle singole cooperative artigiane di garanzia associate.
Al Consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Titolo III
Interventi contributivi regionali

Art. 9
La Regione, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, partecipa alla formazione all'integrazione del loro patrimonio sociale mediante l'erogazione di
a) contributi straordinari;
b) contributi in conto quote sociali;
c) contributi conto perdite.
Art. 10
I contributi straordinari, a incremento del fondo di garanzia di ciascuna cooperativa artigiana di garanzia, sono concessi per l'esercizio 1982, in ragione di L. 20.000 per ogni socio iscritto al 31 dicembre 1981.
Per gli esercizi successivi i contributi straordinari possono essere concessi tenuto conto delle più rilevanti esigenze operative delle singole cooperative artigiane di garanzia, qualora l'importo complessivo delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio risulti non inferiore all'80 per cento del fido massimo ottenibile fatto pari, in ogni caso, a 10 volte il patrimonio sociale.
All'erogazione dei contributi di cui al precedente comma è destinata la parte dello stanziamento finanziario disponibile dopo la determinazione degli altri contributi previsti dal presente titolo. La ripartizione della somma risultante è determinata dalla Giunta regionale con priorità per le cooperative artigiane di garanzia operanti nelle aree definite marginali dal programma regionale di sviluppo.
Art. 11
I contributi in conto quote sociali sono concessi annualmente e sono rapportati all'incremento del numero dei soci nell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente, nella misura di cinque quote per ogni socio in più. Agli effetti della determinazione dei contributi il valore di ogni quota è stabilito in L. 20.000.
Art. 12
I contributi in conto perdite sono concessi annualmente in misura pari al 20 per cento dell'importo rimborsato agli istituti e aziende di credito per capitale e interessi a seguito di insolvenze dei soci risultate definitive dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono l'operazione di credito.
Art. 13
La Regione concorre al potenziamento del patrimonio sociale del Consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto con l'erogazione di contributi straordinari nella misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1982/1983.
Il Consorzio regionale è tenuto a presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una relazione sull'attività svolta e, in particolare, sull'utilizzo dei contributi richiesti.
Art. 14
Per il consolidamento delle strutture operative e per una più qualificata assistenza tecnico-finanziaria alle imprese artigiane, la Regione concorre alle spese di gestione delle cooperative artigiane di garanzia e del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto con un contributo pari al 25 per cento delle spese sostenute per rapporti di lavoro subordinato o per prestazioni di liberi professionisti, entro il limite massimale contributivo di lire 5.000.000.
Il limite massimale predetto è elevato a 10 milioni qualora l'organismo associativo richiedente abbia almeno 1.000 soci e un patrimonio sociale inferiore a 500.000.000.
In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti e per tre esercizi consecutivi, alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Rovigo il contributo può essere erogato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili senza alcun limite massimale.
Art. 15
Ai fini del conseguimento dei contributi previsti dai precedenti articoli, le cooperative artigiane di garanzia e il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto devono far pervenire le domande entro il 31 maggio di ogni anno corredandole con documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni prescritte per l'erogazione e per la determinazione più favorevole dei contributi, oltre alla seguente:
a) dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale attestante le risultanze del libro dei soci alla data di chiusura dell'ultimo esercizio e l'osservanza di ogni adempimento previsto dalle leggi statali e regionali nonché dello statuto sociale;
b) copia autenticata del bilancio dell'ultimo esercizio con la relazione illustrativa approvato dall'assemblea e depositato a termine di legge.
L'accoglimento delle domande, nei limiti dello stanziamento disponibile, è deliberato dalla Giunta regione.
Art. 16
A partire dall'1 gennaio 1982 e per le operazioni iniziate successivamente a tale data, la Regione concede un contributo in conto interessi sui crediti di esercizio contratti dalle imprese artigiane con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia aventi i requisiti stabiliti dalla presente legge.
Il contributo è rapportato alla parte di capitale prestato da istituti o aziende di credito, non eccedente i cinque milioni, nella misura del 3 per cento-
L'importo massimale della parte di capitale agevolabile e il tasso di interesse di cui al precedente comma sono elevati rispettivamente a lire 10 milioni e al 5 per cento a favore delle imprese artigiane operanti nelle aree definite marginali e di transizione del programma regionale di sviluppo.
Art. 17
Ai fini del conseguimento del contributo in conto interessi, le imprese presentano la domanda per il tramite della cooperativa artigiana di garanzia di appartenenza la quale, con dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione, attesta:
a) l'effettiva destinazione del credito agevolato richiesto alle occorrenze di esercizio dell'impresa;
b) l'avvenuta ammissione alla fidejussione della cooperativa artigiana di garanzia.
Alla domanda dovranno essere allegati un certificato recente di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e una attestazione dell'istituto o azienda di credito specificante la data di decorrenza dell'operazione e l'importo del capitale prestato.
La concessione del contributo è deliberato dalla Giunta regionale e il relativo importo è erogato per il tramite dell'istituto o azienda di credito che ha concesso il prestito con modalità previste da apposita convenzione.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 18
Per un periodo di due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione concorre, nella misura del novanta per cento, alle spese conseguenti alla fusione di cooperative artigiane di garanzia mandamentali o comprensoriali per incorporazione in una cooperativa artigiana di garanzia provinciale.
I contributi regionali a incremento del patrimonio sociale erogati alle cooperative incorporate alla data della deliberazione della fusione entrano a far parte, allo stesso titolo, del patrimonio sociale della cooperativa incorporante.
Agli effetti della determinazione del contributi in conto quote sociali, di cui all'art. 12, i soci delle cooperative incorporate non si computano per la determinazione dell'incremento dei soci della cooperativa incorporante.
Le cooperative interessate, entro il termine di cui al primo comma, possono presentare la domanda alla Giunta regionale che determina il contributo erogabile previa valutazione dell'ammissibilità delle spese documentate.
Art. 19
Sono abrogate le leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, 14 marzo 1975, n. 24 e 14 marzo 1978, n. 14, fatta salva la loro applicazione per i procedimenti in corso al 1 dicembre 1981.
Art. 20
L'onere della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, a partire dall'esercizio 1982, è determinato con legge di bilancio.




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