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Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 (BUR n. 58/1981)

Iniziative regionali nel quadro dell'attività della Comunità Alpe Adria

Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 (BUR n. 58/1981)

INIZIATIVE REGIONALI NEL QUADRO DELL’ATTIVITA' DELLA COMUNITA' ALPE ADRIA.

Art. 1

1. Nel quadro delle attività della Comunità di Lavoro Alpe Adria, di cui la Regione Veneto fa parte, la Giunta regionale è autorizzata, su materie di competenza regionale:
a) ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, riunioni ed incontri di studio;
b) a partecipare ad altre iniziative realizzate nell'area geografica di Alpe Adria e rientranti nelle tipologie di attività promosse dalla Comunità di Lavoro. ( 1)

Art. 2

1. Fra le iniziative di cui al precedente articolo 1 sono comprese anche quelle da realizzare all'estero, con l'osservanza di quanto disposto dal DPR 31 marzo 1994, recante norme di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Provincie Autonome. ( 2)

Art. 3

Nelle spese conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge, sia con onere totale che a titolo di concorso, sono incluse anche quelle di rappresentanza e di pubblicazione degli atti.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere o a contribuire, sempre nell’ambito di dette attività, alla realizzazione di iniziative editoriali, nonchè di quelle rivolte all’informazione anche mediante convenzioni con agenzie di stampa.

Art. 5

Per l’esercizio 1981 è stabilita la spesa di lire 300.000.000 mentre per gli esercizi successivi e finchè la Regione del Veneto farà parte della comunità Alpe Adria, l’onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell’ art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . ( 3)

Art. 6

omissis ( 4)

Art. 7

Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
omissis ( 5)

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



Note

( 1) Articolo così sostituito da art. 10 comma 1 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
( 2) Articolo così sostituito da art. 10 comma 2 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
( 3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 (BUR n. 58/1981)

INIZIATIVE REGIONALI NEL QUADRO DELL’ATTIVITA' DELLA COMUNITA' ALPE ADRIA


Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni e riunioni di collaborazione, su materie di competenza regionale, nel quadro delle attività della comunità di lavoro Alpe Adria, di cui la Regione del Veneto fa parte.
Art. 2
1. Fra le iniziative di cui al precedente articolo 1 sono comprese anche quelle da realizzare all'estero, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma secondo,
del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e del DPCM 11 maggio 1980.
Art. 3
Nelle spese conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge, sia con onere totale che a titolo di concorso, sono incluse anche quelle di rappresentanza e di pubblicazione degli atti.
Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere o a contribuire, sempre nell’ambito di dette attività, alla realizzazione di iniziative editoriali, nonché di quelle rivolte all’informazione anche mediante convenzioni con agenzie di stampa.
Art. 5
Per l’esercizio 1981 è stabilita la spesa di lire 300.000.000 mentre per gli esercizi successivi e finché la Regione del Veneto farà parte della comunità Alpe Adria, l’onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell’articolo. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 6
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 300.000.000, per l’esercizio 1981 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 196219740 “ Fondo globale spese correnti normali ” (Partita: “ Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l’attuazione della legge n. 319/1976 ”) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981.
Art. 7
Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Competenza
Cassa
Variazioni in diminuzione


Cap. 196219740 “ Fondo globale spese correnti normali ”

L. 300.000.000

L. 300.000.000
Variazioni in aumento:


Cap. 192019295 “ Spese per mostre, convegni, riunioni, pubblicazioni di atti e spese di rappresentanza relative all’attività della comunità Alpe Adria ” (capitolo di nuova istituzione)




L. 300.000.000




L. 300.000.000
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO