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Legge regionale 22 dicembre 1981, n. 78 (BUR n. 59/1981)

Intervento straordinario a sostegno di iniziative promozionali e di qualificazione delle strutture turistiche in montagna

Legge regionale 22 dicembre 1981, n. 78 (BUR n. 59/1981) (Abrogata)

INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICHE IN MONTAGNA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 dicembre 1981, n. 78 (BUR n. 59/1981)

INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICHE IN MONTAGNA


Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari "una tantum" agli enti provinciali per il turismo e alle comunità montane, in presenza di particolare situazione di crisi, al fine di sostenere la realizzazione di idonee iniziative promozionali e di qualificazione delle strutture del turismo montano.
Art. 2
I contributi di cui all'articolo precedente sono ripartiti tra gli enti provinciali per il turismo e le comunità montane come segue:
Comunità montana dell'Agordino
Comunità montana dell'Alpago
Comunità montana del Cadore, Longaronese, Zoldano
Comunità montana del Bellunese (dei quali 7 milioni da destinare all'area di Pianezze)
Comunità montana del Cadore Centrale
Comunità montana del Comelico e Sappada
Comunità montana del Feltrino
Comunità montana della Valle del Boite
Comunità montana del Grappa
Comunità montana delle Prealpi Trevigiane
Comunità montana del Baldo
Comunità montana della Lessinia
Comunità montana dell'Alto Astico e Posina
Comunità montana dell'Agno e Chiampo
Comunità montana dell'Altopiano dei sette Comuni
Ente provinciale per il turismo di Belluno
Ente provinciale per il turismo di Vicenza
L. 130.000.000
L. 25.000.000
L. 30.000.000

L. 47.000.000
L. 70.000.000
L. 60.000.000
L. 25.000.000
L. 140.000.000
L. 7.000.000
L. 11.000.000
L. 35.000.000
L. 50.000.000
L. 35.000.000
L. 35.000.000
L. 110.000.000
L. 140.000.000
L. 50.000.000
I contributi sono erogati in unica soluzione con delibera della Giunta regionale.
Art. 3
La formulazione dei programmi e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge sono effettuate dalle comunità montane d'intesa con le aziende di soggiorno e turismo e con le pro-loco aventi sede nei rispettivi territori.
La Giunta regionale assicura il coordinamento dei programmi e delle iniziative degli enti provinciali per il turismo e delle comunità montane interessati.
Art. 4
E' fatto obbligo alle comunità montane e agli enti provinciali per il turismo beneficiari di presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rendiconto contabile sull'impiego dei contributi erogati.
Art. 5
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 1.000.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 196219760 "fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 6
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:

Cap. 1962119760

In aumento:

Cap. 033003281 "Contributi "una tantum" agli enti provinciali per il turismo e alle comunità montane nel cui territorio si è verificato un decremento turistico a causa dello scarso innevamento della stagione 1980/1981"
(capitolo di nuova istituzione)
Competenza

1.000.000.000









1.000.000.000
Cassa

1.000.000.000









1.000.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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